Tipologia: CCNL
Data firma: 12 maggio 1947
Validità: 01.01.1947 - 31.12.1948*
Parti: Unione degli Industriali del Lazio e Fidt-Cgil
Settori: Servizi, Italcable
Note*: La scadenza del CCNL è stata prorogata al 31.12.1950 con Accordo del 4 febbraio 1949

Sommario:

Art. 1. - Disposizioni generali.
Art. 2. - Commissione interna.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 5. - Documenti e titoli di studio.
Art. 6. - Benemerenze nazionali.
Art. 7. - Anzianità di fatto.
Art. 8. - Anzianità nel grado.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Distacco presso terzi.
Art. 11. - Corsi di istruzione professionale.
A) Corsi di preparazione professionale.
B) Corsi di perfezionamento.
Art. 12. - Apprendistato.
Art. 13. - Minimi di stipendio mensile.
Art. 14. - Indennità varie.
a) Indennità mansioni sovraintendenza di Stazioni e dirigenza di Uffici telegrafici.
b) Indennità maneggio denaro.
c) Indennità di locomozione.
d) Indennità di zona malarica.
e) Indennità per Malnome.
Art. 15. - Mensa.
Art. 16. - Indennità di contingenza.
Art. 17. - Vestiario.
Art. 18. - Tredicesima mensilità.
Art. 19. - Definizione di termini di «stipendio» e «retribuzione».
Art. 20. - Determinazione dello stipendio o della retribuzione giornaliera ed oraria.
Art. 21. - Pagamento della retribuzione.
Art. 22. - Aumenti periodici di anzianità. Ricostruzione della carriera.
Art. 23. - Orario di lavoro.
Art. 24. - Doveri del personale.
Art. 25.
Art. 26. - Mansioni del personale.
Art. 27. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 28. - Passaggio di attività.
Art. 29. - Viaggi e missioni.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Trasferimenti all'estero.
Art. 32. - Lavoro straordinario - festivo - notturno.
Art. 33. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 34. - Ferie.
Art. 35. - Servizio militare.
Art. 36. - Licenze straordinarie e permessi.
Art. 37.
Art. 38. - Assenze.
Art. 39. - Trattamento in caso di malattia.
Art. 40. - Tutela della maternità.
Art. 41. - Infortuni.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47. - Risoluzione rapporto di lavoro.
Art. 48. - Preavviso.
Art. 49. - Indennità di anzianità.
Art. 50. - Indennità in caso di morte.
Art. 51. - Previdenza.
Art. 52. - Certificato di lavoro.
Art. 53. - Cessione o trasformazione della Società.
Art. 54. - Trattenute in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 55. - Disposizioni transitorie e norme di coordinamento con le condizioni individuali.
Art. 56. - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti contratti.
Art. 57. - Decorrenza e durata del contratto.
Chiarimenti a verbale
Art. 2. - Commissione interna.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 7. - Anzianità di fatto.
Art. 11. - Corsi di istruzione professionale.
Art. 12. - Apprendistato.
Art. 16. - Indennità di contingenza.
Art. 22. - Aumenti periodici di anzianità - Ricostruzione della carriera.
Art. 23. - Orario di lavoro.
Art. 29. - Viaggi e missioni.
Art. 31. - Trasferimenti all'estero.
Art. 32. - Lavoro straordinario - festivo - notturno.
Art. 33. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 34. - Ferie.
Art. 46. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 49. - Indennità di anzianità.
Allegato A)
Tabella A)
Tabella B)
Tabella C)
Tabella D)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalla società Italcable, 12 maggio 1947

Tra l'Unione degli Industriali del Lazio - in persona del suo segretario generale [...] - a tale uopo delegata dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana per le Provincie che non rientrano nella competenza organizzativa della predetta Unione, e nelle quali tuttavia si esplica l'attività della Società Italcable, con l'intervento [...] dell’amministratore delegato della Società Italcable e la Fidt, in persona del suo segretario Nazionale [...] con l'intervento dei lavoratori [...], assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, in persona del suo vice segretario generale [...] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i lavoratori - addetti in Italia - della «Italcable» - Servizi Cablografici Radiotelegrafici e Radioelettrici - Società per Azioni.

Art. 1. - Disposizioni generali.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina i rapporti tra la Italcable - Servizi Cablografici Radiotelegrafici e Radioelettrici - Società per Azioni con sede in Roma, detta anche, nel testo del presente contratto, «Società», da una parte ed i lavoratori ad essa addetti in Italia, dall'altra.
Il presente contratto non si applica:
a) al personale dirigente,
b) agli addetti alla produzione del traffico quando questa sia affidata a ditte o a singoli mediante conferimento di mandati commerciali.
La Società consegnerà gratuitamente ad ogni lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, una copia del presente contratto.

