Categoria: 1950
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Tipologia: CCNL
Data firma: 4 marzo 1950
Validità: 01.09.1949 - 31.12.1951
Parti: Associazione Imprese Aeronautiche - Confederazione Generale dell’industria Italiana e Sindacato Nazionale Naviganti della Gente dell’Aria, Libero sindacato Nazionale Gente dell’Aria - Lcgil - Fil
Settori: Trasporti, Marconisti e motoristi collaudatori

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Riposo settimanale. Giornate festive e solennità retribuite.
Art. 5. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Qualifiche.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Ragguaglio della paga mensile.
Art. 10. - Disciplina del cottimo.
Art. 11. - Indennità di volo.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Aumenti periodici.
Art. 14. - Congedo per matrimonio.
Art. 15. - Indennità di trasferta e di missione.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Assicurazione infortuni di volo.
Art. 18. - Infortuni sul lavoro.
Art. 19. - Divise, indumenti di volo e bagaglio.
Art. 20. - Trattamento di malattia.
a) Malattia contratta per causa di servizio
b) Malattia contratta non per causa di servizio
Art. 21. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 22. - Previdenza.
Art. 23. - Disposizioni speciali.
Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 25. - Multe e sospensioni.
Art. 26. - Licenziamento e punizioni.
Art. 27. - Preavviso.
Art. 28. - Indennità di licenziamento. Dimissioni.
Art. 29. - Trapasso e trasformazione di Azienda.
Art. 30. - Disposizioni generali.
Art. 31. - Reclami e controversie.
Art. 32. - Decorrenza e durata del contratto.
Norma transitoria.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marconisti e motoristi di volo collaudatori dipendenti dalle fabbriche aeronautiche, 4 marzo 1950

Tra l’Associazione Imprese Aeronautiche [...] per le Imprese Associate, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e il Sindacato Nazionale Naviganti della Gente dell’Aria [...] con l’intervento dei Rappresentati Nazionali di categoria [...], nonché il Libero sindacato Nazionale Gente dell’Aria [...] con l’assistenza [...] della Lcgil e con l’assistenza della Fil [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i marconisti e motoristi di volo collaudatori dipendenti da Aziende di costruzioni aeronautiche.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è quello stabilito dalla legge, con le relative deroghe ed eccezioni.
Nell’orario settimanale di lavoro è compreso il servizio di volo il quale non può superare le 18 ore settimanali e le 6 giornaliere salvo il caso di voli speciali che esigono una ininterrotta superiore durata.
L’orario giornaliero sarà fissato dalla Direzione in apposite tabelle da affiggersi all’entrata dello stabilimento. [...]
Per quanto riguarda i recuperi sì fa riferimento alle disposizioni vigenti.

Art. 5. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di orario contemplati dalla legge.
I motoristi ed i marconisti di volo non potranno esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno o festivo entro i limiti di legge, salvo giustificato motivo di impedimento.
[...]
Il lavoro compiuto in ore notturne sarà compensato con una maggiorazione [...]
È considerato lavoro notturno quello compreso nelle 12 ore dopo l’inizio del lavoro del mattino.
[...]

Art. 6. - Mansioni.
Il motorista e marconista di volo collaudatore è colui che, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e regolarmente iscritto nell’albo esistente presso l’Ente Nazionale della Gente dell’Aria, presta normalmente la sua opera in volo su apparecchi di qualsiasi tipo dove sia necessaria la presenza a bordo di una persona per il controllo e la manovra di installazioni o di strumenti non a portata del pilota e che è tenuto inoltre a prestare servizio a terra per la messa a punto degli apparecchi.

Art. 10. - Disciplina del cottimo.
Per quanto riguarda la disciplina del cottimo valgono le disposizioni di cui ai vigenti accordi interconfederali (6 dicembre 1945 - 23 maggio 1946).

Art. 11. - Indennità di volo.
Al marconista, o motorista spetterà in caso di sua partecipazione in volo:
1) all’esecuzione di messa a punto, collaudo e presentazione ufficiale al committente di velivoli prototipi o di tipi modificati o derivati: L. 80.000 per il primo volo del velivolo prototipo, L. 30.000 per il primo volo del velivolo prototipo modificato o derivato, L. 3.000 per ogni ora di volo e per voli di durata inferiore a un’ora di volo, L. 2.000 per velivoli prototipi, L. 2.000 o L. 1.200 rispettivamente per velivoli prototipi modificati o derivati;
2) all’esecuzione di voli di preparazione al collaudo e di messa a punto di velivoli di serie e riparati L. 1.440 per ogni ora di volo o, per voli di durata inferiore ad un’ora di volo, L. 850;
3) all’esecuzione di voli di dimostrazione fuori collaudo se ordinati su percorso di oltre 200 chilometri e di voli di trasporto:
per percorsi in territorio nazionale:
а) per velivoli prototipi: L. 14 per km. volato;
b) per velivoli derivati o mod.: L. 12 per km. volato;
c) per velivoli di serie: L. 10 per km. volato;
per percorsi su territorio estero:
d) per velivoli prototipi: L. 28 per km. volato;
e) per velivoli derivati o mod.: L. 23 per km. volato;
f) per velivoli di serie: L. 14 per km. volato;
4) per il caso di partecipazione alle prove di affondata, di decollo con uno o più motori in meno di plurimotori, di stallo dì monomotori e plurimotori, nonché di vite, al marconista ed al motorista verranno corrisposti premi pari ad 1/8 di quelli previsti per i piloti collaudatori dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti stessi in data 4 marzo 1950;
5) per i voli di cui ai commi 1) escluso il premio di collaudo, 2) e 4) compiuti a quote superiori ai 5.000 mt. verrà applicata una maggiorazione di L. 10 per ogni 100 lire di indennità e per ogni 1.000
int. fino a 7.000; di L. 15 per ogni 100 lire di indennità e per ogni 1.000 nit. da 7.000 a 9.000 mt.; di L. 60 per ogni 100 lire di indennità e per ogni 1.000 mt. da 9.000 a 12.000 mt. Oltre tale quota si procederà a pattuizioni d’accordo tra le parti.

