Categoria: 2011
Visite: 7046

Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 27 dicembre 2011
Validità: 01.07.2011 - 30.06.2013
Parti: Confindustria Macerata e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Industria, Macerata
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

  Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - EVR (Elemento variabile della retribuzione)
Art. 3 - Premio una tantum
• Una tantum imprese
• Una tantum lavoratori
Art. 4 - Ape (Anzianità Professionale Edile) e norma premiale
Art. 5 - Mutualizzazione ex art. 18 vigente CCNL
Art. 6 - Istituzione aliquota lavori usuranti
Art. 7 - Malattia: carenza contrattuale
Art. 8 - Indennità di eccezionale disagio per lavori eseguiti in galleria
Art. 9 - CIGO Apprendisti - Attuazione dell’art. 92 (allegato 33) del CCNL edili industria del 18.06.2008.
Art. 10 - Indennità sostitutiva di mensa, trasferta, pasto
Art. 11 - Mensa
Art. 12 - Formazione Professionale
Art. 13 - Prevedi
Art. 14 - Igiene ed ambiente di lavoro
Art. 15 - Apprendistato
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Ferie
  Art. 18 - Indennità territoriale di settore, premio di produzione ed EET (elemento economico territoriale)
Art. 19 - Indennità per lavori di alta montagna
Art. 20 - Indennità di turno
Art. 21 - Reperibilità
Art. 22 - Diritti sindacali
Art. 23 - Prestazioni extracontrattuali cassa edile
Art. 24 - Deposito
Nota a verbale
Dichiarazione congiunta
Verbale di accordo 30 giugno 2011
1) APE (anzianità professionale edile)
2) Mutualizzazione ex art. 18 vigente CCNL
3) Istituzione aliquota lavori usuranti
4) Malattia: carenza contrattuale
5) Indennità di eccezionale disagio per lavori eseguiti in galleria
6) CIGO apprendisti - Attuazione dell’art. 92 (allegato 33) del CCNL edili industria del 18.06.2008.
7) Modifica art. 10 CIPL 9.10.2007: Trasferta, indennità sostitutiva di mensa, pasto
8) Modifica art. 11 CIPL 9.10.2007: Mensa
9) Validità, durata ed EVR

Accordo per il rinnovo del contratto integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18.06.2008, rinnovato il 19.04.2010, per i lavoratori edili ed affini della provincia di Macerata

In data 27 dicembre 2011, presso la sede di Confindustria Macerata, tra Confindustria Macerata, rappresentata dal Presidente della sezione provinciale costruttori edili Ance [...] e da ulteriori due rappresentanti della categoria [...] assistiti dai [...] funzionari di Confindustria Macerata[...], la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno - Feneal - Uil [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini Filca - Cisl [...], la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, delle Industrie Affini ed Estrattive, Fillea - Cgil [...], viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo dell’accordo di rinnovo del CCNL del 18 giugno 2008, sottoscritto il 19 aprile 2010, da valere in tutto il territorio della Provincia di Macerata, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli operai e gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati.

Art. 8 - Indennità di eccezionale disagio per lavori eseguiti in galleria
Viene confermato, per la durata prevista dall'art. 1, quanto già stabilito e sottoscritto nei verbale di accordo territoriale del 30.06.2011.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di eccezionale disagio descritte dall’art. 20, gruppo B del vigente CCNL Edili Industria, si stabiliscono le seguenti maggiorazioni:
Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km dall’imbocco
- da 1 a 3 Km 18%
- da 3 a 4 Km 20%
- da 4 a 5 Km 24%
in relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.
Indennità per presenza di acqua in galleria: 12%
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i 5 Km dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Art. 11 - Mensa
Nel caso di cantieri di accesso particolarmente disagevoli l’imprenditore è tenuto su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili e ad attrezzare un locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l’imprenditore è tenuto a mettere a disposizione anche un cuoco.
Ove non sia possibile l’attuazione di quanto sopra, l’operaio ha diritto al pasto o all’indennità sostitutiva di mensa [...]

