Categoria: 2011
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Tipologia: Contratto integrativo regionale
Data firma: 15 settembre 2011
Validità: 01.01.2011-30.12.2014
Parti: Associazioni Regionali delle cooperative di Pesca (Lega Pesca, Federcopesca, Agci-Agrital) e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca Puglia
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima, Puglia, Cooperative
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Premessa
Art. l - Definizione del contratto
Art. 2 - Commissione Locale della Pesca marittima
Art. 3 - Applicazione decreti legislativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 4 - Rappresentanze e diritti sindacali
Art. 5 - Delegato di bordo
Art. 6 - Retribuzione
Art. 7 - Indennità a bordo
• Indennità di ghiaccio
• Indennità di cucina
• Indennità di riparazioni reti a bordo
• Indennità di mansioni per funzione di Timoniere
Art. 8 - Nuova qualifica
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Permessi e licenze
Art. 11 - Festività - Riposo settimanale
Art. 12 - Riposo giornaliero
Art. 13 - Cassa Integrazione guadagni
Art. 14 - Tabelle di armamento per la sicurezza della vita in mare
Art. 15 - Commissione di conciliazione per le controversie di lavoro
Art. 16 - Riscossione deleghe sindacali
Art. 17 - Interpretazione autentica delle norme contrattuali
Art. 18 - Formazione
Art. 19 - Condizioni di miglior favore
Art. 20 - Ente bilaterale

Contratto integrativo della Pesca per gli addetti imbarcati dalle cooperative di Pesca Regione Puglia

Il giorno 15 settembre 2011, presso la sede della Lega Pesca di Puglia, tra le: Associazioni Regionali delle cooperative di Pesca, rappresentate da: [...] - Lega Pesca [...] - Federcopesca [...] - Agci-Agrital e la Fai Cisl Puglia [...], Flai Cgil Puglia [...], Uila Pesca Puglia [...]
Hanno definito e sottoscritto il seguente Contratto Integrativo della Pesca per gli imbarcati delle cooperative di pesca, di Puglia in armonia con le materie demandate dalla Contrattazione nazionale

