Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 dicembre 2011, n. 26299 - Applicazione della voce tabellare pertinente alla patologia diagnosticata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;
- ricorrente -
contro
SA. AN. , domiciliato in ROMA, VIA LAMPERTICO 11 INT. 17, presso lo studio dell'avvocato MASALA CECILIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASALA GIUSEPPE, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 348/2006 della CORTE D'APPELLO SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 06/11/2006 R.G.N. 141/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza del 25.10 - 6.11.2006, la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettò il gravarne proposto dall'Inail avverso al pronuncia di prime cure che, con riferimento alla voce 43 della tabella delle menomazioni approvata con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 e in adesione alle conclusioni della espletata CTU, aveva riconosciuto a Sa. An. una malattia professionale con diritto a rendita de 16%. A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò quanto segue:
- con riferimento all'errore in cui secondo l'Istituto era incorso il CTU nell'applicazione della voce tabellare pertinente alla patologia diagnosticata, doveva ritenersi che la dermopatia del codice 42 prevede lesioni non localizzandole, mentre quella di cui al codice 43 prevede lesioni che interessano il collo o il volto o gli arti, chiaramente disgiuntiva essendo la preposizione "o", con riferimento a tutte le ipotesi contemplate, dunque non apparendo necessario che lesioni siano anche al volto, oltre che negli altri punti evidenziati dalla previsione;
- la previsione introduce il concetto di pregiudizio estetico che non è stato avvalorato da motivazione specifica dal CTU (il quale anche nei chiarimenti ha fatto riferimento alla presenza di lesioni agli arti), che ha comunque confermato di ritenerle contemplate dal codice 43, "dunque di ritenere che le lesioni riscontrate integrassero quel pregiudizio estetico richiesto dalla previsione per il riconoscimento di quella invalidità";
- non doveva disporsi il rinnovo delle operazioni peritali, anche perchè la parte aveva affermato che, non essendo più stata a contatto con le sostanze allergizzanti, la sua situazione si era modificata nel corso del giudizio.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale l'Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo.
L'intimato Sa. An. ha resistito con controricorso.
Diritto
1. Con l'unico articolato motivo l'Istituto ricorrente denuncia plurime violazioni di legge (Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, commi 2 e 3; Decreto Ministeriale 25 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni; articoli 191 e 445 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale aveva condotto un'erronea lettura della voce 43 della tabella delle menomazioni approvata con il Decreto Ministeriale 25 luglio 2000, posto che ivi è contemplata la sussistenza di un apprezzabile pregiudizio estetico ritenuto sussistente soltanto quando le lesioni alle mani (accertate nella specie) concorrano con quelle al volto o al collo o ad entrambi tali parti del corpo; gli errori del CTU, seguito nelle sue conclusioni dalla Corte territoriale, si erano riverberati sulla sentenza anche sotto il profilo del vizio di motivazione; inoltre, a fronte degli specifici rilievi mossi da esso ricorrente con l'atto d'appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre un nuovo incarico peritale.
2. Nel nuovo regime introdotto dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), a seguito della delega di cui alla Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 55 il giudice, e per esso il CTU, deve far riferimento al decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo danno biologico e della tabella dei coefficienti (cfr, Cass., n. 11940/2008).
Il suddetto decreto ministeriale costituisce pertanto un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna e non già di norme amministrative interne, le cui violazioni sono pertanto denunciabili per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (per l'applicazione di tale principio alla violazione di altri testi regolamentari a rilevanza esterna, cfr, ex plurimis, Cass., nn. 550/1993; 14245/1999; 33/2003; 16586/2010).
3. La voce 42 della tabella delle menomazioni di cui al ridetto Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, contempla, con attribuzione di un gradiente di danno sino all'8%, la "Dermopatia cronica a genesi allergica, con alterazione della sensibilità, a seconda del tipo e della diffusione delle lesioni". La successiva voce 43 contempla invece, con attribuzione di un gradiente di danno sino al 20%, la "Dermopatia cronica a genesi allergica, con alterazione della sensibilità ed apprezzabile pregiudizio estetico, a seconda del tipo e della diffusione delle lesioni, comunque interessanti il volto e/o il collo e gli arti".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a mente dell'articolo 12 disp. gen., nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3359/1975; 2454/1983; 5128/2001). Il senso letterale della voce 43 è chiarissimo nel contemplare le dermopatie, caratterizzate da apprezzabile danno estetico, che necessariamente ("comunque") devono interessare gli arti e, al contempo, il volto o il collo o entrambi tali parti del corpo; infatti il volto e il collo sono collegati dalla congiuntiva-disgiuntiva "e/o", mentre gli arti sono collegati alle predette parti del corpo unicamente dalla congiuntiva "e".
Va quindi enunciato il seguente principio di diritto: "A/e/ nuovo regime introdotto dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), la voce n. 43 della tabella delle menomazioni approvata con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, giusta la previsione del comma 3 del predetto articolo 13, va interpretata nel senso che la dermopatia cronica a genesi allergica, con alterazione della sensibilità ed apprezzabile pregiudizio estetico, ivi contemplata, deve interessare, oltre agli arti, anche il volto o il collo o entrambe tali parti del corpo".
La sentenza impugnata è incorsa pertanto in un errore di diritto, fornendo una lettura della suddetta voce n. 43 non aderente al senso fatto palese dal significato proprio delle parole utilizzate secondo la loro connessione.
Il motivo è quindi fondato sotto il profilo di censura testè considerato, restando assorbiti gli ulteriori profili di doglianza.
4. In definitiva il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi all'indicato principio di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Cagliari.