Categoria: 1954
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 27 novembre 1954
Validità: 01.11.1954 - 31.12.1956
Parti: Ascot e Fidat, Uilte
Settori: Servizi, TLC, Telefonici

Sommario:

Art. 1. - Personale straordinario.
Art. 2. - Commissioni Interne.
Art. 3. - Nota a verbale all'art. 10.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 6. - Lavoro straordinario - festivo - notturno.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Tutela della maternità.
Art. 9. - Previdenza.
Art. 10. - Minimi di stipendio e aumenti periodici di anzianità.
Art. 11. - Premio annuo.
Art. 12. - Indennità varie.
Art. 13. - Determinazione della retribuzione giornaliera e oraria.
Art. 14. - Indennità di anzianità.
Art. 15. - Contratti integrativi aziendali.
Art. 16. - Decorrenza e durata
Tabella 1: Minimi zonali
Tabella 2. - Integrazioni ad personam per i dipendenti in servizio al 31 maggio 1954
Tabella 3: - Minimi zonali
• Uomini - Minori e apprendisti.
• Donne - Minori e apprendiste.
Tabella 4: - Integrazioni ad personam per i dipendenti in servizio al 31 maggio 1954
• Uomini - Minori e apprendisti.
• Donne: Minori e apprendiate.

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1946, 27 novembre 1954

Tra l'Associazione Nazionale delle Società Concessionarie Telefoniche (Ascot) [...] e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni (Fidat) [...] nonché, la Unione Italiana Lavoratori Telefonici (Uilte) [...] presa in esame la situazione contrattuale retributiva in atto al 31 ottobre 1954 della categoria dei dipendenti delle Società Concessionarie Telefoniche; si conviene di rinnovare il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro 19 dicembre 1946 scaduto il 31 maggio 1954, con le varianti ed aggiunte indicate negli articoli seguenti:

Art. 2. - Commissioni Interne.
L'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro viene sostituito dal seguente:
Premesso che compito fondamentale delle Commissioni Interne e dei Delegati di Impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la Direzione dell'Azienda in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, le parti si richiamano alle norme contenute nell'«Accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne» e a quelle altre norme che dovessero essere concordate in questa materia in sede interconfederale.

Art. 3. - Nota a verbale all'art. 10.
L'Ascot richiamerà l'attenzione delle Associate perché le norme dell'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vengano tempestivamente applicate.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con le successive modifiche è sostituito dal seguente:
La durata normale dell'orario di lavoro è di 48 ore settimanali, normalmente ripartite in 8 ore giornaliere, per i lavoratori manuali, e per i lavoratori con mansioni impiegatizie i quali prestano servizio in connessione di lavoro con le maestranze, e di 42 ore, normalmente ripartite in 7 ore giornaliere, per gli altri lavoratori con mansioni impiegatizie e per il personale di commutazione; per gli altri lavoratori adibiti a lavori o servizi riconosciuti discontinui a norma di legge lai durata normale di lavoro è di 60 ore settimanali, ripartite, normalmente, in 10 ore giornaliere.
Ai lavoratori con mansioni impiegatizie che, a giudizio della Direzione, devono prestare servizio in connessione di lavoro con le maestranze è corrisposta una indennità pari al 12 per cento dello stipendio minimo contrattuale, limitatamente alla durata della connessione.
L'orario normale dei telefonisti notturni (notturnisti), degli autisti, dei commessi, degli uscieri, e dei fattorini che accudiscono anche alla pulizia degli uffici - esclusi i fattorini porta espressi in considerazione delle particolari esigenze del servizio, può esseri esteso fino a dieci ore giornaliere ed a sessanta settimanali; in tal caso le ore di lavoro prestato oltre le sette giornaliere dai notturnisti e le otto giornaliere, dagli altri lavoratori suddetti, saranno retribuite in base al 65 per cento della quota oraria dello stipendio.
Ai telefonisti notturni (notturnisti) non supplenti, che- prestano servizio per la intera notte, è garantito un orario di lavoro di nove ore giornaliere con le modalità di retribuzione stabilite nel precedente comma.
All'ora stabilita per l'inizio del lavoro il lavoratore deve trovarsi sul posto normale di lavoro, effettivamente iniziarlo e non abbandonarlo fino al momento fissato per la cessazione.
Nel caso che venga stabilita l'effettuazione di un orario ridotto nella giornata del sabato, le ore di lavoro giornaliero potranno superare i limiti sopra specificati, fermo restando il limite delle 42, 48 e 60 settimanali.
L'orario di lavoro, sempre nei limiti della sua durata, e tenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, può essere continuato o con interruzione. Nel caso in cui esso sia continuativo, il lavoratore ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito la cui durata sarà fissata nei contratti aziendali. Nel caso in cui esso sia interrotto, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a tre ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere inferiore a una ora e superiore a quattro ore.
Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le. loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro straordinario.
Nelle centrali con oltre 10 posti di lavoro le telefoniste potranno usufruire di due pause della durata di 15 minuti ciascuna: tali pause saranno intercalate nei periodi di lavoro con criteri da stabilire in sede aziendale.
In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.

