Categoria: 1953
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 maggio 1953
Validità: 01.04.1953 - 31.05.1954
Parti: Associazione Imprese Aeronautiche - Confederazione Generale dell’industria Italiana e Sindacato Nazionale Naviganti della Gente dell’Aria, Sindacato Nazionale Gente dell’Aria - Cisl-Uil
Settori: Trasporti, Piloti collaudatori, Imprese di costruzioni aeronautiche

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Mansioni e dipendenze.
Art. 5. - Retribuzione.
Art. 6. - Stipendio.
Art. 7. - Indennità di volo.
1. - Premio collaudo prototipo.
2. - Premio collaudo velivolo prototipo derivato.
3.- Premio collaudo del primo velivolo di serie riprodotta su licenza.
4. - Premio di omologazione di un velivolo per uso civile già omologato per uso militare, o viceversa.
5. - Premio collaudo per prove conseguenti a modifiche.
6. - Premi di collaudo velivoli di serie.
7. - Dati da prendersi in considerazione per la determinazione dei premi.
8.
a) Premi per voli di dimostrazione e di esibizione.

b) Premi per voli istruzione a doppio comando.
c) Premi per voli trasporto.
d) Premi per voli di consumo e di autonomia.
e) Premi per gare, raids, primati, ecc.
9. - Premi per omologazione in volo di motori, eliche, ecc.
10. - Premi per il caso di interrotto collaudo.
11. - Premi collaudo velivoli di serie riparati.
12. - Premi per la rideterminazione delle caratteristiche.
13. - Indennità minima di volo garantita.
14. - Arbitrato.
Art. 8. - Aumenti periodici.
Art. 9. - Tredicesima mensilità.
Art. 10. - Indennità di trasferta e di missione.
Art. 11. - Trasferimenti.
Art. 12. - Alloggio.
Art. 13. - Congedo per matrimonio.
Art. 14. - Indumenti di volo e bagaglio.
Art. 15. - Orario di servizio. Giorni festivi. Riposo settimanale.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Benemerenze aviatorie.
Art. 18. - Servizio militare.
Art. 19. - Trattamento di malattia.
a) Malattia contratta per causa di servizio

b) Malattia contratta non per causa di servizio
Art. 20. - Assicurazioni infortuni.
Art. 21. - Previdenza.
Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 23. - Preavviso ed indennità di licenziamento.
Art. 24. - Dimissioni.
Art. 25. - Cessione o trasformazione dell’Azienda.
Art. 26. - Certificato di lavoro.
Art. 27. - Disposizioni generali.
Art. 28. - Disposizioni speciali.
Art. 29. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti collaudatori dipendenti da imprese di costruzioni aeronautiche, 22 maggio 1953

In Milano, tra l'Associazione Imprese Aeronautiche [...] per le Imprese associate, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e il Sindacato Nazionale Naviganti della Gente dell’Aria [...] nonché il Sindacato Nazionale Gente dell’Aria [...] con l’assistenza [...] della Cisl [...] e l’Uil [...]; è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i piloti collaudatori dipendenti da Imprese di costruzioni aeronautiche.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 4. - Mansioni e dipendenze.
Il Capo pilota collaudatore ed il pilota collaudatore saranno alle dirette dipendenze della persona designata dalla Direzione della Ditta ed avranno i seguenti doveri:
а) l’esecuzione di voli di esigenza tecnica, di preparazione e di esibizione di apparecchi di serie;
b) l’esecuzione di messa a punto, collaudo e presentazione ufficiale al committente di apparecchi prototipi e di tipi modificati;
c) l’esecuzione di voli di preparazione al collaudo e di messa a punto e collaudo di apparecchi di serie;
d) l’esecuzione di voli di preparazione al collaudo e di messa a punto e di collaudo di apparecchi riparati;
e) l’esecuzione di passaggio di apparecchi ai clienti;
f) trasporti e consegne in volo;
g) esecuzione di gare, raids, primati, ecc.
h) collaborazione con la dirigenza in ciò che ha relazione con o compiti sopra elencati.

