Tipologia: CCNL
Data firma: 14 luglio 1948
Validità: 01.02.1948 - 30.04.1949*
Parti: Associazione Italiana dell'Industria delle Materie Plastiche e delle Resine Sintetiche, Associazione Industriale Lombarda e Unioni Territoriali dell'industria delle province di Torino, Varese, Brescia - Confederazione Generale dell'Industria Italiana e Federazione Italiana Lavoratori Chimici
Settori: Chimici, Plastica, Qualifiche speciali, Industria
Note*: La validità del contratto è stata prorogata al 30.04.1951

Sommario:

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l'assegnazione alle categorie.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. – Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 8. - Pomeriggio del sabato.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 16. - Pagamento della retribuzione.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Permessi.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trasferta.
Art. 22. - Trasferimento.
Art. 23. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 25. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27. - Indennità di licenziamento.
Art. 28. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 29. - Decorrenza e durata.
Scambio di lettere per il rinnovo con modifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai, impiegati e qualifiche speciali stipulati il 18 luglio 1947 e il 14 luglio 1948, 25/27 febbraio 1949.
Scambio di lettere con il quale è stato stipulato un nuovo contratto di lavoro fra le organizzazioni dei lavoratori e l'associazione nazionale manifatture prodotti termoplastici e termoindurenti costituitasi il 5 marzo 1951, 7 marzo-2 aprile 1951.

Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale nell'industria delle materie plastiche 14 luglio 1948

In Milano, tra l'Associazione Italiana dell'Industria delle Materie Plastiche e delle Resine Sintetiche [...], l'Associazione Industriale Lombarda [...] e le Unioni Territoriali dell'industria delle province di Torino, Varese, Brescia, [...] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici [...] assistiti da [...] e da una rappresentanza di lavoratori; è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale nell'industria delle materie plastiche (produzione, lavorazione, stampaggio di materiali termoplastici e termoindurenti : bakelite, urea, celluloide, galalite, rhodoid, rhodialite, plexiglas, vipla ed affini).

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza; rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 4. – Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 6, 8, 9.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine o comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
[...]

Art. 7. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge*, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle legge.
* L. 26 aprile 1934, n. 653 (G.U. 27 aprile 1934, n. 99 str.).

Art. 8. - Pomeriggio del sabato.
Salve le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso, Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 24 della regolamentazione operai.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge*, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
* L. 26 aprile 1934, n. 370 (G.U. 17 marzo 1934, n. 65) e relativa tabella approvata con D.M. 22 giugno 1935 (G.U. 12 luglio 1935, n. 161).

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 19 della regolamentazione operaia e comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del secondo giorno successivo a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo (prevista dalla legge n. 655 del 26 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e del fanciulli), mentre non può dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni diurni.

Art. 17. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espresso alle ferie. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.
[...]
Chiarimento a verbale.
È consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall'art. 13, per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve in tale evenienza: conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di 6 mesi, di cui 2 mesi durante l'ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente durante il puerperio, corrispondendole la intera retribuzione per i primi 3 mesi della interruzione e la metà per i successivi 2 mesi.
[...]

Scambio di lettere per il rinnovo con modifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai, impiegati e qualifiche speciali stipulati il 18 luglio 1947 e il 14 luglio 1948, 25/27 febbraio 1949

Associazione nazionale esercenti industria delle materie plastiche
Milano, 25 febbraio 1949
Alla Federazione Italiana Lavoratori Chimici
Milano

Oggetto: Rinnovo contratto di lavoro.
Riferendoci alle intese verbali intercorse con i Vostri Dirigenti responsabili, Vi confermiamo la nostra intenzione di non disdire il contratto nazionale di lavoro 18 luglio 1947, il quale si intende automaticamente rinnovato per altri due anni.
[...]
Distinti saluti.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Filc - Federazione Italiana Lavoratori Chimici
Milano
Prof. N. 5147 EG/r/
Milano, 25 febbraio 1949
Alla Associazione Naz. Industria Materie Plastiche Milano

Oggetto: Rinnovo contratto di lavoro.
In relazione al contenuto della Vostra lettera odierna, Vi significhiamo che siamo perfettamente con Voi d'accordo e che pertanto, da parte nostra, non si procederà, né formalmente né sostanzialmente, alla disdetta del contratto nazionale di lavoro 18 luglio 1947 e 11 luglio 1947, rispettivamente per i lavoratori occupati nelle aziende del settore materie plastiche e dielettrici.
Distinti saluti.

Associazione Italiana dell'Industria delle Materie Plastiche e delle Resine Sintetiche
Milano, 27 febbraio 1949
Alla Federchimici
Milano

Oggetto: Rinnovo contratto di lavoro per gli addetti all'industria delle materie plastiche.
A conclusione delle intese verbali intercorse ci è gradito potervi confermare che, ad evitare il disagio reciproco che può conseguire per le parti in causa da trattative sindacali in una situazione di non disdire i contratti nazionali di lavoro per gli operai, impiegati e qualifiche speciali, stipulati rispettivamente in data 18 luglio 1947 e 14 luglio 1948, i quali s'intendono così automaticamente rinnovati per altri due anni.
[...]
Distinti saluti.

