Tipologia: Accordo
Data firma: 7 agosto 1947
Validità: 01.08.1947 - 31.12.1948
Parti: Confederazione Generale della Industria Italiana e Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Settori: Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 - Costituzione delle Commissioni e nomina dei Delegati di impresa
Art. 2 - Compiti delle Commissioni interne e dei Delegati di impresa
Art. 3 - Licenziamenti
A) Licenziamenti per riduzione di personale
B) Licenziamenti individuali
Art. 4 - Assunzioni
Art. 5 - Composizione della Commissione
Art. 6 - Numero dei componenti
Art. 7 - Elezioni. Svolgimento
Art. 8 - Elezioni e risultati
Art. 9 - Durata delle Commissioni
Art. 10 - Attività delle Commissioni
Art. 11 - Locali
Art. 12 - Affissioni
Art. 13 - Riunioni
Art. 14 - Tutela dei componenti della Commissione interna e dei delegati di impresa
Art. 15 - Decorrenza e durata
Norme di attuazione
Note a verbale

Accordo per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne 7 agosto 1947

Tra Confederazione Generale della Industria Italiana […] e Confederazione Generale Italiana del Lavoro […] si è stipulato il presente Accordo per disciplinare la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne.

Art. 1 - Costituzione delle Commissioni e nomina dei Delegati di impresa
In tutte le imprese industriali che occupino più di 25 lavoratori sono istituite Commissioni interne in rappresentanza dei lavoratori di ambo i sessi, impiegati (sia tecnici che amministrativi) ed operai, nei confronti della Direzione aziendale.
Se il numero dei lavoratori occupati non è superiore a 25, ma supera quello di 5, è nominato un delegato di impresa.
Se una stessa impresa abbia più sedi, stabilimenti, filiali e uffici autonomi, è nominata una Commissione interna o un Delegato per ciascuno stabilimento sede, filiale o ufficio autonomo.

Art. 2 - Compiti delle Commissioni interne e dei Delegati di impresa
Compito fondamentale della Commissione interna o del Delegato di impresa è quello di concorrere a mantenere normali rapporti tra i lavoratori e la Direzione della azienda, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento della attività produttiva.
Spetta in particolare alla Commissione interna:
1) Intervenire presso la Direzione per la esatta applicazione dei contratti di lavoro, della legislazione sociale, delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro, salva la eventuale successiva azione presso i competenti Organi ispettivi;
2) tentare il componimento delle controversie collettive e individuali di lavoro che sorgessero nella azienda;
3) esaminare con la Direzione, preventivamente alla loro attuazione, gli schemi di regolamenti interni da questa predisposti, la distribuzione degli orari di lavoro, dei turni, l’epoca delle ferie, l’introduzione di nuovi sistemi di retribuzione;
4) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi aziendali tendenti al perfezionamento dei metodi di lavoro onde conseguire un maggiore rendimento e una maggiore produttività, vagliando e trasmettendo quelle ritenute utili, suggerite dai lavoratori;
5) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo), delle mense e spacci, e vigilare con propri rappresentanti per il migliore funzionamento delle istituzioni stesse.
Le Commissioni interne rimetteranno alle proprie Organizzazioni sindacali, per la trattazione nei confronti delle Organizzazioni che rappresentano le aziende tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e alle relative controversie.
I Delegati di impresa esplicano le stesse mansioni attribuite alle Commissioni interne.

Art. 4 - Assunzioni
L’assunzione dei lavoratori deve essere fatta in conformità delle norme di legge sul collocamento.

Art. 5 - Composizione della Commissione
La Commissione interna è unica per tutto il personale, ma deve essere composta dai rappresentanti di impiegati (tecnici e amministrativi) e da rappresentanti di operai eletti separatamente e in relazione alla entità di ciascuno dei due gruppi.

Art. 6 - Numero dei componenti
La Commissione interna sarà composta dal seguente numero di membri, a seconda del numero dei lavoratori della impresa:
- da 25 a 150 lavoratori: 3 membri
- da 151 a 500 lavoratori: 5 membri
- da 501 a 1.500 lavoratori: 7 membri
- da 1.501 a 3.000 lavoratori: 9 membri
- da 3.001 a 5.000 lavoratori: 11 membri
- da 5.001 a 10.000 lavoratori: 13 membri
- oltre 10.000 lavoratori: 15 membri

Art. 7 - Elezioni. Svolgimento
Le elezioni delle Commissioni interne o dei Delegati di impresa sono indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali, previo accordo con la Direzione della impresa, stabiliranno il giorno delle elezioni e tutte le modalità che si rendessero necessarie.
Il giorno, l’ora e le modalità delle elezioni devono essere rese note ai lavoratori della azienda almeno 6 giorni prima della data fissata, con apposite affissioni nei locali di lavoro e nell’albo della azienda.
Le imprese favoriranno il regolare svolgimento della elezione, che deve aver luogo nell’interno dei locali della impresa, sotto il controllo di apposita Commissione elettorale costituita da dipendenti della azienda. Allo svolgimento delle elezioni può eventualmente presenziare un rappresentante della Organizzazione sindacale.

