Tipologia: CCNL
Data firma: 12 novembre 1949
Validità: 01.04.1949 - 31.12.1951
Parti: Fenit, Untic e Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali
Settori: Industria, Dirigenti

Sommario:

Art. 1. - Oggetto e finalità del contratto.
Art. 2. - Applicabilità.
Art. 3. - Assunzione - Periodo di prova.
Art. 4. - Aspettativa.
Art. 5. - Ferie.
Art. 6. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 7. - Indennità di anzianità.
Art. 8. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 9. - Computo dell'anzianità.
Art. 10. - Indennità in caso di morte.
Art. 11. - Trattamento di previdenza.
Art. 12. - Trattamento di malattia.
Art. 13. - Assicurazioni infortuni e rischi professionali.
Art. 14. - Incompatibilità.
Art. 15. - Trapasso di azienda.
Art. 16. - Trasferimento.
Art. 17. - Disposizioni generali
Art. 18. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione all'industria privata 12 novembre 1949

In Roma, tra la Federazione Nazionale Imprese Trasporti (Fenit) […], la Unione Nazionale Trasporti in Concessione (Untic) […] e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali […] riconosciuta concordemente l'opportunità di unificare ed aggiornare le norme del contratti e degli accordi a carattere nazionale e regionale, che regolano il rapporto di lavoro del dirigenti appartenenti alle imprese iscritto alle Associazioni sindacali che aderiscono alla Federazione Nazionale Imprese Trasporti ed alla Unione Nazionale Trasporti in Concessione; si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro :

Art. 1. - Oggetto e finalità del contratto.
Il presente contratto collettivo di lavoro nazionale disciplina il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese private esercenti ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, filovie, funicolari terrestri ed aeree e servizi similari gestiti in regime di concessione, iscritte alle Associazioni aderenti alla Federazione Nazionale Imprese Trasporti o iscritte alla Unione Nazionale Trasporti in Concessione, ed i dirigenti delle imprese stesse iscritti alla Federazione Nazionale dei Dirigenti delle Aziende Industriali.

Art. 2. - Applicabilità.
Agli effetti dei presente contratto, è dirigente:
il direttore, il vice direttore tecnico od amministrativo, il capo di importanti servizi o settori, al quale siano conferiti dall'azienda ampi e autonomi poteri direttivi, e il procuratore al quale l'ampiezza della procura conferisca la rappresentanza continuativa di una parte notevole dell'azienda, sempre che sia iscritto ad associazioni aderenti alla Federazione nazionale dirigenti di aziende Industriali e concorra - ricorrendo gli estremi di cui sopra - il riconoscimento, da parte dell'azienda, della qualifica di dirigente.
Il presente contratto si applica anche a tutti coloro 1 quali, pur non rientrando nelle categorie previste nel 1° comma, alla data di entrata in vigore del contratto stesso abbiano già avuto da parte dell'azienda il riconoscimento della qualifica di dirigente, che viene conservata ad personam.
Le disposizioni del presente contratto non si applicano ai dirigenti stabili ai sensi dell'art. 7 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148.

Art. 13. - Assicurazioni infortuni e rischi professionali.
[…]
L'azienda, per i soli casi contemplati dal seguente capoverso deve provvedere, a suo esclusivo carico, ad assicurare al dirigente con polizza individuale o cumulativa, contro tutti gli infortuni ed i rischi professionali e salvo le normali esclusioni di polizza, anche i rischi extra-professionali, esclusi per questi ultimi, in ogni caso, qualsiasi responsabilità dell'azienda.
L'assicurazione deve garantire, salvo consuetudini aziendali più favorevoli, In caso di morte, un capitale non inferiore a cinque annualità di retribuzione ultima percepita dal dirigente, entro il limite massimo di lire due milioni annui, in caso di invalidità permanente totale assoluta, un capitale non inferiore a sei annualità di detta retribuzione; nel caso di invalidità parziale, un capitale proporzionale secondo il formulario d'uso, sempre nel limite massimo di lire due milioni.

Art. 17. - Disposizioni generali.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.