Premessa
Le parti così costituite convengono sul ruolo insostituibile delle cooperative della Pesca nel governo del settore. Le cooperative della pesca rappresentano infatti un elemento di coesione delle imprese e dei lavoratori della pesca indispensabile in questa difficile fase di ristrutturazione del settore innestata sia dalla entrata in vigore della nuova e complessa regolamentazione comunitaria, sia della necessità di affrontare le problematiche legate ad una gestione sostenibile delle risorse del mare. Le parti pertanto si impegnano a svolgere tutte le azioni necessarie a salvaguardare il ruolo delle cooperative della Pesca, ad accrescere la loro funzione, quale elemento e riferimento di “ legalità del settore”.
In questo contesto riteniamo indispensabile ed improcrastinabile la costruzione di un nuovo modello di relazioni sindacali a partire dal territorio con una contrattazione decentrata che nell’ambito delle materie demandate dal CCNL, introduca nuove e più avanzate relazioni industriali, un salario equo per tutti i membri degli equipaggi, nuovi strumenti di tutele e sostegno ed integrazione del reddito degli addetti, quali premesse indispensabili anche all’avvio di un vero ricambio generazionale che consenta l’accesso ai giovani a questo settore.
La coesistenza tra innovazione e arretratezza, tra legalità e illegalità, tra sviluppo sostenibile e sfruttamento delle risorse primarie cominciano a determinare duri contraccolpi a tutta la filiera ittica.
Per questi motivi consideriamo positivamente la ricerca di strumenti nuovi di organizzazione del comparto, a partire dalla costituzione del Distretto Produttivo ittico nella Regione Puglia recentemente approvato dalla Regione Puglia ai sensi della legge 23.
In tale direzione positive relazioni sindacali tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sostenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, possono svolgere un ruolo importante utile ad individuare sia i punti critici del settore sia le opportunità di sviluppo supportate da una sempre maggiore attenzione che i consumatori hanno per la produzione mediterranea di qualità. Innovazione tecnologica delle imbarcazioni e delle tecniche di utilizzo del prodotto, utilizzo di fonti energetiche alternative, professionalità dei lavoratori, produttiva e positiva sinergia delle politiche pubbliche sono fattori di forza da utilizzare senza tentennamenti per dare maggiore competitività alla filiera all’interno di una politica di rispetto dell’ambente e di uno sviluppo sostenibile.
Positive relazioni sindacali sono fondamentali anche in relazione alle problematiche della sicurezza del lavoro a bordo e della prevenzione degli infortuni.
Inoltre, alla luce di quanto discusso in questi ultimi mesi al tavolo di confronto aperto con il Governo e degli impegni assunti di riformare e completare il processo avviato con la introduzione di nuovi ammortizzatori sociali nel settore, riteniamo non più procrastinabile una riforma del sistema contributivo previdenziale e assistenziale a partire dalla estensione della CIGO, in grado di dare risposte e certezze alle migliaia di lavoratori dipendenti che hanno investito il loro futuro in questo settore.
In questo quadro riteniamo importante la proposta di costituzione presso le marinerie delle commissioni paritetiche in grado di rapportarsi con le istituzioni locali e regionali al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli addetti.
Le parti stabiliscono di incontrarsi ogni 3 mesi per verificare la giusta applicazione del presente accordo anche alla luce del lavoro svolto dalla commissione paritetica istituita tra le parti a livello nazionale.
Le parti in riferimento al CCNL sottoscritto il 28.07.2010 e all’accordo sindacale nazionale del 14 Luglio 2011 che ha prorogato al 31.12.2011 la norma di condizionalità concordano che il presente CIRL avrà efficacia fino al 31.12.2011, qualora non vengano definite quanto in essa prescritte e concordate.

Art. l - Definizione del contratto
Il presente contratto integrativo regolamenta il personale imbarcato sui motopescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo con base di armamento nei compartimenti marittimi pugliesi, per le parti contrattuali che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il ’Personale imbarcato dalle cooperative di pesca” vigente demanda al secondo livello di contrattazione.
Il presente contratto fa parte integrante ed inscindibile del suddetto CCNL cui rimanda per tutto quanto qui non espressamente previsto .

Art. 2 - Commissione Locale della Pesca marittima
Le parti concordano la costituzione a livello Regionale presso la sede della Lega Pesca Puglia della “commissione paritetica ” con il compito di verificare le norme contrattuali e di relazionarsi con le istituzioni locali e regionali al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli addetti e sviluppo del settore.
Faranno parte della suddetta Commissione, in forma paritetica, i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente C.I.
Le parti si impegnano a comunicare i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CIRL. Il numero dei componenti è fissato nel numero di 6 effettivi e 6 supplenti.

Art. 3 - Applicazione decreti legislativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro
Il settore viene attualmente regolamentato dai decreti legislativi 271/99 e 298/99 e successive modificazioni. Le parti si impegnano a profondere qualsiasi sforzo per l’applicazione
delle predette normative, ivi comprese le disposizioni che saranno rese operative successivamente alla data di stipula del presente CIRL e che demandano alla competenza territoriale la loro applicazione.
Alle RLS o RLST di cui all’art. 9 del CCNL del 20.5.2009 in aggiunta alle ore di permesso retribuito già previste, saranno concesse ulteriori 8 ore di permesso retribuito per l’espletamento delle proprie funzioni.
Ai lavoratori, saranno forniti a totale carico degli armatori adeguati mezzi di protezione antinfortunistica, quali ad es. guanti, stivali, impermeabili ecc.
Le parti si incontreranno a livello aziendale e/o di marineria su richiesta di una delle parti per definire le tipologie dei materiali antinfortunistici.

