Tipologia: CCNL
Data firma: 4 febbraio 1946
Validità: 01.01.1946 - 28.02.1947
Parti: Feniel-Confindustria e Fidae-Cgil
Settori: Servizi, Aziende elettriche private

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Lavori promiscui.
Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 6. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 9. - Lavoro straordinario feriale - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 10. - Scelta del personale.
Art. 11. - Assenze - Permessi e brevi congedi.
Art. 12. - Aspettativa.
Art. 13. - Tutela della maternità.
Art. 14. - Malattie ed infortuni sul lavoro.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Servizio militare.
Art. 17. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 18. - Trasferte e rimborsi spese.
Art. 19. - Categorie di assegnazione del personale.
Art. 20. - Minimi di stipendio e paga - Indennità di contingenza.
Art. 21. - Determinazione dello stipendio o paga dei lavoratori in servizio alla data 1° ottobre 1945.
Art. 22. - Determinazione della paga oraria e dello stipendio orario.
Art. 23. - Comunicazione della categoria.
Art. 24. - Tredicesima mensilità.
Art. 25. - Aumenti biennali.
Art. 26. - Indennità varie.
• Indennità istruzione figli.
• Indennità alta montagna.
• Indennità di bicicletta.
• Indennità testimoni.
• Indennità rischio.
• Indennità impiegati con prestazione normale di 48 ore settimanali.
• Indennità macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi.
• Indennità di zona malarica.
Art. 27. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
a) Alloggio.
b) Vestiario.
c) Energia elettrica.
• Disposizioni comuni.
Art. 28. - Preavviso.
Art. 29. - Trattamento di quiescenza dei lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento.
Art. 30. - Dimissioni.
Art. 31. - Indennità in caso di morte.
Art. 32. - Infortuni.
Art. 33. - Previdenza.
Art. 34. - Doveri del lavoratore.
Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 36. - Certificato di lavoro.
Art. 37. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 38. - Norme aziendali.
Art. 39. - Inscindibilità del contratto e sostituzione di precedenti trattamenti.
Art. 40. - Domande di compensi.
Art. 41. - Cassa assistenza di malattia.
Art. 42. - Commissioni interne.
Art. 43. - Commissione paritetica interpretativa.
Art. 44. - Decorrenza e durata.
Appendice al contratto collettivo per i lavoratori delle maggiori aziende elettriche italiane
Premessa
Appalti
Assunzione (Art. 3)
Orario di lavoro (Art. 7)
Giorni festivi e riposo settimanale (Art. 8)
Malattie ed infortuni (Art. 14)
Traslochi e trasferimenti (Art. 17)
Categorie (Art. 19)
Minimi di stipendio e paga - Indennità di contingenza (Art. 20)
Determinazione dello stipendio o paga dei lavoratori in servizio alla data del 1° ottobre 1945 (Art. 21)
Aumenti periodici (Art. 25)
Indennità varie (Art. 26)
• Indennità istruzione figli
• Indennità macchine fatturatrici, ecc.
Alloggio, vestiario, energia elettrica (Art. 27)
Trattamento di quiescenza (Art. 29)
Cassa Assistenza Malattia (Art. 41)
Commissione paritetica interpretativa (Art. 43)
Assegno assorbibile
Garanzia transitoria
Indennità località sinistrate dalla guerra
Trattamento di quiescenza

Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati e gli operai delle maggiori aziende elettriche italiane, 4 febbraio 1946