Art. 7. - Indennità di volo.
Per le mansioni di cui alle lettere a) ed h) dell’art. 4 non spetterà al pilota collaudatore alcuna indennità.
1. - Premio collaudo prototipo.
Per il collaudo di un velivolo prototipo - e s’intende per tale il primo esemplare di un velivolo di originale progettazione che, per le sue particolarità architettoniche o per le sue caratteristiche aero- dinamiche o per la tecnica costruttiva adottata, si differenzi da ogni altro velivolo già costruito dalla ditta - il premio non potrà essere inferiore a 40 volte il premio P che spetterebbe - in base al successivo comma 6) - per il collaudo dello stesso velivolo se fosse di serie.
In detto premio di collaudo saranno comprese tutte le prestazioni del pilota collaudatore a cominciare dalle operazioni di messa a punto sino a quelle di omologazione, esclusione fatta soltanto delle prestazioni riguardanti l’effettuazione delle prove di cui al successivo comma 5), le quali saranno pagate a parte nella misura prescritta dal comma 5) stesso.

2. - Premio collaudo velivolo prototipo derivato.
Per velivolo prototipo derivato s’intende:
a) il velivolo nel quale siano stati radicalmente modificati - rispetto al prototipo omologato - l’ala o la fusoliera o gli impennaggi, oppure siano stati aumentati il carico alare o la potenza di almeno il 25 per cento. Per tale velivolo il premio di collaudo sarà uguale al 60 per cento di quello spettante per il collaudo del prototipo dal quale il velivolo stesso deriva;
b) il velivolo derivato, secondo i requisiti di cui al punto a), da un prototipo che non abbia effettuato - in tutto od in parte - le prove di omologazione. Per tale velivolo il premio di collaudo sarà concordato di volta in volta e sarà compreso tra il 60 per cento e il 100 per cento del premio del prototipo dal quale il velivolo stesso deriva e ciò a seconda del numero delle prove che il prototipo avrà fatto al momento della interruzione dei voli di collaudo.

3.- Premio collaudo del primo velivolo di serie riprodotta su licenza.
Per il collaudo del primo velivolo di una serie riprodotta su licenza spetterà un premio pari a 4 volte il premio P spettante per il corrispondente velivolo di serie.

4. - Premio di omologazione di un velivolo per uso civile già omologato per uso militare, o viceversa.
Per l’omologazione di un velivolo ad uso civile già omologato ad uso militare, o viceversa, sarà corrisposto un premio pari a 8 volte il premio di collaudo P che spetterebbe, in base al successivo comma 6), per il collaudo dello stesso velivolo se fosse di serie.

5. - Premio collaudo per prove conseguenti a modifiche.
Per l’effettuazione delle seguenti prove richieste in conseguenza di modifiche interessanti la parte statica o dinamica del velivolo, saranno corrisposti - relativamente soltanto al primo esemplare modificato rispetto al tipo di velivolo da cui deriva - i sovrapremi indicati a fianco di ciascuna prova:

per le prove di stallo prescritte l’omologazione

3P

(Tale sovrapremio non va corrisposto per il velivolo che nel corso delle prove di omologazione supera la prova di vite).

per le prove di vite prescritte per l’omologazione

4P

 

per le prove di decollo con un motore in meno prescritte per l’omologazione

2P

 

per tutti i voli relativi alla ricerca del numero di Mach critico di un velivolo a reazione

4P

 

per tutti i voli relativi alla ricerca del numero di Mach critico di un velivolo a razzo, le parti concorderanno di volta in volta il relativo premio.

 

 

per le prove di affondata prescritte per l’omologazione

4 yP

(y rappresenta il coefficiente incremento della velocità massima richiesta).

(Per prova di affondata s’intende il raggiungimento in picchiata di una velocità superiore di almeno il 20% di quella massima orizzontale per velivoli plurimotori da trasporto passeggeri e merci e turismo; di almeno il 30 % per velivoli di allenamento, scuola, acrobazia, caccia e simili). .
I. sovrapremi di cui sopra sì intendono per velivoli modificati come detto sopra, derivati da un tipo di velivolo che ha eseguito le prove suddette.
Qualora un tipo di velivolo, sia esso prototipo o derivato di serie o modificato venga assoggettato per la prima volta alle prove suddette, i sovrapremi di cui sopra dovranno essere raddoppiati.

6. - Premi di collaudo velivoli di serie.
Per il collaudo di ogni velivolo di serie, di cui sia già stato collaudato il prototipo o il prototipo derivato, spetterà una indennità computata colla seguente formula.
P=A x F (1+ƩK)
....omissis...

