Tipologia: CCNL
Data firma: 4 marzo 1950
Validità: 01.09.1949 - 31.12.1951
Parti: Associazione Imprese Aeronautiche - Confederazione Generale dell’industria Italiana e Sindacato Nazionale Naviganti della Gente dell’Aria, Libero Sindacato Nazionale Gente dell’Aria - Lcgil - Fil
Settori: Trasporti, Piloti collaudatori fabbriche aeronautiche

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Mansioni e dipendenze
Art. 5. - Retribuzione.
Art. 6. - Stipendio.
Art. 7. - Indennità di volo.
Art. 8. - Aumenti periodici.
Art. 9. - Tredicesima mensilità.
Art. 10. - Indennità di trasferta e di missione.
Art. 11. - Trasferimenti.
Art. 12. - Alloggio.
Art. 13. - Congedo per matrimonio.
Art. 14. - Indumenti di volo e bagaglio.
Art. 15. - Orario di servizio. Giorni festivi. Riposo settimanale.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Benemerenze aviatorie.
Art. 18. - Servizio militare.
Art. 19. - Trattamento di malattia.
a) Malattia contratta per causa di servizio

b) Malattia contratta non per causa di servizio
Art. 20. - Assicurazioni infortuni.
Art. 21. - Previdenza.
Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 23. - Preavviso ed indennità di licenziamento.
Art. 24. - Dimissioni.
Art. 25. - Cessazione o trasformazione dell’Azienda.
Art. 26. - Certificato di lavoro.
Art. 27. - Disposizioni generali.
Art. 28. - Disposizioni speciali.
Art. 29. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti collaudatori delle fabbriche aeronautiche, 4 marzo 1950

Tra l’Associazione Imprese Aeronautiche, [...] per le Imprese Associate, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e il Sindacato Nazionale Naviganti della Gente dell’Aria [...], nonché il Libero Sindacato Nazionale Gente dell’Aria [...] con l’assistenza [...] della Lcgil e con l’assistenza della Fil [...] è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i piloti collaudatori dipendenti da Aziende di Costruzioni Aeronautiche.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 4. - Mansioni e dipendenze.
Il Capo pilota collaudatore ed il pilota collaudatore saranno alle dirette dipendenze della persona designata dalla Direzione della Ditta ed avranno i seguenti doveri:
а) l’esecuzione di voli di esigenza tecnica, di preparazione e di esibizione di apparecchi di serie;
b) l’esecuzione di messa a punto, collaudo e presentazione ufficiale al committente di apparecchi prototipi e di tipi modificati;
c) l’esecuzione di voli di preparazione al collaudo e di messa a punto e collaudo di apparecchi di serie;
d) l’esecuzione di voli di preparazione al collaudo e di messa a punto e di collaudo di apparecchi riparati;
e) l’esecuzione di passaggio di apparecchi ai clienti;
f) trasporti e consegne in volo;
g) esecuzione di gare, raids, primati, ecc.
h) collaborazione con la dirigenza in ciò che ha relazione con i compiti sopra elencati.