Art. 2. - Commissione interna.
(Vedi chiarimento a verbale).

Art. 4. - Assunzione a termine.
L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine esclusivamente per sopperire a necessità temporanee ed eccezionali derivanti da ampliamenti o trasformazioni di impianti tecnici o amministrativi.
Al lavoratore assunto con contratto a termine si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di anzianità.
[...]

Art. 5. - Documenti e titoli di studio.
[...]
Prima dell'assunzione la Società ha facoltà di sottoporre il lavoratore a visita medica da parte d'un medico di sua fiducia.

Art. 10. - Distacco presso terzi.
La Società per ragioni inerenti alla propria attività ha la facoltà di distaccare i propri lavoratori presso Enti e Società similari in Italia.
In tal caso, il rapporto del lavoratore distaccato continuerà ad essere regolato dal presente contratto a tutti gli effetti salvo per (pianto riguarda le modalità e la disciplina della prestazione.
Il provvedimento di distacco, salvo casi di urgenza, è comunicato all’interessato con un congruo preavviso.

Art. 12. - Apprendistato.
L'apprendistato, che non è consentito per il tirocinio dei lavori di ufficio anche d'ordine, si compie, sia mediante l'assegnazione dell'apprendista ai servizi ed ai lavori della Società sotto la guida di personale adatto, sia con speciali corsi teorico-pratici da svolgersi durante il normale orario di lavoro ed organizzati con le modalità ed i criteri più rispondenti alle necessità del servizio e alle condizioni ambientali.
Gli operai ed i tecnici sono esclusi dall'apprendistato anche se non provenienti dai corsi di istruzione della Società.
L'istituto dell'apprendistato si applica ai lavoratori dai 16 ai 20 anni compiuti e la sua durata viene stabilita nella misura di mesi 24 se l'apprendista viene assunto all'età di 16 anni, e nella misura di mesi 12 se l'apprendista viene assunto ad età superiore ai 19 anni. La Società ha facoltà di richiedere agli apprendisti il titolo di compiuta scuola di avviamento professionale.
Il periodo di apprendistato iniziato deve essere completato dal lavoratore anche se nel corso del periodo stesso egli compia il 20° anno di età.
[...]

Art. 14. - Indennità varie.
d) Indennità di zona malarica.

I lavoratori che da località non malarica siano destinati a prestare servizio in zona riconosciuta malarica o che fosse riconosciuta tale in avvenire dalle competenti autorità sanitarie, beneficeranno di una indennità mensile di lire 600.

Art. 17. - Vestiario.
Al personale maschile e femminile al quale sia prescritto - o la natura del lavoro lo imponga - l'uso di particolari indumenti, la Società fornirà gli indumenti stessi, oppure concederà congrua indennità di vestiario nel caso che il personale fosse invitato a provvedere a proprio spose.
L’uso di detti indumenti può essere prescritto soltanto al personale femminile ed alle seguenti categorie del personale maschile: a) messaggeri; b) personale subalterno o di fatica; c) autisti e lavoratori dello classi addette alle officine e stazioni; d) lavoratori addetti agli apparati ed all'accettazione dei telegrammi.
Il lavoratore è responsabile del deterioramento causato agli indumenti per incuria o per malvolere.
[...]

Art. 23. - Orario di lavoro.
All'ora stabilita per l'inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi al posto assegnatogli e deve effettivamente iniziarlo; egli ha l'obbligo di non abbandonarlo senza permesso fino al momento fissato per la cessazione.
Nel caso di lavoro a turno ciascuna unità del turno cessante non può abbandonare il suo posto di lavoro e le sue mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo, restando inteso che il prolungamento del normale orario di lavoro verrà considerato come straordinario. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo del lavoro.
La durata normale dell'orario di lavoro è di 42 ore settimanali, di regola ripartite in 7 ore giornaliere.
La Società ha facoltà di richiedere un'ora di lavoro in più oltre le 7 ore giornaliere ai lavoratori del ramo del traffico e del ramo tecnico e al personale addetto ai lavori connessi con i predetti rami. Per tale ora sarà corrisposta una indennità pari alla retribuzione oraria normale senza maggiorazione.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia della Direzione Generale e altri uffici amministrativi di lavoro è di 48 ore settimanali. Per gli autisti e le guardie notturne l'orario di lavoro è di 54 ore settimanali, normalmente ripartito in nove ore giornaliere, con facoltà da parte della Società di prolungamento a 60 ore settimanali (10 giornaliere) con corresponsione, per tale prolungamento, di indennità pari alla retribuzione oraria senza maggiorazione.