Per il collaudo, cioè, di velivoli eccedenti i valori suddetti, l’indennità dovrà essere stabilita di comune accordo tra le due parti.
Nella formula stessa K assumerà valori diversi da 0 solo nei seguenti casi:
K = 0,2 qualora il velivolo di serie per il quale si determina il premio di collaudo appartenga alla categoria «anfibi»;
K = 0,1 qualora il collaudo del velivolo di serie richieda prove di volo notturno.
I premi calcolati mediante questa formula coprono integralmente l’ammontare totale delle indennità da corrispondersi per il complesso delle prove contrattualmente richieste per il velivolo di serie: messa a punto, collaudo, accettazione.

7. - Dati da prendersi in considerazione per la determinazione dei premi.
Agli effetti del calcolo delle indennità di cui sopra, le velocità, le quote ed il numero di Mach vengono determinati in base ai dati contrattuali di compravendita del velivolo da collaudare, o, in mancanza di questi, in base ai dati di progetto.

8.
a) Premi per voli di dimostrazione e di esibizione.

Per i voli di dimostrazione e di esibizione, ivi comprese le eventuali acrobazie, sarà corrisposto un premio solo nel caso che vengano ordinati in territorio estero; tale premio sarà pari a metà di quello spettante per il collaudo del velivolo di serie.

b) Premi per voli istruzione a doppio comando.
Per i voli d’istruzione a doppio comando, necessari per il passaggio di velivoli a clienti piloti, ivi comprese le eventuali acrobazie, sarà corrisposto un premio pari ad un terzo di quello spettante per il collaudo del velivolo di serie.

c) Premi per voli trasporto.
Per i voli di trasporto e di trasferimento fuori collaudo effettuati su qualsiasi tipo di velivolo (prototipo, derivato, di serie, ecc.) verrà pagata un’indennità in ragione di L. 40 per chilometro volato. Detti voli, se limitati ad un percorso di km. 50, non verranno indennizzati. Per i voli medesimi, se effettuati all’estero, le indennità saranno aumentate del 50 % per ogni chilometro volato su territorio estero.
I chilometri da considerarsi sono quelli risultanti dalle carte geografiche seguendo, in linea retta, le rotte obbligate, maggiorati del
10 %.

d) Premi per voli di consumo e di autonomia.
I voli per prove di consumo e di autonomia, se ordinati oltre un raggio di 200 chilometri, saranno pagati in base alle indennità di cui alla precedente lettera c).

e) Premi per gare, raids, primati, ecc.
Per l’esecuzione di voli per gare, raids, primati, record, raduni, concorsi, ecc. le indennità saranno di volta in volta stabilite tra le parti,

9. - Premi per omologazione in volo di motori, eliche, ecc.
Per l’omologazione in volo di motori o di eliche già omologati al banco, o di parti ausiliarie del motore o del velivolo, sempreché trattisi di organi fondamentali interessanti la parte statica o dinamica del velivolo (motori, eliche, radiatori, ecc.), nonché per l’omologazione in volo di nuovi tipi di carburanti e di lubrificanti, sarà corrisposto, per ogni ora di volo con un minimo di ora e con l’arrotondamento a mezz’ora dell’ulteriore frazione di ora, un premio pari ad un quarto del premio spettante per il collaudo di serie sul quale viene effettuato il volo.
Tale premio sarà corrisposto anche nel caso che l’omologazione non venga perfezionata non per fatto o per colpa del pilota interessato.

10. - Premi per il caso di interrotto collaudo.
In caso di iniziato ed interrotto collaudo non per colpa del pilota, il premio sarà commisurato alla valutazione del lavoro compiuto.
Le indennità relative al collaudo dei prototipi dovranno essere liquidate secondo le seguenti misure:
a) il 40 % dopo il primo volo;
b) il 40 % dopo la messa a punto;
c) il 20 % dopo l’omologazione del velivolo.
In caso di infortunio mortale, dovrà essere corrisposto l’intero premio.

11. - Premi collaudo velivoli di serie riparati.
Per il collaudo di velivoli di serie riparali spetta il 90 % dell’indennità corrisposta per il collaudo di velivoli di serie nuovi, se i collaudi siano eseguiti per ditte adibite alla costruzione ed insieme alla riparazione di velivoli.
Le indennità stesse saranno corrisposte al 100 % se i collaudi siano eseguiti per ditte adibite alla sola riparazione di velivoli o in luoghi tecnicamente disagiati.

