PROTOCOLLO D'INTESA
tra

la Direzione regionale Inail Emilia Romagna nella persona del Direttore regionale dr. Francesco Barela

e

Il Comitato Paritetico regionale per la salute e la sicurezza nel lavoro dell'artigianato (CPRA)
Rappresentato
CGIL da Annalisa Quaglioni
CISL da Nicola Bagnoli
UIL da Fabio Cassese
CONFARTIGIANATO da Roberto Faggiotto
CASARTIGIANI da Marco Agosti
CLAAI da Maurizio Brama
CNA da Paolo Preti
e
La sezione regionale Ambiente e sicurezza di ERFEA Unionapi -CGIL/CISL/UIL
Rappresentato
CGIL da Claudio Cattini
CISL da Massimo Dessì
UIL da Denis Merloni
UNIONAPI Emilia Romagna da Nereo Tosatto

Visto il Decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
considerati i ruoli rispettivi affidati dalla richiamata normativa;
considerato che in coerenza con il quadro normativo di riferimento e per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione nei luoghi di lavoro è centrale l'impostazione di forme e modalità di collaborazione ed interazioni tra Istituzioni e Parti Sociali, nella scelta di fondo di valorizzare la trilateralità quale snodo portante del sistema prevenzionale;
richiamato il Protocollo d'intesa siglato a livello nazionale il 20 luglio 2006, che riconferma la volontà espressa con i precedenti Protocolli d'intesa di sviluppare logiche di rilancio e ampliamento delle collaborazioni ed interazioni con le Parti Sociali con la costituzione, a livello nazionale e a livello regionale, di una rete di strutture a carattere trilaterale costituite da Inail e Parti sociali, procedendo, con tali prospettive, ad una riconsiderazione di finalità1 e contenuti dei predetti protocolli, nella condivisa scelta di calibrare, tenendo conto delle esperienze acquisite e dell'evoluzione del contesto complessivo di riferimento, i profili di ruolo dei suddetti Comitati, al fine di imprimere una svolta significativa nella promozione di azioni di sistema e realizzazione di interventi sempre più' efficaci ed incisivi in risposta alle esigenze ed alle problematiche di prevenzione del mondo del lavoro;
considerate le linee di indirizzo del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL, ed in particolare le delibere: 26 luglio 2005 n. 23 ( Programma generale e linee di indirizzo 2006), 20 settembre 2005 n. 24 ( Obiettivi strategici pluriennali 2006-2008) e n. 29 dell'8 novembre 2005 (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2005 n. 438 concernente l'attuazione obiettivi gestionali dell'area tematica "F-Prevenzione- Piano di intervento per la sicurezza nel lavoro -Task force per la sicurezza nei lavoro -Costituzione);

concordano

Art. 1
Finalità e scopi della collaborazione

Il presente Protocollo ha lo scopo di realizzare il concorso delle Parti Sociali nella definizione del Piano di settore per la Prevenzione e promuovere e realizzare d'intesa programmi annuali di intervento nell'ambito del Piano stesso, finalizzati ad elevare i livelli qualitativi del sistema prevenzionale, attraverso la valorizzazione dei seguenti aspetti di azione:
• il confronto e la partecipazione quali fasi prioritarie nel processo di pianificazione delle attività dell'Istituto, per calibrare gli interventi in logiche di sempre maggiore rispondenza alle esigenze territoriali che emergono da un'analisi sistemica delle dinamiche prevenzionali;
• la sistematicità delle collaborazioni ed interazioni;
• il rafforzamento del ruolo dei Comitati misti INAIL/Parti Sociali ed ampliamento delle aree di intervento, definendo modalità' operative e regole di interazione e raccordo coerenti con tale obiettivo;
• la costituzione e la operatività di Comitati INAIL/Parti Sociali nelle aree territoriali, sviluppando specifiche linee di sostegno.

Art. 2
Costituzione del Comitato Misto di Coordinamento territoriale

Per le finalità espresse e per l'attuazione del presente Accordo è costituito a livello regionale un Comitato misto di coordinamento nelle seguenti componenti, designate dalle parti:
per INAIL:
il Direttore regionale Emilia Romagna
il Dirigente regionale Vicario
il Dirigente Ufficio Attività Istituzionali
per le Parti Sociali gli Organismi Paritetici:
Comitato Paritetico Regionale Artigianato di EBER (Ente Bilaterale Artigianato Emilia Romagna); La Sezione Regionale Ambiente e Sicurezza di ERFEA Unionapi - Cgil/Cisl/Uil;
Il coordinamento del Comitato Misto è affidato al Direttore Regionale INAIL, o suo delegato. Svolgerà a turno il ruolo di Vice Coordinatore un rappresentante degli Organismi Paritetici.
Le attività di segreteria sono curate dalla Direzione Regionale.

Art. 3
Compiti del Comitato Misto di Coordinamento a livello territoriale

Il Comitato Misto di Coordinamento a livello territoriale:
tenuto conto delle linee guida relative alla funzione prevenzionale INAIL - elaborate in attuazione degli indirizzi degli Organi dell'Istituto dalla Direzione Centrale Prevenzione, sentite le altre Strutture e Consulenze dell’INAIL per i profili di rispettiva competenza - ed in coerenza con i programmi ed i piani concordati a livello nazionale
- definisce:
• il proprio programma annuale di azioni ed interventi in logiche di confronto e di partecipazione, che sarà inviato alla Direzione Centrale Prevenzione per consentire, oltre al coordinamento delle azioni, idonea informativa agli Organi dell'Istituto, nonché al Comitato nazionale misto
• il piano di iniziative ed interventi da realizzare in collaborazione ed interazione, anche con l'attivazione di gruppi di lavoro anche permanenti, e/o "a progetto" calibrandoli alle proprie specificità territoriali;
- stabilisce e attua in tali parametri il proprio piano di lavoro annuale
Il Direttore Regionale della Direzione Regionale INAIL con il Vice Coordinatore rappresentante degli Organismi Bilaterali garantisce il coordinamento ed i raccordi operativi per la realizzazione degli obiettivi definiti in sede di Comitato Misto di Coordinamento a livello territoriale.
Il Direttore Regionale della Direzione Regionale INAIL convoca gli incontri periodici de! comitato anche su richiesta di uno degli Organismi Paritetici.

Art. 4
Accordi di adesione

In sede di Comitato Misto saranno valutate eventuali proposte di adesione presentate da Organismi Paritetici non firmatarie del presente Protocollo d'intesa, per la successiva fase di formalizzazione e sottoscrizione di specifico atto a livello territoriale.

Art. 5
Durata

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha la durata di cinque anni.
Il presente atto decade sessanta giorni dopo la disdetta scritta, che può essere inviata, in qualsiasi momento da una delle Parti firmatane.

Bologna, 17 maggio 2007