Tra la Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) [...] e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (Fidae) [...] con l’assistenza rispettivamente dei rappresentanti della Confindustria [...] e della Cgil [...] sono state concluse le trattative condotte per la stipulazione del contratto collettivo per i lavoratori delle maggiori aziende elettriche italiane dalle Delegazioni regionali composte, per parte industriale: [...] Associazione Imprese Elettriche del Piemonte, [...] Associazione Imprese Elettriche Lombarde, Trentine, Emiliane, [...]Associazione Ligure Imprese Elettriche, [...] Associazione Imprese Elettriche Veneto Adriatiche, [...] Associazione Imprese Elettriche Toscane, [...] Associazione Imprese Elettriche Centro Italia, [...] Associazione Imprese Elettriche Meridionali[...] Società Generale Elettrica della Sicilia, [...] Società Elettrica Sarda e, per parte dei lavoratori: [...] Delegazione Fidae del Piemonte, [...] Delegazione Fidae della Lombardia e del Trentino, [...] Delegazione Fidae del Veneto, [...] Delegazione Fidae dell’Emilia, [...] Delegazione Fidae della Toscana, [...] Delegazione Fidae della Liguria, [...]Delegazione Fidae Italia Centrale, [...] Delegazione Fidae della Campania, [...] Delegazione Fidae delle Puglie, [...] Delegazione Fidae della Calabria, [...] Delegazione Fidae della Lucania, [...] Delegazione Fidae della Sicilia, [...] Delegazione Fidae della Sardegna.
Dalle parti è stato stipulato quanto segue:
1) è approvato il contratto collettivo di lavoro, con relativa appendice, allegata al presente verbale;
2) il suddetto contratto collettivo ha effetto tra ogni singola Società sottoelencata ed i propri impiegati ed operai di cui al primo comma dell’art. 1 del contratto stesso:
Società Idroelettrica Piemonte - Società Piemonte Centrale - Società Elettrica Val di Susa - Società Cogne Impianti Elettrici - Società Cartiere Burgo - Società Edison - Società Dinamo - Società Verbanese di Elettricità - Società Vizzola - Società Trentina di Elettricità - Società Industriale Trentina - Società Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - Società Montecatini - Società Ovesticino - Società Esticino - Società Idroelettrica Comacina - Società Orobia - Società Elettrica Bresciana - Società Emiliana Esercizi Elettrici - Società Prealpina - Azienda Elettrica Crespi & C. - Società Elettrica Piacentina - Società Cieli - Società Officine Elettriche Genovesi - Società Saies - Società Adriatica di Elettricità - Società Elettrica Venezia Giulia - Società Friulana di Elettricità - Società Elettrica Trevigiana - Società Bellunese per l’industria Elettrica - Società Elettrica Interprovinciale - Società Elettrica Romagnola - Società Idroelettrica Alto Savio - 'Società Bolognese di Elettricità - Società Elettrica del Ponale - Società Selt Valdarno - Società Marchigiana - Società Elettrica dell'Elba - Società Forze Idrauliche Appennino Centrale - Società Romana di Elettricità - Società Terni - Società Unione Esercizi Elettrici - Società Meridionale di Elettricità - Società Elettrica della Campania - Società Generale Pugliese dì Elettricità - Società Lucana per Imprese Idroelettriche - Società Elettrica delle Calabrie - Società Generale Elettrica della Sicilia - Società Elettrica Sarda;
3) Le Federazioni stipulanti concorderanno il regolamento per la previdenza, il quale formerà parte integrante del contratto allegato al presente verbale;
4) le Federazioni stipulanti concorderanno il regolamento delle Casse Mutue Aziendali per l’assistenza dì Malattia, il quale formerà parte integrante del contratto allegato al presente verbale.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende indicate al punto 2° del verbale premesso e i lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, non aventi diritto alla qualifica di dirigente.
Il presente contratto non si applica:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali ecc.) sono affidati incarichi elio non richiedano esclusività e continuità di prestazione a favore della azienda stessa, cosicché sia eventualmente possibile alle persone stesse esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all’Azienda;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale e transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria.
I lavoratori di cui alla lettera b), qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l’assegnazione a detti servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente contratto, conseguono il diritto alla applicazione del contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi.

Art. 2. - Lavori promiscui.
Il lavoratore disciplinato dal presente contratto può essere destinato a prestare la sua opera, in via complementare o temporanea, per lavori che l’Azienda compia per altra industria o azienda, ferma restando la sola applicazione del presente contratto.

Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
L’Azienda può. per mezzo del proprio medico di fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per accertare la costituzione fisica e l’idoneità specifica per il lavoro al quale viene assegnato.

Art. 6. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti né peggioramento economico, né mutamento sostanziale nella sua posizione.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La distribuzione delle ore di lavoro viene stabilita dalla Azienda con ordini di servizio o individualmente.
La durata normale della prestazione, salvo le deroghe ed eccezioni di legge, è fissata in ore 48 settimanali per gli operai e per gli Impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai ed in ore 42 settimanali per gli altri impiegati.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
a) cinquantadue ore settimanali per gli uscieri e fattorini;
b) cinquantasei ore settimanali, anche in turno trisettimanale, per i guardiadighe, guardiaprese, guardiacanali e gli addetti a centraline e cabine che lavorano a turno;
c) sessanta ore settimanali per i custodi, guardiani diurni e notturni, autisti di vettura e simili.
I guardiadighe, guardiaprese, guardiacanali, guardialinee, sorveglianti di centrali e cabine e, in genere, i lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non prede- terminabili, ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito. Ove ne derivi per il lavoratore un maggior onere, gli viene concessa una adeguata indennità.
[...]

