Tribunale di Udine, Sez. Pen., 06 dicembre 2011 - Carro mobile e schiacciamento: responsabilità


 

 

 

N. 8507/2004 R.G.N.R.
N. 349/2009 R.G.DIB.

N. 387/2011 Sentenze

Depositata il
N. Reg. Esec. 6 D I C. 2011

N. Part. Cred.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, nella persona del giudice, dott.ssa Francesca Feruglio, all'udienza del 17 ottobre 2011 ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nel procedimento penale a carico di
F. L. nato a Dosolo (MN) il 12.6.1935, residente a Pomponesco (MN), Via XX Settembre n. 20 libero - contumace
P.F. nato a Gonars (UD) il 23.1.1946, residente a Udine, Viale Venezia n. 277 libero - contumace
G. F. nato a Terzo d'Aquileia (UD) il 10.1.1960,
residente a Terzo d'Aquileia (UD), Via Mezzana n. 23 libero - contumace
IMPUTATI
[insieme con C. A., nei cui confronti si è proceduto separatamente]
del reato p e p. dagli artt. 41, 590, comma 3°, c.p. perché, con condotte tra loro indipendenti, nelle qualità sottospecificate, creavano un antecedente causale agli infortuni occorsi a B. D. e a L. K., infortuni rispettivamente verificatisi il 30 ottobre 2004 ed il 29 novembre 2004; in particolare:


F. L. nella sua qualità di datore di lavoro della "B. S.p.a." P.F. nella sua qualità di direttore generale della "B. S.p.a." G. F. - responsabile esclusivamente dell'infortunio occorso a L. K. in qualità di dipendente della ditta "G. s.n.c." incaricato dei lavori di manutenzione all'interno della "B. s.p.a." [C. A. nella sua qualità di direttore di stabilimento con delega antinfortunistica della "B. S.p.a." con colpa, consistita nell'inosservanza delle sottoindicate violazioni alla normativa antinfortunistica, creavano un antecedente causale agli infortuni occorsi a: B. D. il quale, impiegato nell'apposizione dei tagliandi sulle cataste dei pannelli prodotti, passando alle spalle del carro mobile automatico, rimaneva incastrato tra il carro medesimo e la corsia fissa n. 4, con ciò riportando una lesione personale grave consistita in frattura della clavicola sinistra con prognosi di giorni 146.
In Bicinicco il 30 ottobre 2004


L. K. il quale, impiegato nello scarico di pezzi in legno e accatastamento sui bancali, passando alle spalle del carro mobile automatico veniva da questo schiacciato contro la rulliera con ciò riportando una lesione personale grave consistita in schiacciamento dell'intestino e del fegato, da cui derivava una compromissione renale ed una emorragia interna con prognosi di giorni 104.

In Bicinicco il 29 novembre 2004

violazioni alla normativa antinfortunistica in relazione causale con l'infortunio [estinte ex art. 24 D. L. vo n. 758/94]

F. L.
art. 17, comma 1° lett. b), D. L.vo n. 81/08, sanzionato dall'art. 55, comma 1°, D. L. vo n. 81/08 per non aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, posto rimasto vacante a partire dall'aprile 2004 P.F. [e C. A.]
art. 71, comma 3°, con riferimento al punto 2.3. dell'allegato VI, D. L. vo n. 81/08 per non aver predisposto misure organizzative idonee ad evitare che i lavoratori a piedi si trovassero ad operare nelle zone di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate, idonee ad evitare il rischio di un danno provocato da tali attrezzature, in particolare assicurando, quanto all'infortunio subito da L. K., il corretto funzionamento della sbarra di emergenza, che al momento dell'infortunio risultava deformata.

G. F.
art. 20 lett. e) in relazione all'art. 59, comma 1° lett. a), D. L. vo n. 81/08 per non aver immediatamente segnalato al datore di lavoro ovvero al preposto alla sicurezza, il mancato funzionamento della sbarra di sicurezza.

