Categoria: 1952
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Tipologia: CCNL
Data firma: 12 dicembre 1952
Validità: 01.05.1952 -3 1.12.1954
Parti: Associazione Idrominerale Italiana - Confederazione Generale dell’industria Italiana e Fulpia, Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi -Fisac-Cisl, Filia, Filamet, Uilia, Uilamet
Settori: Commercio, Industria Idro-termale, Impiegati e intermedi

Sommario:

Parte Prima - Norme Comuni
Art. 1. - Indennità di istruzione figli.
Art. 2. - Permessi sindacali.
Art. 3. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 4. - Mense aziendali.
Art. 5. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 6. - Certificato di lavoro.
Art. 7. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 8. - Reclami e controversie.
Art. 9. - Commissioni interne.
Art. 10. - Durata.
Parte Seconda - Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Laureati
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali - Riposo settimanale.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi - Congedi matrimoniali.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 18. - Indennità di bicicletta.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Prestiti.
Art. 21. - Tredicesima mensilità.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 24. - Alloggio.
Art. 25. - Tutela della maternità.
Art. 26. - Trattamento di malattia.
Art. 27. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 28. - Doveri dell’impiegato.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 33. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Previdenza.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 37. - Sostituzione degli usi.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Accordi interconfederali - Norme generali.
Art. 41. - Decorrenza.
Parte Terza - Intermedi

Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 6. - Corresponsione della paga mensile.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 9. - Passaggio da intermedio ad impiegato.
Art. 10. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Malattia e infortunio.
Art. 14. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 15. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 16. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 17. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Art. 18. - Accordi interconfederali - Norma generale.
Art. 19. - Decorrenza.
Allegato n. 1 - Accordo per l’istituzione dei Collegi Tecnici Provinciali e Nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati della industria idrotermale e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia.


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti, impiegati e intermedi, delle aziende esercenti l’industria idro-termale (terme e imbottigliamento), 12 dicembre 1952

Tra l’Associazione Idrominerale Italiana rappresentata dal Presidente [...] assistito dai membri della Delegazione degli industriali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari (Fulpia) [...], il Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi, rappresentato dal suo Segretario nazionale [...] assistito dalla Federazione Italiana Sindacati Addetti Commercio (Fisac), [...], con l’intervento dell’Ufficio Sindacale della Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Filia) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali (Filamet) [...], la Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Uilia) [...], la Unione Italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali (Uilamet) [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutti gli impiegati e intermedi dipendenti dalle aziende Idro-termali (Terme e imbottigliamento) firmato in Roma il giorno 12 dicembre 1952.

Parte Prima - Norme Comuni
Art. 4. - Mense aziendali.

Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennità e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.

Art. 8. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

Art. 9. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del fiduciario dell’azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Parte Seconda - Impiegati
Art. 2. - Visita medica.

L’azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l’impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda stessa.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili, in tal caso, tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine, dovrà risultare da atto scritto.
[...]

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
[...]
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione dell’azienda.
[...]

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 10 della presente regolamentazione e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e lo eccezioni di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[...]

Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali - Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento stesso.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Le associazioni nazionali potranno stabilire un’indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità locali.

Art. 25. - Tutela della maternità.
Per la tutela della maternità, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno, accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Art. 40. - Accordi interconfederali - Norme generali.
Per tutto quanto non regolato col presente contratto, valgono le norme e gli accordi interconfederali.

Parte Terza - Intermedi
Art. 1. - Campo di applicazione.

Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali (art. 31 e art. 32 1° e 2° comma del concordato 23 maggio 1946 per l’Italia Centro Meridionale e art. 3 del concordato 27 ottobre 1946* per l’estensione alle provincie dell’Italia Settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - già chiamati «equiparati» - previsti dal citato decreto 23 maggio 1946, si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.

* Art. 31. - Ai lavoratori che appartengono alle categorie specificate nel comma seguente (detti anche «equiparati») si conviene di applicare il trattamento previsto dal Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825; convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, sul rapporto d’impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. L’anzianità, utile agli effetti di tale trattamento decorrerà dal giorno dell'assunzione e per i lavoratori in servizio, dal 1° aprile 1946.
Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
e) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
Art. 32. - I lavoratori di, cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a) b) e c) dell’articolo precedente e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: il capo treno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di riscaldamento, il capo sorvegliante di miniere, l’assistente tessile, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il capo squadra con apporto di competenza tecnicopratica ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il sorvegliante di miniere, il capo usciere, il capo fattorino, ecc.
Art. 3. - Premesso che le parti sono d’accordo nell’applicare anche nelle provincie dell’Italia Settentrionale i criteri per la identificazione di cui agli artt. 31 e 32 dell’accordo 23 maggio 1946 per le provincie dell’Italia Centro-meridionale, i minimi di retribuzione degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie (già chiamate equiparate) - maggiorati delle quote di aumento di cui all’art. 4 dell’accordo interconfederale 30 marzo 1946 e dall’art. 35 del citato accordo 23 maggio 1946 tabella A - É sono aumentati del 35 per cento a far capo dal 1° di ottobre. I
Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare un ulteriore eventuale aumento del nuovi minimi nella misura massima e nei modi e casi di cui al comma 2° dell’articolo 1 del presente accordo.
Per gli assorbimenti, per i superminimi di merito e per gli aumenti 1 periodici di anzianità, valgono le norme stabilite per gli impiegati.


Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente, contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
Affissione contratti; documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festività infrasettimanali; festività nazionali; recuperi; passaggio di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte; trasferimenti; indennità di bicicletta; prestiti; permessi; maternità; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedi-menti disciplinari; ammonizione; multa; sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d’inventario e visite personali; inscindibilità delle disposizioni del contratto.

Art. 10. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo, valgono le disposizioni dell’art. 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione,

Art. 18. - Accordi interconfederali - Norma generale.
Per tutto quanto non regolato col presente contratto, valgono le norme e gli accordi interconfederali.