Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 1947
Validità: 01.05.1947 - 30.04.1949*
Parti: Associazione Italiana dell'Industria delle Materie Plastiche e delle Resine Sintetiche, Associazioni territoriali degli Industriali di Milano, Torino, Vercelli, Roma, Varese, Firenze, Brescia, Monza, Legnano, Genova, Pavia, Lecco, Bologna, Vicenza, Padova e Bergamo - Confederazione Generale dell'Industria Italiana e Federazione Italiana Lavoratori Chimici
Settori: Chimici, Plastica, Impiegati, Industria
Note*: La validità del contratto è stata prorogata al 30.04.1951

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 4. - Elementi della retribuzione.
Art. 5. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 6. - Tredicesima mensilità.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8-bis. - Passaggio dalla qualifica speciale a quella di impiegato.
Art. 9. - Cumulo di mansioni.
Art. 10. - Trasferimenti.
Art. 11. - Trasferte.
Art. 12. - Indennità per disagiata sede.
Art. 13. - Pagamento della retribuzione.
Art. 14. - Orario di lavoro.
Art. 15. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 16. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Indennità maneggio di denaro e cauzione.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 22. - Gravidanza e puerperio.
Art. 23. - Previdenza.
Art. 24. - Regolamento interno.
Art. 25. - Disciplina aziendale.
Art. 26. - Permessi e recuperi.
Art. 27. - Doveri dell'impiegato.
Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 29. - Sospensioni.
Art. 30. - Licenziamento per mancanze.
Art. 31. - Commissioni interne.
Art. 32. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 33. - Dimissioni.
Art. 34. - Indennità di anzianità.
Art. 35. - Indennità in caso di morte.
Art. 36. - Aspettativa.
Art. 37. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 38. - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.
Art. 39. - Trattamento dei laureati e diplomati
Art. 40. - Certificato di lavoro.
Art. 41. - Decorrenza e durata.
Categorie e stipendi impiegati delle industrie delle materie plastiche

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell'industria delle materie plastiche 18 luglio 1947.

In Milano, tra l'Associazione Italiana dell'Industria delle Materie Plastiche e delle Resine Sintetiche [...], le Associazioni territoriali degli Industriali di Milano, Torino, Vercelli, Roma, Varese, Firenze, Brescia, Monza, Legnano, Genova, Pavia, Lecco, Bologna, Vicenza, Padova e Bergamo [...] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici [...] assistiti da una rappresentanza di commissioni interne; è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle Industrie delle Materie Plastiche (produzione, lavorazione, stampaggio di materiali termoplastici e termoindurenti, bakelite, urea, celluloide, galalite, rhodoid, rhodialite, plexiglas, vipla ed affini).

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale nella sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
[...]

Art. 14. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario di lavoro del sabato normalmente non potrà superare le 4 ore e dovrà essere non oltre le ore 13, senza che ciò possa dar luogo al recupero delle ore effettuate in meno: in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 3 per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento, varrà la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in più, oltre le otto ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le quattro ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 ore settimanali, l'impiegato avrà diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto art. 3.
Agli impiegati ai quali è consentita, in deroga ed eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore dieci giornaliere e sessanta settimanali, sarà compensata nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'articolo del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazioni dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed a sensi dell'art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 955 (Regolamento per l'applicazione R.D.L. succitato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro «quello preposto alla Direzione Tecnica ed Amministrativa dell'Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima categoria.

Art. 15. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 14 o comunque oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge e contrattuali in vigore.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
[...]
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo.
Nessun impiegato potrà esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto o autorizzato.
[...]

Art. 16. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica.
Il lavoro nei giorni di domenica potrà essere svolto, nei casi consentiti con le avvertenze stabilite dalla legge sul riposo domenicale o settimanale, fermo rimanendo il trattamento economico previsto dall'art. 15 del presente contratto.
[...]

Art. 17. - Ferie.
[...]
L'impiegato può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione; [...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo di ferie.
[...]

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Agli impiegati che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi dalle organizzazioni territoriali locali.
Le località da considerarsi malariche, sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22. - Gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio l'azienda deve in tale evenienza:
а) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi, di cui due prima del parto e 6 dopo;
б) corrispondere la retribuzione intera per i primi 4 mesi della sua assenza ed il 50 % di essa nei due mesi successivi, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 24. - Regolamento interno.
Presso ciascuna azienda può essere redatto dal datore di lavoro, sentita la commissione interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.

Art. 25. - Disciplina aziendale.
Gli impiegati, in tutte le manifestazioni del rapporto d'impiego, dipendono dai rispettivi superiori secondo l'organizzazione aziendale. Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, nonché di educazione tanto verso i superiori quanto verso i colleghi e i dipendenti.
In armonia con la dignità personale dell'impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità.
Le aziende avranno cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere, oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 26. - Permessi e recuperi.
Sempreché vi siano motivi giustificati e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà che l'impiegato che ne faccia richiesta si assenti dal lavoro per breve permesso, e per sua esigenza.
[...]
Qualora il permesso venga concesso con la condizione di recupero, questo potrà essere effettuato anche nel pomeriggio del sabato senza diritto a retribuzione.

Art. 27. - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle norme speciali indicate nell'art. 27 potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione previsto dal punto 3.
Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un impiegato dovrà essere portato a conoscenza dell'interessato.

Art. 29. - Sospensioni.
Ricade sotto il provvedimento della sospensione l'impiegato:
а) che non sì presenti al lavoro come previsto dall'art. 27 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 30. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 29 sempreché la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente
colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda e di lavorazione;
f) diverbio litigioso seguito da via di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi perturbamento grave alla vita aziendale;
g) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati provvedimenti disciplinari di cui all'art. 29.
2) senza preavviso e senza indennità per anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
а) inosservanza al divieto di fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o di lavorazione;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori che comporti nocumento morale o materiale all'azienda.

Art. 31. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 38. - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
[...]

Art. 39. - Trattamento dei laureati e diplomati
[...]
Dichiarazione a verbale - Donne con mansioni di concetto.
All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza a parità di rendimento degli uomini, sarà dovuto lo stesso minimo stipendiale previsto per gli impiegati.