Con l'intervento del pubblico ministero, dott.ssa Alessandra D'Aversa munita di delega, e del difensore di fiducia degli imputati, avv. Paolo Persello del Foro di Udine.
Le parti hanno così concluso:
il pubblico ministero: per l'imputato G., assoluzione perché il fatto non sussiste; per gli imputati F. e P., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condanna alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno; il difensore degli imputati: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, come da memoria scritta depositata agli atti.

 

FattoDiritto

 

Tratti a giudizio per rispondere delle imputazioni riportate in rubrica con decreto del 19 marzo 2009 L. F., F.P. e F. G., pur se ritualmente citati, non comparivano personalmente all'udienza del 4 ottobre 2009, e venivano pertanto dichiarati contumaci; insieme a loro era citato anche A. C., la cui posizione veniva tuttavia separata a causa di una nullità verificatasi in fase anteriore al dibattimento. Respinta in via preliminare con ordinanza motivata un'eccezione della difesa, relativa alla nullità del decreto di citazione a giudizio per l'imputato Pi., aperto il dibattimento e data lettura dell'imputazione il giudice originariamente assegnato ammetteva le prove indicate e richieste dalle parti, respingendo successivamente la richiesta di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., formulata dal difensore; dopo il rinvio del processo, essendo intervenuto il mutamento della persona fisica del giudicante, all'udienza del 9 febbraio 2010 le parti riformulavano le rispettive istanze istruttorie, e dopo la nuova ordinanza di ammissione il giudice procedeva all'assunzione dei testi B., P., F., P., B. e P.; a seguito di rinvio, all'udienza del 19 maggio 2010 venivano ascoltati il consulente tecnico della difesa ing. P. (all'esito del cui esame veniva anche acquisita ai sensi dell'art. 501 c.p.p. relazione scritta) ed i testi C., Z., B., D., B. e L., avendo la difesa rinunciato agli altri testi ammessi, senza opposizioni da parte del pubblico ministero; su istanza della difesa il giudice disponeva successivamente perizia tecnica, volta ad accertare la dinamica dell'infortunio occorso al lavoratore L., nominando quale perito l'ing. B., il quale assumeva l'incarico all'udienza dell' 11 ottobre 2010, e veniva quindi esaminato nel contraddittorio delle parti all'udienza del 31 gennaio 2011 (con conseguente acquisizione a mente dell'art. 501 c.p.p. della relazione scritta dallo stesso predisposta); in seguito, riascoltato all'udienza del 4 maggio 2011 il teste P., su richiesta formulata ai sensi dell'art. 507 c.p.p. dal pubblico ministero, ed in tal modo esaurita l'attività di istruzione dibattimentale, le parti prendevano ed illustravano le rispettive conclusioni, riportate in epigrafe (la difesa anche con memoria scritta), e la giudicante decideva con dispositivo letto in pubblica udienza, qui di seguito integralmente riprodotto in calce.

Gli imputati F. e P. devono essere mandati assolti dal delitto loro ascritto per non aver commesso il fatto, mentre l'imputato G. dovrà essere assolto per insussistenza del fatto - reato a lui contestato.

