Categoria: 1952
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 luglio 1952
Validità: 01.05.1952 - 31.12.1954
Parti: Associazione Idro-minerale Italiana - Confederazione Generale dell'Industria Italiana e Fulpia, Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi - Fisac-Cisl, Filia, Filiamet, Uilia, Uilamet
Settori: Commercio, Industria Idro-termale

Sommario:

Art. 1. - Affissione del Contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Assenze.
Art. 6. - Visita medica.
Art. 7. - Precedenze.
Art. 8. - Donne e minori.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo per i pasti.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Tabella delle maggiorazioni
Art. 13. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 14. - Festività nazionali.
Art. 15. - Sospensione del lavoro.
Art. 16. - Interruzione del lavoro.
Art. 17. - Recuperi.
Art. 18. - Categorie operai.
Art. 19. - Apprendistato.
Art. 20. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 22. - Disciplina del lavoro a cottimo.
Art. 23. - Premi di anzianità.
Art. 24. - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 25. - Ferie
Art. 26. - Gratifica natalizia
Art. 27. - Trasferte
Art. 28. - Trasferimenti.
Art. 29. - Indennità di bicicletta.
Art. 30. - Prestiti.
Art. 31. - Permessi.
Art. 32. - Congedo matrimoniale.
Art. 33. - Trattamento in caso di maternità e puerperio.
Art. 34. - Malattia ed infortuni non sul lavoro.
Art. 35. - Infortunio sul lavoro.
Art. 36. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 37. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 38. - Indennità di licenziamento.
Art. 39. - Dimissioni.
Art. 40. - Indennità in caso di morte.
Art. 41. - Regolamento di fabbrica.
Art. 42. - Disciplina aziendale.
Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 44. - Ammonizione, multa, sospensione.
Art. 45. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 46. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 47. - Istruzione professionale.
Art. 48. - Utensili di lavoro.
Art. 49. - Spogliatoi.
Art. 50. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 51. - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto.
Art. 52. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 53. - Indennità istruzione figli.
Art. 54. - Permessi sindacali.
Art. 55. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 56. - Mense aziendali.
Art. 57. - Certificato di lavoro.
Art. 58. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 59. - Reclami e controversie.
Art. 60. - Commissioni interne.
Art. 61. - Norme generali.
Art. 62. - Decorrenza e durata del Contratto.
Accordo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento)
Art. 1. - Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 2. - Indennità speciale.
• Tabella indennità speciale.
Accordo relativo alla indennità speciale, 28 luglio 1952
Indennità speciale.
Tabella indennità speciale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), 28 luglio 1952

Tra l’Associazione Idro-minerale Italiana, rappresentata dal Presidente [...], assistito dai membri della Delegazione degli industriali [...] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [...] e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari (Fulpia) [...],
il Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi, rappresentato dal suo Segretario nazionale [...], assistito dalla Federazione Italiana Sindacati Addetti Commercio (Fisac) [...] con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Filia) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali (Filiamet) [...], la Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Uilia) [...], la Unione Italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali (Uilamet) [...] si è stipulalo il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutti gli operai dipendenti dalle aziende idro-termali (Terme e imbottigliamento) firmato in Roma il giorno 28 luglio 1952.

Art. 1. - Affissione del Contratto.
Copia del presente contratto dovrà essere affissa in modo ben visibile, nell'interno dello stabilimento.

Art. 6. - Visita medica.
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
L'azienda potrà anche successivamente all'assunzione, sottoporre a visita medica l'operaio in qualsiasi momento.

Art. 8. - Donne e minori.
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per l'orario di lavoro valgono, le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (vedi art. 1 accordo aggiuntivo del 28 luglio 1952), l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 10. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di otto ore. è concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale è regolato dalle norme di legge.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere o le dodici settimanali. (Vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le Industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).
[...]
Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

Art. 17. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 19. - Apprendistato.
È apprendista colui che viene assunto in età fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio praticato ed una preparazione tecnica.
È consentita l'assunzione di tale personale come apprendista, fino ad una età massima di 20 anni.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto, verrà computato, ai fini della durata dell'apprendistato stesso sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso in cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle armi per servizio militare di leva (ferme restando le norme di cui all'art. 35) la interruzione stessa sarà pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva.
I giovani sono ammessi all'assunzione in qualità di apprendista fino alle età massime sopraindicate, salvo che non risulti applicabile il comma precedente.
La durata dell'apprendistato non potrà superare i tre anni.
[...]
Il datore di lavoro ha il dovere:
a) di curare e di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto dell'apprendistato;
c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la sua formazione professionale, ai sensi dell'art. 21 del R.D.L. 21 giugno 1938, n. 138 sui corsi predetti.

Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

Art. 22. - Disciplina del lavoro a cottimo.
Le parti per l'eventuale lavoro a cottimo, concordano, di fare riferimento all'Accordo interconfederale in materia, il cui testo viene riportato qui in nota*.
[...]
* Concordato interconfederale del 6 dicembre 1945: Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e ammesso il lavorò a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovrà risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga di cui al presente accordo.
Nel caso In cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità o volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Per 1 cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verrà fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nel periodi normali di paga di cui al 2° comma ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno non Inferiori alla paga base maggiorata dalla percentuale minima di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avrà diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.


Art. 25. - Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia né tacita né espressa del godimento annuale delle ferie.

Art. 33. - Trattamento in caso di maternità e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 35. - Infortunio sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[...]
Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. [...]
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
[...]

Art. 41. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di fabbrica) che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto Regolamento non potrà contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente Contratto.

Art. 42. - Disciplina aziendale.
L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda dovrà curare di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente Contratto o alle altre norme di cui all'art. 41 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell'art. 45.

Art. 44. - Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando tuttavia le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, l'operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità e alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
[...]

Art. 45. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
a) Con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[...]
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti.
b) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
[...]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno dell'azienda:
[...]
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]

Art. 46. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 48. - Utensili di lavoro.
L'operaio riceverà dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile di quelli che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[...]

Art. 49. - Spogliatoi.
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
[...]

Art. 56. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennità e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.

Art. 59. - Reclami e controversie.
Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria alle competenti Associazioni sindacali centrali.

Art. 60. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell'azienda sono quelli previsti dagli Accordi interconfederali.

Art. 61. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto valgono le norme degli Accordi interconfederali.

Accordo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento)
Tra l'Associazione Idrominerale Italiana, rappresentata dal Presidente [...] assistito dai membri della Delegazione degli industriali [...]e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari (Fulpia) [...], il Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi, rappresentato dal suo Segretario nazionale [...], assistito dalla Federazione Italiana Sindacati Addetti Commercio (Fiac), [...], con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Filia) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali (Filamet) [...], la Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Uilia) [...], la Unione Italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali (Uilamet) [...] si è stipulato il seguente Accordo aggiuntivo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale (Terme e imbottigliamento): che fa parte integrante dello stesso Contratto collettivo nazionale.

Art. 1. - Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all'art. 9 del Contratto nazionale.
La norma di cui sopra non si applica al caso occasionale o sporadico.
[...]
Per quanto riguarda i fattorini distributori nelle città sedi di fabbrica e gli addetti ai trasporti (ad esempio autisti per i quali nel caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verrà a determinarsi fra le parti una indennità particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia già stato tenuto conto attraverso particolari condizioni di lavoro, carrettiere, ecc.) date le particolari e differenti condizioni aziendali in materia di distribuzione, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
Le indennità di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 3 del presente articolo.