Art. 5. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
a) Lavoratori non in turno.
[...]
b) Lavoratori in turno.
Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, quest'ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo. [...]
La Società ha facoltà di disporre per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale: in tale caso il lavoratore deve essere preavvisato entro il secondo giorno precedente a quello già fissato per il riposo; in difetto egli ha diritto per tale giornata al compenso di cui al punto 2) lettera a) del seguente articolo ed il riposo compensativo deve essere concesso, possibilmente, nella giornata successiva a quella in precedenza fissata.
Le festività nazionali ed infrasettimanali (e cioè tutte quelle stabilite per legge come tali oltre le domeniche) non possono essere normalmente destinate quali giorni di riposo per i lavoratori in turno; qualora tale coincidenza si verifichi spetta, per detto giorno, ai lavoratori predetti il compenso di cui al punto 1) lettera a) del seguente articolo.

Art. 6. - Lavoro straordinario - festivo - notturno.
L'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è sostituito dal seguente:
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'art. 12 del presente contratto.
[...]
Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le 7; nel caso in cui il lavoratore che ha prestato servizio per l'intero turno notturno debba proseguire ininterrottamente il suo lavoro oltre le ore 7, anche le ore successive saranno considerate notturne.
[...]
Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società.

Art. 8. - Tutela della maternità.
L'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro viene sostituito dal seguente:
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gestazione e di puerperio valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 12. - Indennità varie.
Il comma relativo alla indennità zona malarica (art. 28 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) è sostituito come segue:
I lavoratori che, da località non malarica vengono trasferiti in zona riconosciuta malarica dalla competente autorità, beneficieranno di una indennità di lire 1.000 mensili. Tale indennità verrà pure corrisposta ai lavoratori che prestino la loro opera in zone che fossero dichiarate malariche in avvenire o che siano già state dichiarate malariche dopo il 1° maggio 1945.
L'indennità stessa non sarà più corrisposta quando il lavoratore venga spostato in zona non malarica, a meno che non si tratti di lavoratore colpito da malaria e che continui ad esserne affetto.
Il lavoratore comandato in trasferta in zone riconosciute malariche dalla competente autorità, beneficierà di una indennità giornaliera di lire 40.
Il comma relativo alla indennità di cuffia è sostituito come segue:
Al personale addetto ai servizi di commutazione, sia effettivo che supplente, verrà corrisposta una indennità di cuffia nella misura di lire 55 per giornata di effettiva prestazione ai tavoli di commutazione.
La stessa indennità sarà corrisposta al personale delle centrali con almeno 10.000 linee collegate, addetto all'accentramento dei guasti od ai tavoli prova che permanentemente svolga servizio con la cuffia.
[...]
L'ultimo comma dell'art. 28 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è abolito poiché la norma in esso contenuta è stata inclusa nell'art. 14.

Art. 15. - Contratti integrativi aziendali.
L'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è sostituito dal seguente:
I contratti, integrativi aziendali non potranno avere una scadenza diversa da quella del Contratto Nazionale.