Tipologia: CCNL
Data firma: 3 aprile 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Federazione Nazionale Autotrasportatori di Roma, Federazione Nazionale Spedizionieri di Roma e Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali
Settori: Commercio, Autotrasporto, Dirigenti

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Trattamento economico.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Aspettativa.
Art. 8. - Trasferimento.
Art. 9. - Trattamento di malattia o di infortunio.
Art. 10. - Trattamento di infortunio e malattia da cause di servizio.
Art. 11. - Assistenza sanitaria.
Art. 12. - Trapasso di azienda.
Art. 13. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 14. - Indennità di anzianità.
Art. 15. - Anzianità.
Art. 16. - Trattamento in caso di dimissioni.
Art. 17. - Indennità in caso di morte.
Art. 18. - Previdenza.
Art. 19.
Art. 20. - Disposizioni generali.
Art. 21. (Rinvio)
Art. 22.
Art. 23. - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni a verbale

Contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende di spedizioni e trasporti 3 aprile 1949.

In Milano, fra la Federazione Nazionale Autotrasportatori di Roma […], la Federazione Nazionale Spedizionieri di Roma […] con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti […] e l’Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali, Roma […] assistiti da […] in rappresentanza delle rispettive categorie, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende di trasporto e spedizione che disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le aziende di autotrasporto e di spedizione e i loro dirigenti, nonché, in quanto compatibile con la loro particolare natura, i rapporti di lavoro a tempo determinato :

Art. 1. - Applicabilità.
Il presente contratto si applica:
- agli institori, ai direttori e ai condirettori tecnici e/o amministrativi, ai capi di importanti servizi ed uffici che esercitano ampi e autonomi poteri direttivi sull'andamento generale dell'azienda o di una parte notevole di essa, anche se autonoma;
- ai procuratori ai quali la procura conferisce in modo non occasionale detti poteri e la rappresentanza di tutta o di una parte importante dell'azienda.

Art. 3. - Contratto a termine.
L'assunzione può essere fatta anche con prefissane di termini; in questo caso vengono osservate le disposizioni di legge inerenti la particolare natura del rapporto (art. 2097 del codice civile).

Art. 10. - Trattamento di infortunio e malattia da cause di servizio.
L'azienda deve coprire il dirigente di assicurazione contro i rischi per gli infortuni professionali per un importo commisurato a 5 annualità di stipendio e della contingenza per il caso di morte e a sei annualità per il caso di invalidità permanente.
I premi relativi a detta assicurazione saranno a totale carico dell'azienda.
Verificandosi il caso di invalidità о di morte del dirigente, derivante da infortunio professionale, il relativo risarcimento spetta esclusivamente all'assicurato о ai terzi aventi diritto e non è suscettibile di compensazione con quanto spetta al dirigente per indennità di anzianità e preavviso.

Art. 21.
Per quanto altro non previsto dal presente contratto valgono lo norme di legge.

Art. 22.
Il presente contratto si applica ai dirigenti di Case di Trasporto e Spedizione soci dell'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali stipulante.

Dichiarazioni a verbale
A integrazione e maggior chiarimento degli accordi precisati dal contratto collettivo nazionale in data 5 aprile 1949 fra: la Federazione nazionale autotrasportatori di Roma, la Federazione nazionale spedizionieri di Roma e l'Associazione nazionale dirigenti aziende commerciali, Roma, le parti convengono:
1) Il contratto 5 aprile, testé stipulato, è applicabile - oltre che al personale di nuova assunzione - ai funzionari aventi requisiti di cui all'art. 1 ed a quelli a cui la qualifica di dirigente e già attribuita, sempreché si trovino in servizio alla data della sua stipulazione.
[…]