Art. 24. - Doveri del personale.
Il lavoratore deve:
eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle disposizioni ricevute;
[...]
comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e del pubblico;
[...]
avere la massima cura per tutti gli apparecchi, oggetti, immobili di proprietà della Società, rispondendo pecuniariamente - salvo le maggiori responsabilità - dei danni arrecati per sua colpa, mediante trattenute mensili di ammontare non superiore al 4 per cento della retribuzione, previa comunicazione del relativo addebito;
uniformarsi all'ordinamento dei gradi stabiliti dalla Società
nei rapporti attinenti al servizio.

Art. 25.
Al lavoratore è vietato:
[...]
di introdurre nei locali della Società persone estranee senza l'esplicito consenso dei dirigenti responsabili;
[...]
di attendere durante l'orario di lavoro ad occupazioni estranee al lavoro stesso;
di avvalersi dei mezzi di comunicazione e di quanto è di proprietà della Società per ragioni che non siano di servizio;
di trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario normale quando non debba prestare lavoro straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società, salvo nel caso previsto dal comma 2° dell'articolo 23;
[...]

Art. 27. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché tale mutamento non comporti una menomazione morale o un peggioramento economico.
[...]

Art. 32. - Lavoro straordinario - festivo - notturno.
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
È riconosciuto come lavoro straordinario soltanto quello disposto espressamente da un superiore con le modalità stabilite dalla Società.
1) Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'articolo 23 del presente contratto. [...]
3) Si considera lavoro notturno quello compiuto fra le ore 22 e le ore 7; nel caso in cui il lavoratore che ha prestato servizio per l'intero turno notturno debba proseguire ininterrottamente il suo lavoro oltre le ore 7 anche le ore successive saranno considerate notturne.
[...]

Art. 33. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Al personale è dovuto per ogni settimana di lavoro un riposo di 24 ore consecutive; detto riposo, salvo le deroghe previste dalla legge, dovrà essere dato normalmente la domenica.
È fatta eccezione per i lavoratori addetti alle trasmissioni cablografiche, telegrafiche e radiotelegrafiche, e al recapito dei telegrammi e ai lavoratori connessi in genere con il servizio del traffico, per i quali il riposo settimanale è ammesso in giorno diverso dalla domenica che, in tale caso, è considerato giorno lavorativo mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo settimanale compensativo.
[...]

Art. 34. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita al diritto delle ferie, né la compensazione delle stesse con retribuzione in denaro, né il recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 40. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, la Società deve, in tale evenienza, conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di sei mesi corrispondendole la retribuzione durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto la lavoratrice percepisca a titolo sostitutivo della retribuzione da istituti assistenziali.
[...]

Art. 41. - Infortuni.
Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l'obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente il Capo dell'Ufficio o del Servizio dal quale dipende, o, in sua assenza, chi lo sostituisce.
[...]
Nei casi in cui, a seguito di infortuni sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, la Società esaminerà la possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore, a seconda della loro gravità, possono essere punite dalla Società con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di mezza giornata di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quindici giorni;
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento senza preavviso con indennità di anzianità;
g) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
[...]

Art. 43.
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per mancanze lievi.
La multa può essere inflitta per mancanze che non rivestano particolare gravità, come a titolo esemplificativo:
[...]
poca precisione o eccessiva lentezza nella esecuzione del lavoro;
uso di modi poco garbati;
inosservanza del divieto di fumare nei locali per i quali tale divieto esiste; e sempre che il lavoratore non sia in esso recidivo.

Art. 44.
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da due giorni a quindici giorni, si applica nei casi di recidiva in. mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione delle sanzioni minori o per mancanze più gravi le seguenti indicate a solo titolo esemplificativo:
abbandono del servizio senza giustificato motivo;
[...]
negligenza tale da arrecare sensibili danni al servizio o al materiale;
[...]
presentazione al lavoro in stato di ubriachezza;
infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, all'igiene o alla morale.
[...]

Art. 46.
Il licenziamento senza preavviso con o senza indennità di anzianità potrà essere adottata nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze - relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto - le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Chiarimenti a verbale
Art. 2. - Commissione interna.

La Fidat si riserva di presentare all'Organizzazione industriale un progetto relativo alle Commissioni interne, scaduto il terzo mese dalla firma del contratto.

Art. 23. - Orario di lavoro.
Le parti convengono che, nell'applicazione dell'orario di cui all'articolo 23 la Società, compatibilmente con le esigenze del servizio, lascerà immutato l'attuale regime dei turni di 42 ore settimanali, a rotazione, in vigore presso l'Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni di Roma e quello presso gli Uffici sociali.
I turni di servizio non potranno comunque superare le ore dodici consecutive.