Regione Valle D'Aosta
Deliberazione 23 settembre 2011, n. 2186.
Approvazione di criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della L.R. 31/2001 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative a favore della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale), in sostituzione di quelli approvati con DGR n. 2827 del 16 ottobre 2009.
(B.U.R. 2 novembre 2011, n. 45)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis
delibera
1. di revocare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31, e successive modificazioni, approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2827, del 16 ottobre 2009;
2. di approvare nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17 bis della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31, e successive modificazioni, nel testo allegato alla presente deliberazione;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta. Valle d’Aosta legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 e successive modificazioni. “Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale”.

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 9, 12, 15 E 17bis

1. Soggetti Beneficiari
Possono accedere ai contributi di cui alla l.r. 31/2001 le piccole e medie imprese con unità locali ubicate in Valle d’Aosta e che operano in Valle d’Aosta nei settori dell’industria, dell’artigianato, della ricettività turistica, del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi.
Non possono essere concessi contributi a favore di imprese:
− che svolgono attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
− che sono attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
− che sono attive nel settore della produzione primaria dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato;
− che sono attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato nei seguenti casi:
− quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
− quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari;
− che sono attive nei settori carbonifero, dell’industria siderurgica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche;
− che sono in difficoltà.
È ammessa a contributo la sola attività svolta in Valle d’Aosta.

1.1. Definizione di piccola e media impresa
Secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 214, del 9 agosto 2008, cui si rimanda e di cui di seguito, per comodità, si riporta un estratto delle disposizioni, sono considerate:
– piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
– medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Ai fini del presente articolo, i dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso.
Nel caso in cui un’impresa modifichi la propria dimensione portandosi al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o delle soglie finanziarie suddette, essa perde o acquisisce la qualifica di media o piccola impresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
Nel caso di imprese di nuova costituzione, i dati sono oggetto di una stima in buona fede.
Il numero di effettivi dell’impresa corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA), cioè al numero di persone occupate a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai dipendenti, dalle persone che lavorano per l’impresa in posizione subordinata e per la legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa, dai proprietari gestori, dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti e gli studenti con contratti di formazione non rientrano negli effettivi.
Per le imprese autonome i dati vengono dedotti dai conti dell’impresa.
Si definiscono imprese autonome quelle che non sono identificabili come imprese associate o collegate.
Per le imprese associate o collegate i dati sono determinati sulla base dei conti consolidati, aggregando, in modo proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata tra le due), i dati relativi alle imprese di cui l’impresa è associata situate immediatamente a monte e a valle e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali è collegata, con le modalità descritte nell’allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 .
Si definiscono imprese associate tutte le imprese non identificabili come imprese collegate e tali per cui un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme ad altre imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle). Un’impresa si definisce autonoma anche se viene superata la soglia del 25% se sono presenti le seguenti categorie di investitori, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l’impresa in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008:
– società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (business angels) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
– università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
– investitori istituzionali;
– enti locali autonomi aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
Si definiscono imprese collegate quelle per cui:
– un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra impresa;
– un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
– un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o di una clausola dello statuto di quest’ultima;
– un’impresa, azionista o socia di un’altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto di un’altra.
Si presume che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui all’ottavo capoverso non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese si considerano collegate anche quando sussiste una delle relazioni indicate nel presente articolo tramite una o più imprese, o tramite gli investitori sopraccitati, o tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto esercitando le loro attività o parte delle loro attività nello stesso mercato o su mercati contigui.
Un’impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da organismi collettivi pubblici o enti pubblici, salvo i casi sopra riportati.

2. Cumulabilità
Gli aiuti previsti dalla legge non sono cumulabili con altri aiuti di Stato previsti da norme regionali, statali o comunitarie.

3. Presentazione delle domande
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate prima dell’avvio delle iniziative cui le stesse si riferiscono alla Direzione assistenza imprese, ricerca, qualità e formazione professionale dell’Assessorato attività produttive della Regione Valle d’Aosta – di seguito “struttura competente” – piazza della Repubblica, 15, Aosta.
Le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda non verranno ammesse a contributo.
Nelle domande il richiedente è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non rientrare tra coloro che hanno un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

4. Procedimenti amministrativi
La struttura competente, ricevuta la domanda di contributo ai sensi degli articoli 9, 12, 15 o 17bis, effettua, entro 60 giorni, l’istruttoria tecnico-amministrativa e predispone, entro i 30 giorni successivi, il provvedimento dirigenziale di concessione o, entro i 60 giorni successivi, il provvedimento dirigenziale di diniego del contributo.
Al termine degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15, 17bis, la struttura competente, ricevuta la relazione consuntiva relativa al progetto approvato, effettua l’istruttoria tecnico-amministrativa entro 60 giorni e dispone, entro i successivi 30 giorni, l’erogazione del contributo.
Nel caso in cui il contributo erogabile sulla base del consuntivo delle spese sostenute sia superiore rispetto a quello concesso, la struttura competente dispone l’erogazione del contributo nei limiti dell’importo concesso.

