Tipologia: CCNL
Data firma: 3 marzo 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Federazione Italiana delle Industrie del Legno, Associazione del Legno e Sughero Alta Italia - Confederazione Generale dell’Industria Italiana e Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno Artistiche e Varie - Cgil, Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistico e Varie - Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori
Settori: Edilizia, Legno, Impiegati, Industria

Sommario:

Sfera di applicazione
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Classificazione degli impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica speciale (equiparati) alla qualifica impiegatizia.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Sospensioni di lavoro.
Art. 14. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 15. - Trasferimenti.
Art. 16. - Trasferta.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Art. 19. - Cessione o trasformazione dell'Azienda.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Assenze
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Tredicesima mensilità.
Art. 27. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 28. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 29. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 30. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 31. - Mensa.
Art. 32. - Doveri dell'impiegato.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Benemerenze nazionali.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 38. - Previdenza.
Art. 39. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 41. - Commissioni interne.
Art. 42. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 43. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 44. - Reclami e controversie.
Art. 45. - Norme generali e speciali.
Art. 46. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 47. - Condizioni di miglior favore.
Art. 48. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo da valere per gli impiegati addetti alle industrie del legno e del sughero, 3 marzo 1949

Tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno [...], l'Associazione del Legno e Sughero Alta Italia [...] con l'intervento [...] l'Associazione Industriale Lombarda - Sindacato Provinciale Industria Legno - e [...] dell'Associazione degli Industriali di Catanzaro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana [...] e la Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno Artistiche e Varie [...] con l'intervento della Commissione dei Lavoratori [...] e con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistico e Varie [...] e con l'intervento della delegazione degli impiegati [...] con l'assistenza della Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori [...] si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana per le Aziende industriali specificate nella clausola relativa alla «sfera di applicazione del contratto» e gli impiegati dalle stesse dipendenti.

Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi -Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogali - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato
Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari -Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in legno giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane
Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro
Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno -farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di sughero.
Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone ecc.).
Chiarimento a verbale.
Resta inteso che per le segherie di cui al precedente capoverso sarà provveduto con contratto a parte.

Art. 2. - Contratto a termine.
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennità di cui all'articolo 36 si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore ai 3 anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato può essere assegnalo temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'Azienda.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le ore 10 giornaliere e le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia le ore di lavoro prestato, oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di altrettante quote orarie dello stipendio mensile, di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 28, del presente contratto.
L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli ultimi giorni della settimana, purché non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per l'impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, può essere adottata, fermo restando In durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per in li operai.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'articolo 9.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e lo ore 6 del mattino.
[...]
Nessun impiegato può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'articolo 10 per il lavoro festivo sempreché non sia stato preavvisato entro il 3° giorno precedente.

Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21. - Trattamento di malattia e infortunio.
[...]
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
[...]

Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'Azienda deve in tale evenienza conservare il posto all'impiegata per un periodo di 8 mesi corrispondendole l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per il 5° e 6° mese.
L'assenza di cui al comma precedente potrà avere inizio successivamente al compimento del 6° mese di gravidanza.
[...]

Art. 31. - Mensa.
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennità sostitutive finora corrisposte agli impiegati; salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali.

Art. 32. - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
f) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cos'i gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare una adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall'articolo 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi alla Azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termini di legge.
Il licenziamento è inoltre dipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 41. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne, o dei Delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 44. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti e fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro o dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 45. - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia d'impiego privato.
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza bell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell'Azienda, a ciascun impiegato.