L'articolata attività di istruzione dibattimentale è stata volta a ricostruire la dinamica di due infortuni sul lavoro, verificatisi fra la fine di ottobre e la fine di novembre del 2004 presso lo stabilimento della società "B. s.p.a." di Bicinicco, ove si svolge l'attività di produzione di pannelli fibrolegnosi. Quanto al primo fatto il teste B., dipendente della società in parola dal 2000 con la qualifica di operaio di 2A categoria (cfr. doc. aff. 49, dimesso dalla pubblica accusa all'udienza del 14.10.09), ha riferito di essere rimasto schiacciato da un carrello in movimento, dopo essersi introdotto (per la fretta di apporre su un pacco di pannelli un tagliando che aveva dimenticato) nella zona di azione del macchinario, nonostante quest'ultimo fosse dotato di dispositivi acustici e visivi che ne segnalavano il movimento (funzionanti anche nella circostanza), e nonostante egli fosse stato istruito e reso edotto del divieto di accedere a quella zona fra le linee di lavorazione quando il carrello era in movimento (lo stato dei luoghi, che rende più facilmente comprensibile l'accaduto, può essere apprezzato nelle immagini dimesse quali documenti dal pubblico ministero all'udienza del 14.10.09, aff. 69/74); a seguito dell'impatto, il lavoratore riportò un trauma da schiacciamento a livello della spalla sinistra e della scapola posteriore sinistra, rimanendo assente dal lavoro fino a marzo del 2005 (vd. documentazione sanitaria acquisita all'udienza del 14.10.09, aff. 44/48).
Quanto al fatto accaduto il 29 novembre 2004, l'infortunato K. L., socio lavoratore della cooperativa "N. s.c. a r.l." (cfr. doc. aff. 82/83 dell'accusa) che prestava all'epoca la propria attività all'interno dello stesso stabilimento "B." di Bicinicco, ha dichiarato di essere transitato nella zona di movimento di un carrello (a suo dire quando questo era ancora fermo), e di essere poi rimasto schiacciato, nonostante avesse toccato il macchinario per fermarlo, e ciò a causa del mancato funzionamento del dispositivo di sicurezza; le lesioni riportate dal lavoratore si sostanziarono in un trauma da schiacciamento addominale con emoperitoneo e rottura epatica, che resero necessario un iniziale ricovero nel reparto di terapia intensiva, e determinarono quindi un'inabilità al lavoro per oltre cento giorni (vd. documentazione sanitaria alle aff. 79/81 doc. PM).

