Tipologia: Accordo
Data firma: 26 ottobre 1956
Parti: Ascot e Fidat, Silte, Uilte
Settori: Servizi, TLC, Telefonici
Sommario:
Art. 1. Art. 2. Art. 3. [minimi tabellari zonali] Art. 4. [decorrenza] |
Art. 5. [una tantum] Art. 6. Nota a verbale all'art. 12. Minimi zonali per il personale di commutazione notturna |
Verbale di accordo per il personale addetto alla commutazione notturna, 26 ottobre 1956.
Tra l'Associazione Nazionale delle Società Concessionarie Telefoniche (Ascot) [...], la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni (Fidat) [...], il Sindacato Italiano Lavoratori Telecomunicazioni (Silte) [...], l'Unione Italiana Lavoratori Telecomunicazioni (Uilte) [...], è stato convenuto quanto appresso.
Art. 1.
Il comma 1° dell'art. 12 delle Norme contrattuali per la disciplina del rapporto di lavoro tra le Società Concessionarie Telefoniche ed i Lavoratori dipendenti è abrogato e sostituito dal seguente:
«La durata dell'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, normalmente ripartite in 8 ore giornaliere, per i lavoratori manuali, ivi compresi quelli della commutazione notturna, e per i lavoratori con mansioni impiegatizie i quali prestano servizio in connessione di lavoro con le maestranze e di 42 ore, normalmente ripartite in 7 ore giornaliere, per gli altri lavoratori con mansioni impiegatizie e per il personale di commutazione diurna».
I commi 4° e 5° del predetto art. 12 sono abrogati.
Al quartultimo comma dello stesso art. 12 viene aggiunto il seguente periodo:
«Il personale di commutazione notturna osserverà l'orario di lavoro continuato con un riposo intermedio non retribuito della durata di 1 ora».
Art. 2.
Il terz'ultimo comma dell'art. 14 delle predette «Norme» è abrogato e sostituito, dal seguente:
«Al personale di commutazione notturna, ai custodi notturni e agli altri lavoratori la cui normale prestazione si effettua esclusivamente durante le ore notturne, compete una maggiorazione pari al 7% dello stipendio orario per ogni ora di servizio prestato in ore notturne. La stessa maggiorazione compete anche per le ore di lavoro prestate oltre l'orario normale e, come tale, retribuite con i compensi previsti al punto 1) lett. a), o d) del precedente comma».
Art. 6.
Le clausole dei contratti collettivi integrativi aziendali non conformi alle norme convenute nel presente accordo si intendono decadute.
Nota a verbale all'art. 12.
Le Società esamineranno con le Commissioni Interne l'opportunità di stabilire - là dove sia, a giudizio delle Società stesse, ritenuto possibile - una diversa ripartizione, nella settimana, dell'orario normale giornaliero di lavoro dei notturnisti, fermo restando l'obbligo di non superare (con retribuzione normale) le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Raggiungendosi le 9 ore giornaliere, l'intervallo di 1 ora non verrà osservato.