Art. 8. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
In caso di modificazione dei turni di riposo, il lavoratore devo essere informato entro il secondo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso; in difetto di che, il lavoratore - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ha diritto ad una maggiorazione del 50% sullo stipendio (o paga).
Qualora peraltro il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo [...]

Art. 9. - Lavoro straordinario feriale - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
1) Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre le varie durate di lavoro di cui all’art. 7 del presente contratto.
[...]
3) Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore fra le ore 20 e le 6.
[...]
Ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, viene corrisposta una indennità pari all’8% dello stipendio o paga.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno che non sia stato ordinato dall’Azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno senza giustificati motivi di impedimento.

Art. 13. - Tutela della maternità.
Premesso che nelle Aziende elettriche il personale operaio femminile è di numero estremamente ridotto, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, l’Azienda in tale evenienza, conserva il posto alla lavoratrice per un periodò di 6 mesi corrispondendole la retribuzione durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisca per atti di previdenza a tale titolo.
[...]

Art. 14. - Malattie ed infortuni sul lavoro.
[...]
È anche in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
[...]

Art. 15. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa e tacita alle ferie né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 26. - Indennità varie.
Indennità alta montagna.

Quando il dipendente venga trasferito per motivi di lavoro in località particolarmente disagiate (per altitudine e lontananza di località abitate), l’Azienda corrisponde un’equa indennità da concordarsi fra le parti.

Indennità macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi.
Ai lavoratori addetti con continuità a macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi, in quanto ne derivi lavoro gravoso, viene corrisposta una speciale indennità.

Indennità di zona malarica.
Viene corrisposta una indennità di L. 300 mensili ai lavoratori comandati a svolgere permanentemente il lavoro in località malariche e precisamente nelle zone determinate dalle competenti autorità in relazione all’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero degli Interni.

Art. 27. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
b) Vestiario.

L’Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia. La dotazione sarà personale per gli impiegati tecnici ché svolgono il lavoro in analoghe condizioni.
Terrà in dotazione inoltre le soprascarpe di gomma per i lavoratori che debbono lavorare in zone paludose o simili.
L’Azienda fornirà gratuitamente tute e camici a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
Fornirà anche gratuitamente le scarpe di montagna ai guardiafili che svolgano la loro attività in zone di montagna.
[...]

Art. 32. - Infortuni.
Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all’obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l’Azienda deve provvedere all’assicurazione per morte e invalidità permanente conseguente a infortuni sul lavoro limitatamente ai lavoratori tecnici ed agli amministrativi che siano esposti agli stessi rischi dei tecnici. Le indennità assicurate in caso di morte o di invalidità permanente corrisponderanno rispettivamente a 5 o 6 stipendi annui.
La presente disposizione cesserà di avere vigore quando l’assicurazione di legge sarà estesa anche a questi lavoratori.

Art. 34. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda;
[...]
d) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività, che deve essere interamente acquisita dall’Azienda;
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
[...]
Deve infine sottoporsi, a richiesta dell’Azienda, a visita medica, da parte di sanitari di fiducia dell’Azienda stessa.

Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni ed eccezionalmente per il maggior tempo che si rendesse necessario per gli accertamenti relativi alla mancanza col massimo di 30 giorni;
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento senza preavviso e con indennità;
g) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggior punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposti delle lettere a) b) c).
Il licenziamento senza preavviso e con indennità si può applicare nei confronti del dipendente colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di cui alla lettera g) si può applicare per mancanze più gravi di quelle previste dalla lettera f).
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 38. - Norme aziendali.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’Azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti al dipendente dal presente contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 42. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono o saranno quelli scaturenti dagli accordi che a regolazione della materia sono stati o saranno stipulati per la generalità del settore industriale tra la Confederazione Generale dell’industria italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Art. 43. - Commissione paritetica interpretativa.
Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione e applicazione del presente contratto saranno definite da una commissione paritetica di dieci membri, cinque dei quali nominati dalla Federazione Nazionale Imprese Elettriche e gli altri cinque dalla Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche che si sceglierà' un Presidente o, in caso di disaccordo, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte d’Appello di Roma.
Tale Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

