Tipologia: CCNL
Data firma: 28 dicembre 1948
Validità: 28.12.1948 - 31.12.1950
Parti: Federazione Italiana delle Industrie del Legno, Associazione del Legno e Sughero Alta Italia - Confederazione Generale dell’Industria Italiana e Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno Artistiche e Varie - Cgil, Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche Varie
Settori: Edilizia, Legno, Industria

Sommario:

Sfera di applicazione del contratto
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Donne e minori.
Art. 3. - Documenti e residenza.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Apprendistato e istruzione professionale.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Recuperi.
Art. 9. - Sospensioni di breve durata ed interruzioni di lavoro.
Art. 10. - Permessi di entrata e uscita.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Cumulo di mansioni.
Art. 15. - Passaggio di categoria.
Art. 16. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Modalità di corresponsione della paga.
Art. 19. - Reclami sulla paga.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Indennità di zona malarica.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio sul lavoro.
Art. 28. - Mense aziendali.
Art. 29. - Disciplina aziendale.
Art. 30. - Assenze.
Art. 31. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 32. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 33. - Visite d’inventario e di controllo.
Art. 34. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 35. - Divieti.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento per mancanze senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
Art. 39. - Preavviso di licenziamento c di dimissioni.
Art. 40. - Indennità di licenziamento.
Art. 41. - Indennità di dimissioni.
Art. 42. - Indennità in caso di morte.
Art. 43. - Certificato di lavoro.
Art. 44. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 45. - Cessione, trasformazione e trapasso di Azienda.
Art. 46. - Reclami e controversie.
Art. 47. - Regolamento interno di Azienda.
Art. 48. - Commissioni interne.
Art. 49. - Norme complementari e precedenti contratti.
Art. 50. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 51. - Decorrenza e durata.
Art. 52. - Disposizioni finali.

Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero, 28 dicembre 1948

Tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno [...], l’Associazione del Legno e Sughero Alta Italia [...] con l’intervento [...] delle Associazioni territoriali e delle attività industriali del legno e del sughero svolte nelle zone a fianco di ciascuna di esse indicata: [...] l’Associazione Industriali di Torino, [...] l’Associazione Industriale Lombarda, [...] l’Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, [...] l’Associazione degli Industriali di Varese, [...] la Unione Industriali di Como, [....] il Veneto, [...] l’Associazione, degli Industriali di Trento, [...] l’Associazione degli Industriali di Bolzano, [...] l’Unione Industriali Valtellinese, [...] l’Associazione degli Industriali di Genova, [...] l’Unione Industriale Pisana, [...] l’Associazione degli Industriali di Reggio Emilia,[...] l’Associazione degli Industriali di Firenze, [...] l’Associazione Industriale di Grosseto, [...] l’Associazione Industriali di Pistoia, [...] l’Unione degli Industriali del Lazio, [...] l’Unione Industriali di Napoli, [...] l’Unione degli Industriali di Benevento, [...] l’Associazione degli Industriali di Catanzaro, [...] l’Associazione degli Industriali di Cosenza, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana [...] e la Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno Artistiche e Varie [...] con l’intervento della Commissione dei Lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche Varie [...] si è stipulato il seguente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana per le Aziende industriali specificate come appresso ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attività ili produzione sotto elencate:
Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Biliardi - Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipo - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato -Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari -Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari e di arredamento in giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici ila frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio о altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di sughero.
Sono escluse dall’applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscano nel ciclo completo della produzione aziendale un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone, ecc.).
Chiarimento a verbale.
Resta inteso che per le segherie di cui al precedente capoverso sarà provveduto con contratto a parte.

Art. 2. - Donne e minori.
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 5. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’Azienda prima dell’assunzione in servizio.
Durante il rapporto di lavoro l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della Azienda in relazione a pericoli di contagio; in questo caso l’operaio potrà richiedere copia del referto medico.
Potrà ugualmente essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’Azienda, durante il rapporto di lavoro, l’operaio che contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili per la maggiore gravosità con la propria idoneità fisica.

Art. 6. - Apprendistato e istruzione professionale.
La durata dell’apprendistato e le relative limitazioni per il trattamento economico degli apprendisti verranno fissate mediante accordi integrativi da stipularsi dalle competenti Organizzazioni territoriali.
Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, la ripartizione dell’orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento, in relazione alle esigenze tecniche dell’Azienda, fatta eccezione per ì guardiani notturni.
Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall’Azienda.

Art. 8. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché osso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 40 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l’interruzione.

Art. 10. - Permessi di entrata e uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall’operaio alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo i casi eccezionali.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’articolo 7.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
[...]

Art. 16. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
[...]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]

Art. 20. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal 2° comma dell’articolo 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da dello accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi nell’anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.
[...]

Art. 24. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio sul lavoro.
[...]
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell’attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvedere, affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]

Art. 28. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla materia.

Art. 29. - Disciplina aziendale.
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 32. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’Azienda dovrà porre l’operaio in condizione di potere conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. [...]
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati all’operaio senza l’autorizzazione della Direzione dell’Azienda o di chi per essa.
[...]

Art. 35. - Divieti.
[...]
È proibito fumare nell’interno dello stabilimento ed introdurre nell’Azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[...]
È proibito all’operaio di eseguire nell’interno dello stabilimento lavori per conto proprio e per conto di terzi. L’operaio che commette tale mancanza, incorre nell’applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all’Azienda.

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell’operaio alle norme del presente contratto potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza:
а) con il richiamo verbale;
b) con la multa fino all’importo di tre ore di paga base e contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione tino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento a sensi dell’articolo 38.

Art. 37. - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente all’operaio che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione:
b) non si presenti al lavoro come previsto nell’art. 30 (Assenze) o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’Azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’Azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all’osservanza delle norme del presente contratto o dell’eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[...]

Art. 38. - Licenziamento per mancanze senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La Direzione potrà infliggere il provvedimento di cui trattasi all’operaio che commette infrazioni di maggiore rilievo di quelle contemplate nell’articolo 37 (Multe e sospensioni).
Comunque rientrano nell’infrazione di cui sopra le seguenti:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) azioni che provochino all’Azienda grave nocumento morale o materiale o azioni delittuose o che costituiscono delitto a termine di legge;
c) contravvenzione al divieto di fumare in quei luoghi ove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali;
d) guasti o danneggiamenti volontari al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[...]
f) risse nell’interno dello stabilimento;
[...]
h) esecuzione per proprio conto di lavori presso clienti dell’Azienda dalla quale l’operaio dipende senza autorizzazione scritta dalla Direzione dell’Azienda stessa;
i) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, nonché abbandono del posto di lavoro, da cui possa derivare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali di lavorazione, o, comunque, compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 37 (Multe e sospensioni) che abbia dato luogo nell’anno a due provvedimenti di sospensione.

Art. 44. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, curando l’igiene, l’aerazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; cosi come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 46. - Reclami e controversie.
Ferino restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’Azienda tramite la Commissione interna, verrà uno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli Industriali e dei lavoratori, fermo restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 47. - Regolamento interno di Azienda.
Il regolamento interno di Azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 48. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni dell’accordo interconfederale che regola la materia

Art. 49. - Norme complementari e precedenti contratti.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
[...]