In merito alle indagini seguite ai fatti è stato poi ascoltato il teste P., tecnico della prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "M.", il quale intervenne presso lo stabilimento di Bicinicco dopo il verificarsi di entrambi gli infortuni, eseguì gli accertamento tecnici urgenti sullo stato dei luoghi (vd. verbali alle aff. 16/17 e 19/20 del fascicolo per il dibattimento) e procedette anche all'assunzione delle persone informate sui fatti; il teste ha dunque dichiarato che, per quanto da lui accertato, il primo infortunio si verificò poiché l'operaio B. aveva avuto accesso alla zona di movimento del carrello, delimitata da un cancello bloccato esclusivamente da un chiavistello, la cui apertura, tuttavia, non inibiva l'azionamento automatico o, comunque, il moto del macchinario (vd. le pagg. 11/12 della trascrizione dell'udienza del 9.2.10, ed altresì l'immagine del cancello in questione, nella fotografia n. 10 acquisita quale documento all'udienza del 14.10.09); anche l'infortunio occorso a L. sarebbe stato determinato dalla possibilità di accesso, per il lavoratore, alla zona di movimento del macchinario, ed altresì dal mancato funzionamento di un dispositivo di emergenza, costituito da un barra che se urtata avrebbe dovuto determinare l'arresto del carrello, barra che fra l'altro era stata collocata proprio dopo il recente infortunio accaduto a B., quale misura di protezione in caso di accesso incontrollato (vd. le pagg. 12/13 e 20 della trascrizione poc'anzi citata, e le immagini acquisite quali documenti all'udienza del 14.10.09, aff. 99/104).
Con specifico riferimento alle posizioni soggettive degli odierni imputati, il teste P. ha chiarito che F. G. era il dipendente di una società terza, che operava in appalto all'interno della stabilimento di Bicinicco della "B.", al quale era stato commissionato il lavoro di allungamento della barra di sicurezza, che a parere dei tecnici non aveva funzionato al momento dell'infortunio ai danni di L. (vd. le pagg. 15/16 della trascrizione); per quanto riguarda gli altri prevenuti, dalla documentazione acquisita risulta che L. F. era amministratore e legale rappresentante della "B. s.p.a.", mentre F.P. era direttore generale della medesima società (vd. organigramma aziendale, aff. 57 dei documenti dimessi dal pubblico ministero).
In merito alla dinamica del secondo infortunio è stata peraltro eseguita anche una perizia tecnica, che valutando tutti gli elementi a disposizione (fra cui l'entità delle lesioni riportate dalla persona offesa) ha invece escluso il mancato funzionamento della barra di sicurezza (cfr. in particolare la pag. 11 della relazione acquisita ex art. 501, comma 2°, c.p.p.:
... l'arresto può essere stato determinato solo dalla barra di sicurezza ... ). Si deve infine mettere in evidenza che in entrambi i casi a determinare gli eventi lesivi concorsero indubbiamente anche le condotte colpose delle persone offese, che nonostante le istruzioni ricevute (e, quanto a L., i ripetuti richiami: vd. le deposizioni dei testi del pubblico ministero CA. e CO,, escussi entrambi nel corso dell'udienza del 9.2.10), la presenza di sistemi di allarmi acustici e visivi e (quanto a B.) anche del cancello di separazione della zona, si portarono imprudentemente nella zona di movimento dei carrelli da cui vennero travolti e schiacciati.
Sulla base degli elementi sin qui riassunti reputa dunque questo giudice che - così come riconosciuto dallo stesso rappresentante della pubblica accusa - non possa in primo luogo riconoscersi la sussistenza del fatto contestato all'imputato G., cui si rimprovera la mancata segnalazione dei vizi di funzionamento della barra di sicurezza, ponendo in relazione tale omissione con il mancato funzionamento che avrebbe concorso a determinare l'infortunio ai danni di L.: essendo emerso dall'istruttoria che, al contrario, la barra in questione si era invece attivata ed aveva arrestato il macchinario, il fatto, evidentemente, non sussiste. Ponendo quindi l'attenzione sulla contestazione operata a carico dell'imputato F., si deve osservare che il profilo di colpa che viene al medesimo ascritto si riferisce alla mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; ed effettivamente dalla documentazione acquisita risulta che dall'aprile 2004 (data del pensionamento del teste P., responsabile fino ad allora di quel servizio) fino al verificarsi degli infortuni di cui ci si occupa l'incarico in questione non venne conferito ad un sostituto, e la posizione rimase dunque vacante. Come è stato tuttavia correttamente sottolineato dalla difesa, non vi sono elementi per affermare che la condotta omissiva in questione abbia avuto una qualche efficacia causale rispetto agli eventi lesivi di cui ci si occupa; appare conferente in proposito il richiamo alla oramai famosa decisione delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (n. 30328 del 10.7 — 11.9.2002, Franzese) che ponendo un punto fermo sulla causalità nei reati omissivi impropri (basata su una ricostruzione logica, e non su una concatenazione di fatti materiali, esistenti nella realtà ed empiricamente verificabili, e dunque ipotetica, normativa, fondata su di un giudizio contro-fattuale al quale si fa ricorso per ricostruire una sequenza che non potrà mai avere una verifica fenomenica, a differenza di quanto accade nella causalità commissiva) ha affermato che "nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato sulla base di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva".
Nel caso che ci occupa, dunque, non è stato in alcun modo provato dall'accusa, ma, soprattutto, risulta assai difficile ipotizzare sul piano logico che la semplice designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione avrebbe potuto evitare il verificarsi degli infortuni di cui si discute (tanto più se si considera che tale figura professionale risponde degli eventi dannosi quando questi siano derivati da suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio al datore di lavoro, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose).
Considerando la fattispecie concreta in esame, si dovrebbe pertanto ipotizzare che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove tempestivamente designato, avrebbe rilevato la mancanza di misure idonee ad evitare che i lavoratori a piedi si trovassero ad operare nelle zone di attività di attrezzature di lavoro semoventi, ed avrebbe segnalato tale situazione al datore di lavoro o al suo delegato, i quali ultimi avrebbero a loro volta accolto la segnalazione e, reputandola valida, avrebbero tempestivamente assunto le opportune scelte tecnico-organizzative; tutto ciò a fronte di una situazione di fatto, di organizzazione del lavoro e di sistemazione dei luoghi di lavoro che durante il mandato del precedente responsabile era stata evidentemente considerata adeguata ad evitare ogni specifico rischio (come confermato dal teste P. nel corso del suo primo esame dibattimentale), e la cui pericolosità non era stata rilevata nemmeno dagli organi di prevenzione dell'azienda sanitaria, nel corso di ispezioni a carattere preventivo eseguite solo poco tempo prima degli infortuni di cui ci si occupa (vd. deposizione del teste P.); il percorso logico indicato appare invero piuttosto tortuoso e tutt'altro che altamente probabile e razionalmente credibile, ciò che comporta l' assoluzione dell'imputato F. per non aver commesso il fatto.