Art. 17. - Assicurazione infortuni di volo.
L’assicurazione dei marconisti e dei motoristi di volo in seguito ad infortuni di volo sarà effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti.
L’assicurazione contempla:
a) caso di morte, capitale L. 6.000.000;
b) caso dì invalidità permanente assoluta, capitale L. 6.000.000;
c) caso di invalidità generica e aeronautica, capitale L. 3.000.000;
d) caso di invalidità temporanea, un’indennità pari ai % della retribuzione giornaliera da corrispondersi per tutta la durata dell’invalidità.
[...]
Nel caso in cui il lavoratore, reso inabile ad esercitare il servizio di volo a seguito di infortunio, venga privato del brevetto aeronautico ed abbia diritto a percepire un’indennità inferiore al 75 % del capitale assicurato per invalidità permanente assoluta, la Ditta ha l’impegno di dare all’interessato, in relazione alla capacità di questi, un’occupazione a terra presso la propria azienda.
[...]

Art. 18. - Infortuni sul lavoro.
In caso d’infortunio sul lavoro, anche se leggero, il marconista ed il motorista di volo colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà all’infermeria dello stabilimento per stendere la denuncia come di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accade al lavoratore comandato fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.

Art. 19. - Divise, indumenti di volo e bagaglio.
[...]
L’impresa fornirà al lavoratore una tuta invernale ed una estiva, ogni biennio.

Art. 20. - Trattamento di malattia.
a) Malattia contratta per causa di servizio:

[...]
Nel caso di malattia contratta per causa di servizio che provochi il ritiro del brevetto aeronautico da parte dell’istituto medico-legale per l’aeronautica, il lavoratore ha diritto al normale trattamento di licenziamento e l’Azienda s’impegna di dare all’interessato una occupazione a terra in relazione alle capacità di questi.
[...]

Art. 23. - Disposizioni speciali.
Le Aziende si impegnano di dare al lavoratore riconosciuto non idoneo al servizio di volo in seguito a visite psicofisiologiche, la preferenza, in caso di assunzione per un posto a terra, in relazione alle attitudini del lavoratore stesso.
[...]

Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto collettivo potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni da applicarsi a giudizio della Direzione possono essere le seguenti:
1) multa (al massimo tre ore di paga oraria);
2) sospensione dal lavoro (al massimo tre giorni);
3) licenziamento senza preavviso né indennità di anzianità.
[...]

Art. 25. - Multe e sospensioni.
Nei casi più sotto specificati la Direzione potrà infliggere multe e sospensioni, a seconda della gravità delle mancanze, al lavoratore:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che esegua malamente e con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che per disattenzione guasti il materiale dello stabilimento e il materiale di lavorazione;
[...]
e) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
f) che fumi o introduca bevanda alcoolica nell’ambiente di lavoro;
[...]
h) che adoperi senza autorizzazione una macchina non assegnatagli;
i) che in qualunque altro modo trasgredisca alla osservanza del presente contratto collettivo e delle norme speciali di cui appresso, e che commetta alcuna mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza dello stabilimento e alle norme speciali predisposte dall’Azienda sempre che non contrastino col presente contratto collettivo.

Art. 26. - Licenziamento e punizioni.
Potranno essere licenziati dalla Direzione, con immediata cessazione di lavoro e della paga, senza preavviso e senza indennità di anzianità, i lavoratori colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori; ;
b) furto, danneggiamento per fatti dolosi o volontari al materiale dello stabilimento al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per proprio uso e per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, il lavoratore dovrà risarcire la Ditta del relativo danno arrecato;
f) essersi presentati al lavoro in istato di ubriachezza o di fumare in locali ove per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietato fumare;
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate all’art. 25 che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo all’applicazione della sospensione nei dodici mesi precedenti.

Art. 31. - Reclami e controversie.
Ferma restando la possibilità di accordi diretti tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra l’Azienda ed il motorista o marconista di volo saranno risolte in prima istanza in via aziendale e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali, e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
[...]