Appendice al contratto collettivo per i lavoratori delle maggiori aziende elettriche italiane
Premessa

All’inizio delle trattative per la stipulazione del presente contratto, I rappresentanti dei lavoratori chiesero che i rapporti di lavoro sia por gli impiegati che per gli operai appartenenti alle stesse fossero stabiliti con un’unica regolamentazione, insistendo su tale pregiudiziale alla quale attribuivano un prevalente valore ideologico e sociale in relazione alle particolari caratteristiche in cui si svolge il lavoro della loro categoria.
I rappresentanti delle Aziende elettriche, preso atto della dichiarazione fatta dalla rappresentanza dei lavoratoci che, per le particolari condizioni in cui si svolge la prestazione degli operai elettrici differenziandosi da quella degli operai degli altri settori industriali poteva consentire la trattativa unica della regolamentazione generale per tutti i dipendenti, nonché della dichiarazione della rappresentanza stessa che ciò non costituiva precedente per gli altri suaccennati settori, accedettero con alcune riserve alla richiesta in tal senso avanzata dalla detta rappresentanza.

Appalti
I rappresentanti delle Aziende non hanno potuto consentire alla richiesta dei rappresentanti dei lavoratori tendente a limitare, in merito alla concessione di appalti di servizi il potere discrezionale delle Aziende: ma, rendendosi conto dei motivi informatori della richiesta stessa, dichiarano che in occasione delle decisioni di tali appalti ter-ranno nel debito conto le considerazioni che sono state espresse nel corso della discussione.
I rappresentanti dei lavoratori riconoscono l’impossibilità di regolamentare la materia in sede di contratto collettivo e si dichiarano soddisfatti delle assicurazioni avute, alla cui garanzia presiede lo spirito di reciproca leale comprensione emerso nel corso delle discussioni.

Orario di lavoro (Art. 7)
I rappresentanti dei lavoratori dichiarano che essi, compresi delle considerazioni emerse nel corso della discussione, accettano l’orario fissato nel contratto in corso di stipulazione solo per le speciali contingenze attuali e per dimostrare il senso di responsabilità che li guida di fronte alle prevalenti necessità della ricostruzione del Paese.
Essi si riservano quindi di ripresentare la loro richiesta di riduzione degli orari di lavoro quando tali speciali contingenze verranno a cessare.

Giorni festivi e riposo settimanale (Art. 8)
I rappresentanti delle Aziende dichiarano che, compatibilmente con le esigenze del servizio, terranno conto della raccomandazione loro avanzata perché nei turni di riposo venga compreso un certo numero di domeniche.

Malattie ed infortuni (Art. 14)
Nel caso in cui, a seguito di malattia professionale o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore un’incapacità permanente parziale non superiore al 50 %, l’Azienda compatibilmente con le sue possibilità, cercherà di mantenere in servizio il lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni.

Traslochi e trasferimenti (Art. 17)
I rappresentanti dei lavoratori raccomandano all’Azienda, nel caso di trasferimenti in luoghi disagiati e diversi da quello di origine, di effettuare un equo avvicendamento tra il personale.
La rappresentanza industriale prende atto della raccomandazione e si riserva di tenerne debito conto, compatibilmente con le necessità del servizio.

Indennità varie (Art. 26)
Indennità macchine fatturatrici, ecc.

Tale indennità non si applica nei casi in cui il lavoro sia prevalentemente pagato a cottimo.

Commissione paritetica interpretativa (Art. 43)
Le parti stipulanti si impegnano di riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla Commissione paritetica di cui all’art. 43.
I membri di detta Commissione dovranno essere tutti scelti fra coloro che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del presente contratto e qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno dei componenti di detta Commissione si trovasse nella impossibilità di assolvere il compito assegnatogli la parte che lo ha designato provvederà alla sostituzione entro quindici giorni dalla dichiarata impossibilità restando inteso che anche il sostituto sia scelto, da ciascuna delle parti, tra coloro che hanno partecipato alle trattative.
La Commissione che deciderà con la presenza minima di sei membri oltre il Presidente e sempre con rappresentanza paritaria delle due Federazioni, stabilirà essa stessa le norme del suo funzionamento.