Rimane infine da esaminare la posizione soggettiva dell'imputato P. il quale, come detto, ricopriva la carica di direttore generale della società "B." (posizione di vertice, immediatamente inferiore a quella dell'amministratore F. e di pari grado rispetto a quella del direttore amministrativo); a tale proposito appare necessario tenere in considerazione a posizione di A. C., originariamente imputato quale "direttore di stabilimento con delega antinfortunistica" (posizione fatta oggetto di regressione a causa di vizi procedurali).
Orbene, dalla documentazione acquisita, ed in particolare dalla convenzione di preposizione institoria di data 28 ottobre 1998 (allegato n. 17 dimesso fra i documenti del pubblico ministero), risulta che il legale rappresentante della "B. s.p.a." L. F. - e dunque il datore di lavoro, principale obbligato in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - conferì ad A. C. (persona tecnicamente e professionalmente idonea a svolgere l'incarico) « tutti i poteri, nessuno escluso, concernenti l'organizzazione dell'impresa in materia di sicurezza del lavoro, di tecnopatie e di igiene del lavoro, e, in particolare, i poteri di organizzazione e di scelta delle misure igieniche ed antifortunistiche, al fine di assicurare completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo », dispensandolo nei tempi necessari all'espletamento di tali funzioni dalla normale attività di lavoro, attribuendogli in merito « assoluta autonomia di costi e di iniziative », consentendogli la più ampia facoltà di « avvalersi, a sua discrezione, dell'opera di consulenti esterni e, se necessario, nominare procuratori », ed infine « di impegnare anche economicamente l'azienda ».


A fronte dell'esistenza di una delega esclusiva e di tale ampiezza, espressamente conferita dal datore di lavoro ed accettata da persona competente, cui si correlavano i più ampi ed autonomi poteri decisionali e di spesa, e giustificata dalle dimensioni e dalla natura dell'attività imprenditoriale svolta dalla società "B. s.p.a.", non si comprende per quale ragione sia stato indicato quale titolare di un obbligo specifico (quale quello di predispone "misure organizzative idonee ad evitare che i lavoratori a piedi si trovassero ad operare nelle zone di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate, idonee ad evitare il rischio di un danno provocato da tali attrezzature", come recita il capo di imputazione nel descrivere lo specifico profilo di colpa) un dirigente come F.P., che nell'ambito dell'organizzazione aziendale ricopriva un ruolo decisionale e tecnico del tutto diverso ed estraneo al settore specifico della prevenzione; si impone di conseguenza anche nei confronti di tale prevenuto una pronuncia assolutoria, per non aver commesso il fatto.

 

P.Q.M.

 

visto l'art. 530 c.p.p. assolve gli imputati F. e P. dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto, e l'imputato G. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Motivazione riservata ex art. 544, comma 3°, c.p.p. al 15.12.2011.

Così deciso in Udine il 17 ottobre 2011
Depositato in Cancelleria il 06 DIC. 2011