Art. 4 - Rappresentanze e diritti sindacali
Le OO.SS Fai-Cisl, F!ai-Cgil ed Uila Pesca, firmatarie del presente CIRL tutte le volte che si pongono le esigenze, possono tenere a bordo dei pescherecci assemblee con l’equipaggio anche allo scopo di controllare l’esatta applicazione delle norme contrattuali, nella misura di ore 6 annuali aggiuntive a quelle vigenti rivenienti da leggi e dal CCNL.
Fermo restante quanto previsto dalla legge 300/70 in materia di RSA e RSU, nelle aziende che hanno equipaggi distribuiti su più barche saranno eletti i rappresentanti sindacali di interbarca titolari dei vari diritti rivenienti dalla legge 300/70 e dalla contrattazione collettiva di settore.

Art. 5 - Delegato di bordo
L’equipaggio può avvalersi della RSA o RSU, eletta dallo stesso, al fine della determinazione della “Parte.
Il delegato o in sua mancanza un componente l’equipaggio, in caso di controversia sulla determinazione della “Parte”, potrà avvalersi della collaborazione, se lo riterrà opportuno, delle OO.SS. firmatarie del presente CIRL.

Art. 7 - Indennità a bordo
Le parti stabiliscono che ai marittimi imbarcati, l’armatore corrisponderà le seguenti indennità.

Indennità di ghiaccio;
essa sarà corrisposta alle due persone che verranno adibite alla sistemazione del pescato all’interno dei locali di conservazione dello stesso, l’importo sarà pari ad Euro 5.00 ( cinque) pro capite per ogni giornata del strasbordo.

Indennità di cucina;
tale indennità sarà corrisposta all’addetto che durante la bordata verrà impiegato in lavori di pulizia dei locali adibiti alla mensa ed al lavaggio delle stoviglie. L’importo di tale indennità è determinato in euro 5.00 ( cinque) per ogni giornata di trasbordo.

Indennità di riparazioni reti a bordo;
a tutto il personale che verrà impiegato durante le bordate per tale attività sarà corrisposta una indennità di Euro 100.00 ( Cento) mensili.

Art. 8 - Nuova qualifica
In osservanza all’art. 22 del CCNL, con il presente articolo si istituisce la nuova qualifica del “marinaio polifunzionale”, fermo restando le norme che regolano il codice della navigazione.
Questa nuova figura viene riconosciuta tra le parti come intermedia tra il capo servizio ed il marinaio semplice. Qualora non si addiviene alla individuazione di tale nuova figura nell’ambito
dei rinnovo del presente Integrativo le parti demanderanno alla sua individuazione entro 3 mesi alla commissione Regionale paritetica.

Art. 9 - Ferie
Fermo restando quanto previsto dall’art. 32 del CCNL, compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione, e con le esigenze generali del codice della navigazione, per casi ed esigenze particolari (nascita, matrimonio, decesso di un parente con stretto vincolo di parentela), si concorda di trovare una modalità di fruizione delle ferie spettanti, in deroga agli usi e alle consuetudini locali ed in conformità all’art. 10 dlgs n. 66/2003 e successive modifiche. [...]

Art. 11 - Festività - Riposo settimanale
Le giornate festive e di riposo settimanale trascorse a bordo, spettanti all’equipaggio, saranno godute sotto forma di riposo compensativo retribuito ad ogni trasbordo. Nel modo seguente:
Costiera locale entro 6 miglia e ravvicinata entro 20 miglia
Poiché questa attività di pesca prevede il rientro nella stessa giornata od al massimo nelle 48 ore successive all’uscita, il riposo compensativo dovrà essere goduto nei termini di 8 giorni nell’arco di un mese.
Il periodo di attività della pesca si estende alle giornate di sabato e domenica in presenza di eventi atmosferici avversi durante l’arco della settimana, garantendo ai lavoratori il riposo compensativo cosi come disciplinato nel primo comma.
Pesca del gambero rosso di profondità
Per la specificità della tipologia di pesca del gambero di profondità e della organizzazione della attività lavorativa, sarà possibile articolare l’orario di lavoro settimanale in maniera multi periodale, garantendo il riposo settimanale a fine campagna cosi come disciplinato:
La durata della bordata non può superare tre trasbordi compreso quello di rientro.
Il trasbordo può essere superiore ad una settimana.
A fine trasbordo l’equipaggio avrà diritto al riposo compensativo che deve comprendere le giornate di riposo del sabato, domenica e festivi (trascorsi in mare), nella misura di sei giorni per una campagna di pesca articolata su tre settimane e di 8 giorni se articolati su 4 settimane, fermo restante il recupero del riposo compensativo retribuito per le festività infrasettimanali trascorse a bordo.

