Tipologia: CCNL
Data firma: 2 novembre 1950
Validità: 31.12.1951*
Parti: Federazione Nazionale Autotrasportatori, Federazione Nazionale Spedizionieri e Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali
Settori: Commercio, Autotrasporto, Dirigenti
Note*: Con l'Accordo del 13 ottobre 1951, art. 5, la scadenza è stata prorogata al 31 luglio 1952 

Sommario:

 

Premessa.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Dichiarazioni a verbale

Contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende di trasporto e spedizione 2 novembre 1950.

In Milano presso la sede dell'Alsea, tra la Federazione Nazionale Autotrasportatori, Roma […], la Federazione Nazionale Spedizionieri. Roma, […] e l'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali, Roma […], assistito da […] in rappresentanza delle rispettive categorie, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione:

Art. 4.
L'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione stipulato in data 5 aprile 1949 va così rettificato:
«Art. 10. - Trattamento di infortunio da cause di servizio.
- La azienda deve coprire il dirigente di assicurazione contro i rischi per gli infortuni professionali per un importo commisurato a 5 annualità dello stipendio e della contingenza per il caso di morte e a sei annualità per il caso di invalidità permanente.
I premi relativi a detta assicurazione saranno a totale carico dell'azienda. Verificandosi il caso di invalidità o di morte del dirigente, derivante da infortunio professionale, il relativo risarcimento spelta esclusivamente all'assicurato o ai terzi aventi diritto e non è suscettibile di compensazione con quanto spetta al dirigente per indennità di anzianità e preavviso».
Con espressa intesa che tale modifica vale ad ogni effetto dal 5 aprile 1949.