Art. 7. - Indennità di volo.
Per le mansioni dì cui alle lettere a) ed h) dell’art. 4 non spetterà al pilota collaudatore alcuna indennità.
1° Per ogni velivolo di serie, di cui sia già stato collaudato il prototipo, sarà corrisposta un’indennità minima in base alle seguenti tabelle:
[...]
2° I voli di dimostrazione fuori collaudo, i voli di trasporto e quelli per prove di consumo ed autonomia, se ordinati su un percorso di oltre 200 Km. di raggio, saranno pagati per Km. volato come segue:
[...]
Per i voli records, raids, raduni, concorsi, ecc., le indennità saranno di volta in volta stabilite tra le parti.
3° Per apparecchio prototipo (e s’intende per tale il primo esemplare di un qualunque velivolo di nuova progettazione) l’indennità non potrà essere inferiore:
per velivoli monomotori:
[...]
per velivoli plurimotori:
[...]
4° Per velivolo prototipo derivato s’intende:
а) il velivolo nel quale sia stata radicalmente modificata almeno una delle sue parti fondamentali (ali, fusoliere, impennaggi). Per tale tipo di velivolo l’indennità non potrà mai essere inferiore al 60 per cento del premio di collaudo relativo al velivolo prototipo da cui
il velivolo derivato proviene;
b) il velivolo trasformato da monoposto a biposto bicomando o viceversa, sempreché si ricada nelle condizioni di cui al precedente comma a).
Per tale tipo di velivolo l’indennità non potrà mai essere inferiore al 60 % del premio di collaudo relativo al velivolo prototipo da cui il velivolo derivato proviene;
c) il velivolo nel quale siano stati aumentati la potenza motrice ed il carico alare congiuntamente o disgiuntamente in misura complessiva superiore al 20 %.
Per tale tipo di velivolo il premio di collaudo crescerà con legge rettilinea dal 20 al 60 % con l’aumentare dal 20 al 40 % ed oltre della potenza motrice e del carico alare in maniera congiunta o disgiunta, complessivamente;
d) il velivolo nel quale sia stato aumentato il carico per CV in misura superiore al 25 %.
Per tale tipo di velivolo il premio di collaudo non potrà mai essere inferiore al 40 % del premio di collaudo relativo ni velivolo prototipo di cui al comma 3°.
[...]
5° Per il primo velivolo di una serie riprodotta sotto licenza verrà corrisposto al pilota un premio pari a 3 volte il premio fissato per velivoli di serie.
6° Per la messa a punto dei motori prototipi già omologati al banco, su aeroplani di tipo noto, sarà corrisposta al pilota un’indennità pari al 60 % del premio di collaudo relativo al prototipo dal quale proviene il velivolo su cui si effettua la messa a punto dei motori.
Per il complesso dei voli di prova o messa a punto di parti ausiliarie del motore o dell’aeroplano da omologarsi in volo o di nuovi tipi di carburanti o lubrificanti per i quali sia pure richiesta l’omologazione in volo, sarà corrisposta un’indennità da concordarsi di volta in volta, che non potrà essere inferiore a 4 volte il premio di collaudo del velivolo di serie.
7° In caso di iniziato e di interrotto collaudo non per colpa del pilota, il premio sarà commisurato alla valutazione del lavoro compiuto.
Le indennità relative al collaudo dei prototipi dovranno essere liquidate secondo le seguenti misure:
[...]
In caso di infortunio mortale, dovrà essere corrisposto l’intero premio.
8° Per il collaudo di velivoli di serie riparati spetta il 90 % della indennità corrisposta per il collaudo di velivoli di serie nuovi se i collaudi siano eseguiti per Ditte adibite alla costruzione ed insieme alla riparazione dei velivoli.
Le indennità stesse saranno corrisposte al 100 % se i collaudi siano eseguiti per Ditte adibite alla sola riparazione di velivoli o in luogo tecnicamente disagiato.
9° Per il complesso dei voli di istruzione a doppio comando, ivi comprese le eventuali acrobazie, necessari per il passaggio di velivoli a clienti piloti l’indennità non dovrà essere inferiore a L. 5.500 per i monomotori fino a 250 CV; a L. 8.800 per i monomotori con potenze superiori ai 250 CV; a L. 15.400 per i plurimotori. Tali indennità verranno maggiorate del 50 % qualora l’istruttore non abbia a portata tutti i comandi del velivolo (passo dell’elica, alette di curvatura, carrello retrattile, ecc.).
10° Per le prove di affondata effettuate o isolatamente od affiancate ad altre prove contemplate nel presente articolo, l’indennità risulta determinata dal prodotto X x Y x Z dove X rappresenta l’indennità di collaudo relativa al velivolo di serie; Y rappresenta il coefficiente di incremento della velocità massima richiesta e Z rappresenta un coefficiente pari a 8 per l’affondata effettuata per la prima volta da qualsiasi tipo di velivolo (sia esso prototipo, derivato o di serie); 4 per tutti gli altri casi.
Per le prove di affondata s’intende il raggiungimento in picchiata di una velocità superiore di almeno il 20 % di quella massima indicata orizzontale per velivoli plurimotori da trasporto passeggeri e merci e turismo; di almeno il SO % per i velivoli di allenamento, scuola, acrobazia, caccia e similari.
10° bis. Per le prove di decollo con uno o più motori in meno di plurimotori e per le prove di stallo di monomotori e plurimotori dei quali la Ditta costruttrice ritenga addivenire all’omologazione secondo la regolamentazione internazionale ICAO, le indennità saranno concordate di volta in volta.
10° ter. Per le prove di vite, ove tale figura acrobatica rappresenti una prestazione eccezionale in funzione del normale impiego del velivolo, si addiverrà a pattuizioni consensuali tra le parti.
11° Per l’effettuazione di prove su velivoli di serie per la determinazione delle caratteristiche contrattuali richieste, l’indennità sarà non inferiore a 7 volte l’indennità di collaudo del velivolo di serie, sempreché dette prove siano complete.
Nel caso di eliminazione di una o più prove, tale indennità si ridurrà ad una misura non inferiore a 4 volte l’indennità di collaudo relativa al velivolo di serie quando in tali prove sia compresa quella di velocità minima, ed a 2 volte in tutti gli altri casi.
[...]
13° A gli effetti delle indennità di cui sopra la potenza dei motori s’intende quella massima di omologazione effettivamente impiegata nel collaudo. Agli effetti delle suddette indennità i carichi e le velocità vengono determinati in base ai dati contrattuali di compra-vendita dell’aeroplano da collaudare od, in mancanza di questi, in base ai dati di progetto.
[...]
Chiarimento a verbale.
Le velocità di affondata indicate al comma 10° dovranno essere superate a richiesta della Ditta e qualora tecnicamente sia possibile. Nel caso poi si debba superare il numero di mach critico al velivolo che si collauda l’indennità verrà concordata di volta in volta tra le parti.