Art. 8 - Elezioni e risultati
Le elezioni delle Commissioni interne o dei Delegati di impresa vengono fatte a votazione diretta e segreta con sistema proporzionale. Ad esse possono partecipare tutti i lavoratori della impresa, iscritti o non iscritti al Sindacato, che abbiano superato i 16 anni.
Gli scrutini devono essere fatti alla presenza dei lavoratori della impresa e resi noti, subito dopo lo spoglio, con apposita affissione. Essi devono essere contemporaneamente comunicati dalla Commissione elettorale alla Organizzazione sindacale dei lavoratori che ne darà pronta comunicazione alla Direzione della impresa tramite l’Organizzazione industriale.
Sono eleggibili i lavoratori di età superiore agli anni 18, salvo deroga nei casi di notevole aliquota di giovani inferiori ai 18 anni nella azienda.
Per la eleggibilità è richiesto il requisito di almeno 6 mesi di anzianità presso l’azienda, ma almeno 2/3 dei componenti della Commissione interna dovranno avere una anzianità minima di 1 anno.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle industrie stagionali, nelle aziende che abbiano iniziata la loro attività da meno di 1 anno o in quelle nelle quali l’anzianità media del personale normale addettovi sia inferiore ad 1 anno.

Art. 9 - Durata delle Commissioni
I membri delle Commissioni interne e i Delegati di impresa restano in carica 1 anno, sono rieleggibili e possono essere revocati prima del termine per deliberazione della Assemblea dei lavoratori con l’intervento di almeno metà del personale.

Art. 10 - Attività delle Commissioni
L’attività delle Commissioni interne e dei Delegati di impresa deve svolgersi senza creare intralcio alla produzione e al normale andamento del lavoro nella impresa.
I membri delle Commissioni interne e i Delegati di impresa sono soggetti alle comuni norme contrattuali e devono osservare l’orario di lavoro come tutti gli altri dipendenti. In casi eccezionali e urgenti per l’espletamento del loro mandato possono assentarsi su autorizzazione della Direzione e di chi ne abbia avuto da essa facoltà.

Art. 11 - Locali
Le imprese che abbiano più di 300 dipendenti metteranno a disposizione delle Commissioni interne, nelle ore da convenirsi con la Direzione, un locale perché le Commissioni interne possano riunirsi e ricevere comunicazioni e reclami da parte dei lavoratori.
Eguale concessione sarà fatta, in quanto possibile, dalle aziende che occupino da 200 a 300 dipendenti.

Art. 12 - Affissioni
La Direzione metterà presso l’ingresso un albo a disposizione della Commissione interna o del Delegato di impresa perché vi possano essere affissi, previa comunicazione alla Direzione, i comunicati inerenti ai loro compiti.

Art. 13 - Riunioni
Per qualsiasi riunione di lavoratori da tenersi dalla Commissione interna nell’ambito dello stabilimento, collegata ai compiti delle Commissioni interne o per discutere problemi sindacali, l’ora e il luogo saranno concordati con la Direzione.
Salvo casi eccezionali dette riunioni devono essere tenute fuori dell’orario di lavoro.

Art. 14 - Tutela dei componenti della Commissione interna e dei delegati di impresa
I membri della Commissione interna e i Delegati di imprese, in carica e quelli uscenti fino ad 1 anno dalla cessazione della carica, non possono essere licenziati o trasferiti senza il ‘nulla osta’ delle Organizzazioni sindacali che rappresentano rispettivamente i lavoratori e l’azienda.
In caso di mancato accordo tra le due Organizzazioni si seguirà la procedura di cui all’art. 3, lett. b).
Saranno osservate le norme e i termini in detto articolo previsti.
Il licenziamento sarà considerato assolutamente ingiustificato, ai sensi del punto 7) dell’articolo, lett. b), quando sia accertato che esso è dipendente dall’esercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni interne e ai Delegati di impresa.

Art. 15 - Decorrenza e durata
Il presente Accordo decorre dal 1° agosto 1947 e avrà durata fino al 31 dicembre 1948, intendendosi rinnovato automaticamente di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti almeno 2 mesi prima della scadenza.

Norme di attuazione
Con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 1, si stabilisce che nelle aziende aventi un numero di dipendenti compreso tra 20 e 25, nelle quali sia attualmente funzionante una Commissione interna, questa sarà mantenuta per la durata del presente Accordo in sostituzione del Delegato.

Note a verbale
1) In relazione al disposto dell’art. 2, comma 3, le parti concordano che, qualora l’esame preventivo non porti ad una auspicata soluzione di comune soddisfazione, resta salva la facoltà della Direzione della azienda di emanare i provvedimenti che essa ritiene opportuni, così come resta salva la facoltà della azione sindacale da parte dei lavoratori.
2) La possibilità di ottenere l’indennizzo speciale di cui al punto 8, art. 3, lett. b), è subordinata all’esperimento della speciale procedura prevista in detto articolo.