Tipologia: CCNL
Data firma: 18 novembre 1948
Validità: 15.11.1948 - 31.12.1949
Parti: Confederazione Generale Italiana del Commercio e Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali
Settori: Commercio, Dirigenti

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Trattamento economico.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Aspettativa.
Art. 8. - Trasferimenti.
Art. 9. - Trattamento di malattia od infortunio.
Art. 10. - Assistenza sanitaria.
Art. 11. - Trapasso di azienda.
Art. 12. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 13. - Indennità di anzianità.
Art. 14. - Anzianità.
Art. 15. - Trattamento in caso di dimissioni.
Art. 16. - Indennità in caso di morte.
Art. 17. - Previdenza.
Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Art. 19. - Disposizioni generali.
Art. 20. (Rinvio)
Art. 21. - Controversie di applicazione.
Art. 22.
Art. 23. - Decorrenza e durata

Contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende commerciali 18 novembre 1948.

Tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio […] e l'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali […]
Riconfermata concordemente la necessità già consacrata dai precedenti contratti che al dirigente di aziende commerciali sia in ogni caso riconosciuto, in considerazione della sua particolare responsabilità, il trattamento più favorevole di quello degli impiegati della massima categoria dipendenti dalla azienda cui il dirigente appartiene, si è stipulato il presente contratto, che disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, tra le aziende commerciali e i dirigenti delle aziende stesse, nonché, in quanto compatibile con le disposizioni del c.c., i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Art. 1. - Applicabilità.
Si considerano dirigenti di azienda commerciale agli effetti del presente contratto, coloro che siano muniti di mandato in forza del quale possono disporre della direttiva di imprimere agli affari aziendali, all'interno e nei rapporti con i terzi, con poteri bensì subordinati ma tuttavia di disposizione nell'andamento generale dell'azienda o di una parte autonoma di essa considerata come organismo unitario, sia dal lato tecnico che amministrativo, con diretta responsabilità verso il datore di lavoro o verso chi da esso delegato, e precisamente:
а) gli institori (ai sensi del Codice Civile vigente);
b) i procuratori, i direttori, i condirettori, i vice direttori, sia tecnici che amministrativi;
c) tutti coloro che hanno funzioni di carattere direttivo esclusi quelli di cui alle categorie a) e b) dell'accordo nazionale di rivalutazione delle categorie del 2 luglio 1948 intervenuto tra la Confederazione stipulante e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Affini.
Qualora il mandato di cui al primo comma del presente articolo non derivi da procura del datore di lavoro, nella lettera di nomina - giusta il successivo art. 2 - dovrà essere esplicitamente dichiarato che si riconosce al funzionario la qualifica di dirigente.

Art. 3. - Contratto a termine.
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; in tal caso valgono le disposizioni di legge (art. 2097 cod. civ.).

Art. 6. - Ferie.
[…]
Qualora eccezionali necessità dell'azienda non consentissero al dirigente il godimento totale o parziale del periodo di ferie, verrà corrisposta per il periodo non goduto, una indennità pari alla retribuzione di fatto.
[…]

Art. 20.
Per quant'altro non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

Art. 21. - Controversie di applicazione.
Per la risoluzione di controversie che eventualmente potessero sorgere per la interpretazione e l'applicazione del presente contratto verrà istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti della Confederazione Italiana del Commercio e della Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali.
Le modalità di costituzione e funzionamento della suddetta Commissione saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 22.
Il presente contratto si applica ai dirigenti di aziende commerciali soci dell'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali stipulante.