12. - Premi per la rideterminazione delle caratteristiche.
L’effettuazione di prove su velivoli di serie, ivi compresa la prova di autonomia, per la rideterminazione o la verifica delle caratteristiche contrattuali richieste (prove di lotto o di gruppo) sarà così retribuita:
4 P, per l’effettuazione di tutte le prove di volo considerate normali;
1 P, per l’effettuazione di ciascuna delle seguenti prove speciali:
а) stallo e vite;
b) decollo con un motore in meno;
c) controllo del numero di Mach critico;
d) affondata;
e) plafond pratico;
f) velocità minima contrattualmente richiesta.

13. - Indennità minima di volo garantita.
L’impresa garantisce al pilota collaudatore un minimo mensile di indennità di volo di L. 70.000, con possibilità di conguaglio annuale salvo che tale minimo non sia stato raggiunto per fatto o per colpa del pilota interessato.
Per il computo dell’indennità sostituiva di preavviso e di licenziamento, vale quanto è detto all’art. 23.

14. - Arbitrato.
Ove abbiano a verificarsi dissensi nelle pattuizioni singole per i collaudi dei prototipi e per altre particolari prestazioni fra datori di lavoro e piloti collaudatori, essi dissensi verranno esaminati, per una eventuale soluzione conciliativa, dell’Associazione Imprese Aeronautiche insieme alle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori. Nei casi di non conciliazione del dissenso, la questione verrà devoluta ad un collegio arbitrale costituito da due Membri nominati rispettivamente dalle parti interessate e da un Presidente nominato di comune accordo dai due predetti Membri e in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale della giurisdizione ove ha sede lo stabilimento.

Art. 14. - Indumenti di volo e bagaglio.
La ditta metterà a disposizione di ciascun pilota collaudatore il necessario equipaggiamento di volo.
[...]

Art. 15. - Orario di servizio. Giorni festivi. Riposo settimanale.
L’orario di servizio per i piloti collaudatori sarà in relazione alle esigenze di volo e di lavoro.
L’orario di volo non dovrà superare le 6 ore giornaliere, salvo il caso di voli speciali che esigano una ininterrotta superiore durata.
[...]

Art. 19. - Trattamento di malattia.
a) Malattia contratta per causa di servizio:

[...]
Nel caso di malattia contratta per causa di servizio che provochi il ritiro del brevetto aeronautico da parte dell’istituto medico-legale per l’aeronautica, il pilota ha diritto al normale trattamento di licenziamento e la Ditta s’impegna di dare all’interessato una occupazione a terra nella stessa Azienda in relazione alle capacità del medesimo.
[...]

b) Malattia contratta non per causa di servizio:
[...]
Per le prestazioni dovute al pilota a norma del presente articolo, le Imprese provvederanno all’assicurazione malattia presso le Casse Marittime Infortuni e Malattia, oppure, ove consentito, presso diversi organismi assistenziali.

Art. 20. - Assicurazioni infortuni.
L’assicurazione dei piloti collaudatori sarà effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni.
L’assicurazione contempla:
a) caso di morte: capitale L. 20.000.000;
b) caso di invalidità permanente assoluta: capitale L. 20.000.000;
c) caso di invalidità generica aeronautica: capitale L. 10.000.000;
d) caso di invalidità temporanea: L. 4.000 giornaliere.
[...]
Nel caso in cui il pilota, reso inabile ad esercitare il servizio di volo a seguito di un infortunio occorso in servizio, venga privato del brevetto aeronautico ed abbia diritto a percepire una indennità inferiore al 75 % del capitale assicurato per invalidità permanente assoluta, la Ditta si impegna ad assumerlo in una occupazione a terra in relazione alla capacità del medesimo.
[...]

Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Il pilota ha l’obbligo di volare secondo le prescrizioni della Direzione della Azienda e dovrà dedicare in modo esclusivo la propria attività alle mansioni cui è preposto.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) rimprovero;
2) la multa sino al massimo di L. 5.000 per le mancanze che non abbiano carattere di gravità;
3) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino al massimo di 15 giorni, in caso di mancanze gravi;
4) il licenziamento senza indennità, nel caso di mancanza così grave che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
La sospensione di cui al n. 3 si. può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto dei numeri 1° e 2°.
[...]

Art. 28. - Disposizioni speciali.
Le Aziende si impegnano di dare al pilota collaudatore non riconosciuto idoneo al servizio di volo in seguito a visite psicofisiologiche, la preferenza in caso di assunzione per un posto a terra in relazione alle attitudini del pilota stesso.
[...]