Federchimici
Organizzazione Sindacale Libera fra Lavoratori Chimici e Affini
N. 271 P.M.
Roma, 27 febbraio 1949
Alla Associazione Italiana Industria Materie Plastiche
Milano

Oggetto: Rinnovo contratto di lavoro per gli addetti all'industria delle materie plastiche.
Prendendo atto del contenuto della Vostra lettera in data odierna Vi confermiamo d'essere perfettamente con Voi d'accordo sull'automatica rinnovazione dei contratti di lavoro da valere per gli operai, impiegati e qualifiche speciali addetti all'industria delle materie plastiche, stipulati in data 18 luglio 1947 e 14 luglio 1948, i quali conservano integrale validità per altri due anni.
Distinti saluti.

Scambio di lettere con il quale è stato stipulato un nuovo contratto di lavoro fra le organizzazioni dei lavoratori e l'associazione nazionale manifatture prodotti termoplastici e termoindurenti costituitasi il 5 marzo 1951, 7 marzo-2 aprile 1951.

Associazione Nazionale Manifatture Prodotti Termoplastici e Termoindurenti
Prot. n. 6111 = GM/al.
Spett.
Federazione Italiana Lavoratori Chimici
Milano


Riferendoci alle intese verbali già intercorse con i Vs. dirigenti responsabili Vi confermiamo che con le precisazioni aggiuntive sottoelencate, riguardanti i soli operai, le seguenti regolamentazioni normative:
ccn di lavoro 18 luglio 1947 da valere per gli operai addetti alle industrie delle materie plastiche,
ccn di lavoro 14 luglio 1948 da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale nella industria delle materie plastiche,
ccn di lavoro 18 luglio 1947 da valere per gli impiegati addetti all'industria delle materie plastiche;
vengono automaticamente rinnovate per altri due anni.
1) Inserire oltre alle declaratorie già contenute nel contratto, le esemplificazioni a suo tempo concordate.
2) Sottolineare la portata del 5° capoverso dell'art. 8, concernente il lavoro a cottimo.
3) [...]
4) Inserire un chiarimento all'art. 25 che precisi che il lavoro compiuto in domenica, quando nel corso della settimana siano già state eseguite 48 ore di lavoro, è da considerare straordinario festivo.
Con le seguenti chiarificazioni ed aggiunte, questa Organizzazione conferma, come d'intesa con i V. dirigenti, che i suddetti contratti restano automaticamente rinnovati.
Distinti saluti.

Filc
Federazione Italiana Lavoratori Chimici
Prot. n. 12371 EG/r.
Milano, 7 marzo 1951
Alla Associazione Nazionale Manifatture Prodotti Termoplastici e Termoindurenti
Milano

Oggetto: Contratto nazionale.
Abbiamo ricevuto la V. lettera del 7 corr., prot. n. 6111-GM/al., in merito al contratto nazionale per i lavoratori operai, qualifiche speciali ed impiegati, e Vi confermiamo che il predetto contratto si intende automaticamente rinnovato per altri due anni, con le aggiunte contenute nella citata Vostra lettera.
Distinti saluti.

Associazione Nazionale Manifatture Prodotti Termoplastici e Termoindurenti
Milano, 2 aprile 1951
Spett.
Unione Italiana del Lavoro
Roma

Riferendoci alle intese verbali già intercorse con i Vs. dirigenti responsabili Vi confermiamo che con le precisazioni aggiuntive sottoelencate, riguardanti i soli operai, le seguenti regolamentazioni normative :
ccn di lavoro 18 luglio 1947 da valere per gli operai addetti alle industrie delle materie plastiche,
ccn di lavoro 14 luglio 1948 da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale nell'industria delle materie plastiche,
ccn di lavoro 18 luglio 1947 da valere per gli impiegati addetti alla industria delle materie plastiche;
vengono automaticamente rinnovate per altri due anni.
1) Inserire oltre alle declaratorie già contenute nel contratto, le esemplificazioni a suo tempo concordate.
2) Sottolineare la portata del 5° capoverso dell'art. 8, concernente il lavoro a cottimo.
3) [...]
4) Inserire un chiarimento all'art. 25 che precisi che il lavoro compiuto in domenica, quando nel corso della settimana siano già state eseguite 48 ore di lavoro, è da considerare straordinario festivo.
Con le precedenti chiarificazioni ed aggiunte, questa Organizzazione conferma, come d'intesa con i Vs. dirigenti, che i suddetti contratti restano automaticamente rinnovati.
Distinti saluti.

Unione Italiana del Lavoro
Spett.
Associazione Nazionale Manifatture Prodotti Termoplastici e Termoindurenti
Milano

Ci riferiamo alla Vs. lettera del 2 c.m., con la quale ci comunicate le modifiche relative al «Contratto Nazionale» per i lavoratori operai, qualifiche speciali ed impiegati, concordate tra le nostre due organizzazioni.
Come già Vi è stato verbalmente comunicato da nostri dirigenti, Vi confermiamo con la presente il nostro accordo circa le modifiche, per cui il Contratto in questione s'intende automaticamente rinnovato, con le aggiunte concordate, per altri due anni.
Distinti saluti.