Art. 12 - Formazione Professionale
Le sottoscritte parti, nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di una adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.
In tale ambito, le sottoscritte parti si impegnano a proporre la costituzione di un coordinamento tecnico tra le Scuole Edili regionali che, su mandato delle parti sociali, consenta il pieno sviluppo delle politiche formative e del lavoro, in attuazione delle indicazioni del CCNL e del Formedil.

Art. 14 - Igiene ed ambiente di lavoro
È intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle modifiche normative di legge in materia di igiene ed ambiente di lavoro.
Nella fattispecie i cantieri dovranno essere provvisti di spogliatoio, refettorio, servizi igienici, ecc. previsti dall’art. 85 del CCNL 18.06.2008.
Inoltre, ogni anno, il datore di lavoro fornirà due tute da lavoro, una per il periodo estivo e l’altra per il periodo invernale ed idonee calzature antinfortunistiche.

Art. 15 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata da norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni dell’art. 92 del vigente CCNL.

Art. 16 - Orario di lavoro
In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del CCNL 18.06.2008 e fermo restando, agli effetti legali, l’orario di lavoro stabilito dalle norme di legge, con le eccezioni e le deroghe relative, l’orario normale contrattuale settimanale viene fissato in 40 ore di media annua.
Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie e saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui all’art. 19 del vigente CCNL, ad eccezione delle ore di recupero previste dall’art. 10 dello stesso contratto.

Art. 19 - Indennità per lavori di alta montagna
L’indennità per lavori eseguiti in alta montagna, di cui all’art. 23 del vigente CCNL, è dovuta per lavori effettuati sopra gli 800 metri sul livello del mare [...].

Art. 21 - Reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile, di norma previo preavviso di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di lavoratori, dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
li lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
Nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di reperibilità, assuma 1 comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento, non sarà riconosciuta l’indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui all’articolo 99 del CCNL 18.06.2008.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà coinvolgere più di sei giorni continuativi.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno ai lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, [...]
Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.

Art. 22 - Diritti sindacali
In deroga all’art. 104, lett. b), del CCNL 18.06.2008, nelle aziende o cantieri con almeno 5 lavoratori dipendenti, gli stessi hanno diritto a riunirsi in assemblea per la trattazione delle materie previste dallo stesso articolo durante l’orario di lavoro nei limiti di 5 ore annue retribuite.

Dichiarazione congiunta
Ance è Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil della Provincia di Macerata ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, anche come elemento di qualificazione delle imprese e di miglioramento delle condizioni di lavoro.
Le parti ritengono necessario avviare un confronto per dare concreta attuazione dell’allegato 12 del CCNL edili industria del 19/04/2010, al fine di definire un sistema articolato di rappresentanza dei lavoratori della sicurezza, coerente con il D.Lgs. 81/2008.
Tale confronto dovrà concludersi entro 90 giorni dalla stipula del presente CPPL.

Verbale di accordo 30 giugno 2011
In data 30 giugno 2011, presso la sede di Confindustria Macerata tra Confindustria Macerata, rappresentata dal Presidente Ance Macerata [...] assistiti dai [...] funzionari di Confindustria Macerata [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili affini e del legno - Feneal - Uil [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e affini - Filca - Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive - Fillea - Cgil [...]
[...]

5) Indennità di eccezionale disagio per lavori eseguiti in galleria
Agli operai che lavorano nelle condizioni di eccezionale disagio descritte dall’art. 20, gruppo B del vigente CCNL Edili Industria, si stabiliscono le seguenti maggiorazioni:
Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km dall'imbocco
- da 1 a 3 Km 18%
- da 3 a 4 Km 20%
- da 4 a 5 Km 24%
In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.
Indennità per presenza di acqua in galleria: 12%
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i 5 Km dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

8) Modifica art. 11 CIPL 9.10.2007: Mensa
Nel caso di cantieri di accesso particolarmente disagiato, l'imprenditore è tenuto, su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili nonché ad attrezzare un locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l'imprenditore è tenuto a mettere a disposizione anche un cuoco.
Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra, l'operaio ha diritto al pasto o all'indennità sostitutiva di mensa, con gli importi definiti nella tabella di cui all'art. 10, purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore.
[...]