Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1956
Validità: 01.08.1956 - 31.12.1958
Parti: Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero - Confederazione Generale della Industria Italiana e Fillea-Cgil, Sullav-Cisl, Uil-Legno e Federazione Nazionale lavoratori del legno artistiche e varie - Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Industria

Sommario:

Sfera di applicazione
Incasellamento merceologico
Tabelle salariali
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Donne e minori.
Art. 3. - Documenti e residenza.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Apprendistato e istruzione professionale.
Art. 7. - Qualifiche operaie.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Recuperi.
Art. 10. - Sospensioni di breve durata ed interruzioni di lavoro.
Art. 11. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 15. - Cumulo di mansioni.
Art. 16. - Passaggio di categoria.
Art. 17. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 18. - Lavoro a cottimo.
Art. 19. - Modalità di corresponsione della paga.
Art. 20. - Reclami sulla paga.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Indennità di zona malarica.
Art. 26. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 27. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 28. - Congedo matrimoniale.
Art. 29. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio sul lavoro.
Art. 30. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 31. - Mense aziendali.
Art. 32. - Disciplina aziendale.
Art. 33. - Assenze.
Art. 34. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 35. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 36. - Visite d'inventario e di controllo.
Art. 37. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 38. - Divieti.
Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 40. - Multe e sospensioni.
Art. 41. - Licenziamenti per mancanze senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
Art. 42. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 43. - Indennità di licenziamento.
Art. 44. - Indennità di dimissioni.
Art. 45. - Indennità in caso di morte.
Art. 46. - Certificato di lavoro.
Art. 47. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 48. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 49. - Reclami e controversie.
Art. 50. - Regolamento interno di azienda.
Art. 51. - Commissioni interne.
Art. 52. - Norme complementari e precedenti contratti.
Art. 53. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 54. - Decorrenza e durata.
Art. 55. - Disposizioni finali.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie dei prodotti del legno e del sughero, 24 luglio 1956

L'accordo per la revisione del contratto nazionale di lavoro per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, è stato stipulato il 24 luglio 1956 tra le organizzazioni nazionali così costituite:

Addì 24 luglio 1956 Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero [...] con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria Italiana [...], Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e delle Industrie Affini (Fillea) [...], con l'assistenza della Cgil [...], Sindacato Unitario lavoratori Legno Artistiche e Varie (Sullav) [...] coll'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (Uil-Legno) [....]
Addì 24, luglio 1956, presso il Ministero del Lavoro sotto la presidenza del Sottosegretario on. Umberto Delle Fave, assistito dal dott. Pistillo, fra la Federazione Italiana delle Industrie del legno e del Sughero [...] con l'assistenza della Confederazione dell'Industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale lavoratori del legno artistiche e varie (Cisnal) [...]
a seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza 1° agosto 1956.

Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi
- Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi di pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato
- Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari
- Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane -Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro -Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di sughero.
Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone ecc.).
Chiarimento a verbale.
Resta inteso che per le segherie di cui al precedente capoverso sarà provveduto con contratto a parte.

Incasellamento merceologico
Gruppo A: mobili - infissi e avvolgibili - tappezzieri - biliardi e pianoforti - carpenteria navale - carri e carrozze - botti e fusti dogati - articoli sportivi - pipe - tranciati e compensati - aste dorate;
Gruppo B: sediame curvato comune e di serie - lavorazione del sughero - tornerie - articoli da disegno - segherie (produzione di tavolame squadrati e trucioli) - articoli sanitari e igienici - ghiacciaie in serie - lavorazione del giunco - pavimenti in legno (esclusa la posa in opera) - forme per calzature, tacchi e cambrioni;
Gruppo C: cestai e rivestimenti damigiane e fiaschi - zoccolarne e fondi per calzature - imballaggi comuni - scope.

Art. 2. - Donne e minori.
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 5. - Visita medica.
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Durante il rapporto di lavoro l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda in relazione a pericoli di contagio: in questo caso l'operaio potrà richiedere copia del referto medico.
Potrà ugualmente essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda durante il rapporto di lavoro l'operaio che contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.

Art. 6. - Apprendistato e istruzione professionale.
La materia di cui al presente articolo formerà oggetto di separata regolamentazione.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, la ripartizione dell'orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso (sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda), per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposito norme stabilite dall'azienda.

Art. 9. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 40 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l'interruzione.

Art. 11. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro l'operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della direzione. Salvo speciale permesso della direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall'operaio alla direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[...]

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
La ditta, quando avesse necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo prestabilito per un lavoratore, dovrà di norma preavvertirne l'interessato entro il giorno precedente la vigilia del riposo.
In caso di mancato preavviso ai sensi del precedente comma, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana. [...]

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 8.
Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, nei limiti previsti dalla legge, salvi giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario, di regola, non potrà essere abituale.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino.
[...]

Art. 17. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano adibite a mansioni dì particolare pertinenza degli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

Art. 18. - Lavoro a cottimo.
[...]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]

Art. 21. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal 2° comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi nell'anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra Indicata, per ogni giorno di ferie non godute.
[...]

Art. 25. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26. - Lavori nocivi e pericolosi.
Agli operai che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per lo ore di effettivo lavoro prestato pari all'8 % del minimo tabellare.
Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi.

Art. 29. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio sul lavoro.
[...]
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]

Art. 30. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 31. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla materia.

Art. 32. - Disciplina aziendale.

L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia colla dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 35. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L'operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre l'operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L'operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. [...]
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati all'operaio senza l'autorizzazione della direzione dell'Azienda o di chi per essa.
[...]

Art. 38. - Divieti.
[...]
È proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
É proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso aziende diverse da quelle in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensioni di lavoro senza trattamento economico.
È proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per conto proprio e per conto terzi. L'operaio che commette tale mancanza, incorre nella applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.

Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell'operaio alle norme del presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
а) con il richiamo verbale;
b) con la multa fino all'importo di tre ore di paga base contingenza ed eventuale terzo elemento;
c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell'art. 41.

Art. 40. - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell'art. 33 (assenze) o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza e con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[...]

Art. 41. - Licenziamenti per mancanze senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La direzione potrà infliggere il provvedimento di cui trattasi all'operaio che commetta infrazioni di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 40 (multe e sospensioni).
Comunque rientrano nelle infrazioni di cui sopra le seguenti:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) azioni che provochino all'azienda grave nocumento morale o materiale o azioni delittuose o che costituiscono delitto a termine di legge;
c) contravvenzione al divieto di fumare in quei luoghi ove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o' alla sicurezza degli impianti e dei materiali;
d) guasti o danneggiamenti volontari al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione.
[...]
f) rissa nell'interno dello stabilimento;
[...]
i) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, nonché abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali di lavorazione o, comunque, compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 40 (multe e sospensioni) che abbiano dato luogo nell'anno a due provvedimenti di sospensione.

Art. 47. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, curando l'igiene, la areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 49. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'Azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente con tratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 50. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 51. - Commissioni interne.
Per le Commissioni Interne si fa riferimento alle disposizioni dell'accordo interconfederale che regola la materia.

Art. 52. - Norme complementari e precedenti contratti.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
[...]