Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 02 dicembre 2011, n. 45022 - Contravvenzioni in materia di sicurezza e oblazione


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) VA. GI. FR. , N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1692/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 26/10/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per il rigetto.

 

FattoDiritto



Con sentenza 25 ottobre 2010, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione del primo Giudice con la quale Va. Gi. Fr. era stato ritenuto responsabile di varie contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro e condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha disatteso il motivo dello appellante inerente alla mancata ammissione alla oblazione speciale che, secondo l'imputato, era praticabile non sussistendo la preclusione della recidiva dell'articolo 99 c.p., comma 4; sul punto, i Giudici hanno osservato che il beneficio non fosse applicabile per la gravità di fatti e per la mancata prova della eliminazione delle conseguenze dei reati. La Corte ha, pure, ritenuta non verificata la prospettazione della difesa sulla sussistenza di una delega di funzioni del Va. ad altro soggetto.

Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in sunto, rilevando:

- che non sussistevano le condizioni ostative alla ammissione alla oblazione, in particolare, la recidiva (peraltro non contestata) che non era a sensi dell'articolo 99 c.p., comma 4;

- che la Corte di Appello ha immotivatamente valutato i fatti gravi e non ha tenuto presente che la ditta dell'imputato era cessata, perchè fallita, e, quindi, erano state rimosse le conseguenze dei reati;

- che i Giudici non hanno considerato le produzioni documentali della difesa dalle quali emergeva che, in ossequio al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, era stato nominato un responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza un direttore del cantiere e quanto altro richiesto dalla citata normativa;

- che i reati sono estinti per prescrizione.

I motivi di ricorso non sono fondati.

Le deduzioni sul mancato accoglimento della istanza di oblazione per la preclusione della condizione soggettiva dell'imputato (recidivo a sensi dell'articolo 99 c.p., comma 4, secondo la tesi dell'accusa, peraltro, contestata puntualmente dalle censure difensive) non tiene conto dello altro elemento di valutazione, connotato con il requisito della decisività, per il quale il primo Giudice non ha ritenuto dare accesso al rito speciale; le conseguenze pericolose dei reati non erano state eliminate come risultava dal verbale di sopralluogo del 8 febbraio 2007 dei tecnici dell'Usl di Pisa e, pertanto, le deduzioni del ricorrente sul tema sono all'evidenza infondate.

La ordinanza di rigetto della richiesta oblazione da atto, anche, della gravità dei fatti per la propensione dell'imputato, a prescindere dalla recidiva, a violare le norme antinfortunistiche nella sua non corretta gestione della attività di impresa .Di conseguenza, non è puntuale la critica della difesa secondo la quale la gravità dei fatti è stata enucleate solo dalla Corte di Appello che ha esclusivamente messo in luce un altro profilo della condotta antigiuridica dell'imputato, cioè, la messa in pericolo della incolumità dei lavoratori. Ai fini della ammissione alla oblazione speciale, l'apprezzamento del Giudice sulla gravità dei fatti va compiuto avendo come riferimento tutti i parametri dell'articolo 133 c.p. per cui possono essere considerati anche i precedenti penali pur in assenza di una formale dichiarazione di recidiva (conf. Sez.4 sentenza 21454/2006; Sez. 1 sentenza 47032/2007).

La circostanza che l'imputato si fosse messo in regola con le alcune prescrizioni del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4 non è in grado di eliminare la mancata adozione delle necessarie misure per la salute e sicurezza dei dipendenti, che erano di sua competenza quale datore di lavoro e non sono state poste in essere; su questo tema, che era decisivo per la risoluzione del caso, il ricorrente non ha formulato censure.

Essendo i reati stati accertati in data (Omissis), la prescrizione maturerà il prossimo 12 dicembre.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.