Art. 10. - Indennità di trasferta e di missione.
[...]
In occasione delle visite di accertamento periodico obbligatorio presso uno dei gabinetti psicofisiologici dello Stato verrà corrisposta la indennità di missione, con un massimo di 3 giorni per i residenti nello Stato; per i non residenti nello Stato sarà accordata la stessa indennità anche per i giorni di viaggio in più necessari per raggiungere la frontiera.
[...]

Art. 14. - Indumenti di volo e bagaglio.
La Ditta metterà a disposizione di ciascun pilota collaudatore il necessario equipaggiamento di volo.
[...]

Art. 15. - Orario di servizio. Giorni festivi. Riposo settimanale.
L’orario di servizio per i piloti collaudatori sarà in relazione alle esigenze di volo e di lavoro.
L’orario di volo non dovrà superare le 6 ore giornaliere, salvo il caso di voli speciali che esigano una ininterrotta superiore durata.
[...]

Art. 19. - Trattamento di malattia.
a) Malattia contratta per causa di servizio:

[...]
Nel caso di malattia contratta per causa di servizio che provochi il ritiro del brevetto aeronautico da parte dell’istituto medico-legale per l’aeronautica, il pilota ha diritto al normale trattamento di licenziamento e la Ditta s’impegna di dare all’interessato una occupazione a terra nella stessa Azienda, in relazione alle capacità del medesimo.
[...]

Art. 20. - Assicurazioni infortuni.
L’assicurazione dei piloti collaudatori sarà effettuata ai sensi, delle vigenti disposizioni.
L’assicurazione contempla:
a) caso di morte: capitale L. 10.000.000;
b) caso di invalidità permanente assoluta: capitale L. 10.000.000;
c) caso di invalidità generica aeronautica: capitale L. 5.000.000;
d) caso di invalidità temporanea: L. 3.000 giornaliere.
[...]
Nel caso in cui il pilota, reso inabile ad esercitare il servizio di volo a seguito di un infortunio occorso in servizio, venga privato del brevetto aeronautico ed abbia diritto a percepire una indennità inferiore al 75 % del capitale assicurato per invalidità permanente assoluta, la Ditta si impegna ad assumerlo in una occupazione a terra in relazione alla capacità del medesimo.
[...]

Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Il pilota ha l’obbligo di volare secondo le prescrizioni della Direzione della Azienda e dovrà dedicare in modo esclusivo la propria attività alle mansioni cui è preposto.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) rimprovero;
2) la multa sino al massimo di L. 5.000 per le mancanze che non abbiano carattere di gravità;
3) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino al massimo di 15 giorni, in caso di mancanze gravi;
4) il licenziamento senza indennità, nel caso di mancanza così grave che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
La sospensione di cui al n. 3 si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto dei numeri 1) e 2).
[...]

Art. 28. - Disposizioni speciali.
Le Aziende si impegnano di dare al pilota collaudatore non riconosciuto idoneo al servizio di volo in seguito a visite psicofisiologiche, la preferenza in caso di assunzione per un posto a terra in relazione alle attitudini del pilota stesso.
[...]