Art. 12 - Riposo giornaliero
Il capitano con il delegato dell’equipaggio regolerà l’attività di bordo tale da garantire un adeguato riposo a tutti i componenti dell’equipaggio, giusto quanto previsto dall’art. 18 D.lgs. n. 66/2003 e dall’avviso comune sui criteri di recezione della Direttiva UE 93/104 in materia di orario di lavoro.

Art. 14 - Tabelle di armamento per la sicurezza della vita in mare
In conformità all’art. 8 del CCNL vigente, per ogni tipo di nave da pesca, ad eccezione di quelle adibite alla pesca costiera locale di cui alla lettera A dell’art. l del suddetto CCNL, che non siano impegnate in attività di pesca, il numero del personale di bordo non può mai essere inferiore a quelle concordate o da concordarsi presso le competenti autorità marittime.

Art. 15 - Commissione di conciliazione per le controversie di lavoro
Viene istituita, nel rispetto delle attuali norme contrattuali, la commissione di conciliazione locale con sede presso Lega Pesca Puglia. A tale commissione, che ha il compito di esperire in sede contrattuale il tentativo sindacale di conciliazione, le parti possono rivolgersi per il tentativo sindacale di conciliazione.
La commissione è costituita da 6 componenti, in maniera paritetica dai soggetti firmatari del presente contratto.
Il rinnovo della commissione avverrà ogni quattro anni.

Art. 17 - Interpretazione autentica delle norme contrattuali
Ogni controversia insorgente in merito all’interpretazione del contenuto delle norme di questo CI potrà essere sollevata da una delle parti contraenti.
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimento, la commissione paritetica di cui all’art. 16 , dovrà esaminare la questione ed esitarla entro 15 giorni dalla prima seduta dell’organismo.
La commissione si riunirà, in via ordinaria, presso la sede della Lega Pesca Puglia.

Art. 18 - Formazione
Le parti si incontreranno, almeno una volta all’anno, per un esame dei fabbisogni formativi del settore al fine di procedere ad una comune programmazione della formazione.

Art. 20 - Ente bilaterale
Al livello Regionale sarà costituito l’ente bilaterale del settore pesca con i compiti già previsti a livello nazionale per le competenze di carattere territoriale.
A quanto già previsto in materia di formazione e informazione, sarà a cura dell’ente bilaterale la stampa del contratto integrativo e la consegna ai lavoratori a titolo di assistenza contrattuale.
Il fondo contrattuale sarà alimentato nella misura dello 0,20 della retribuzione mensile convenzionale Inps per ogni lavoratore e sarà ad integrale carico dell’azienda. Il versamento avverrà utilizzando il modello DM10, previa apposita convenzione con l’Inps.
Le parti si impegnano a rincontrarsi entro 60 giorni dalla firma del presente contratto integrativo per stabilire il regolamento e lo statuto dell’ente bilaterale sulle materie espressamente previste e demandate dal CCNL e dal Contratto integrativo.
L’ente bilaterale sarà costituito in maniera paritetica in numero di 6 componenti comprensivi di tutte le parti firmatarie del presente contratto integrativo e che nullo è una sua eventuale costituzione che ne escluda una delle parti.