5. Controlli
La struttura competente svolge i controlli, anche per mezzo di visite presso l’azienda, per effettuare l’istruttoria tecnico-amministrativa, per verificare la conformità degli interventi al progetto presentato e per verificare il mantenimento nel tempo del sistema di gestione ammesso a finanziamento.

6. Erogazione dei contributi
I contributi vengono erogati a intervento concluso, sulla base della documentazione delle spese sostenute debitamente quietanzata, prodotta in originale alla struttura competente, che provvederà a restituirla, previa apposizione di apposito timbro, dopo l’erogazione del contributo.

7. Intensità di aiuto
Il contributo è determinato applicando alle singole voci di spesa le percentuali fissate dal regolamento comunitario (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 214, del 9 agosto 2008.
Alle iniziative delle piccole e medie imprese localizzate nei comuni della Valle d’Aosta inclusi nella carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007- 2013 [Aosta (solo le sezioni censuarie: 80, 82, 83, 86, 87, 120-122, 124, 133, 134, 199, 204, 208, 250, 271), Arnad (solo le sezioni censuarie: 1-5, 10, 11, 13-15, 17), Bard, Brissogne, CHAMPDEPRAZ (solo le sezioni censuarie: 2, 6, 12- 16, 18, 19, 21, 22, 24-26, 28, 32-37), Châtillon (solo le sezioni censuarie: 5, 16, 17, 20, 30, 33, 34, 38), Donnas (solo le sezioni censuarie: 8-11, 13, 14, 25, 27, 28, 30, 32-35, 38-40, 42), Fénis (solo le sezioni censuarie: 15-21), Hône (solo la sezione censuaria: 2), Issime (solo le sezioni censuarie: 2, 3, 7-11), Issogne (solo le sezioni censuarie: 1, 4-6, 8, 12-16, 19, 20), Pollein (solo le sezioni censuarie: 11-18, 20), Pont-Saint-Martin (solo le sezioni censuarie: 5, 6, 11, 22), Saint-Marcel (solo le sezioni censuarie: 13, 15), Verrès (solo le sezioni censuarie: 3, 10, 15, 20, 30)], per le spese relative agli investimenti, al posto delle intensità di aiuto agli investimenti indicate negli articoli 9.2.3., 10.2.3., 11.2.3., 12.2.3. (pari al 10% per le medie imprese ed al 20% per le piccole imprese), ai sensi dell’art. 13 del reg. (CE) n. 800/2008 si applicano le seguenti:
a) 20% per gli investimenti delle medie imprese;
b) 30% per gli investimenti delle piccole imprese.
Le intensità relative agli investimenti di cui al comma precedente si applicano a condizione che l’investimento sia conservato nel territorio ammesso agli aiuti per un periodo di almeno 5 anni.

8. Criteri generali di ammissibilità dei costi
Per l’erogazione del contributo, le spese saranno considerate soltanto se effettivamente sostenute e pagate, con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale.
Il costo orario del personale dipendente dovrà essere determinato con le seguenti modalità:
– sulla base della retribuzione effettiva mensile lorda (comprensiva di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie) secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa, per ogni persona impiegata nel progetto;
– ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie;
– per il personale senza diritti di compenso per straordinari non potranno essere indicate, per ogni giorno, più ore di quante siano stabilite nell’orario di lavoro.
Le spese di trasferta dovranno essere esposte a piè di lista e documentate mediante l’esibizione dei relativi giustificativi.
Il rimborso forfetario delle stesse non sarà pertanto ammesso a finanziamento.

9. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 9 sistemi di gestione per la qualità
L’azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l’introduzione di metodologie e sistemi di gestione per la qualità, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:
a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell’introduzione di sistemi di gestione per la qualità conformi alle norme EN ISO 9000, CEI EN 45000, ISO 17000, ISO/TS 16949, o similari;
b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione per la qualità, conformi alle norme EN ISO 9000, CEI EN 45000, ISO 17000, ISO/TS 16949, o similari;
c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità alle norme EN ISO 9000, CEI EN 45000, ISO 17000, ISO/TS 16949, o similari;
d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità per i primi tre anni dopo la certificazione;
e) concessione di contributi per la certificazione della conformità a norme nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali.
I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento del medesimo e della sua ricertificazione. I contributi non sono concessi nel caso in cui la certificazione del sistema di gestione sia necessaria in seguito a prescrizioni di legge.

9.1. Incentivi finanziari per la realizzazione di studi di valutazione
In attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, che definiscano, partendo dall’analisi della reale situazione aziendale, l’opportunità, i costi, i benefici dell’introduzione di un sistema di gestione per la qualità e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

9.1.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 9, c. 1, lettera a)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.
La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione dell’intervento, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.
Qualora all’intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione per la qualità, sarà erogata un’ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

9.1.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 9, c. 1, lettera a)
Sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne, il cui importo dovrà essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non dovrà eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l’impresa. Tali spese dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

9.1.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 9, c. 1, lettera a)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze esterne la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

9.2. Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di gestione per la qualità
In attuazione dell’articolo 9 comma 1 lettera b) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione per la qualità, intesi come l’adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.
La conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

9.2.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 9, c. 1, lettera b)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.
La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale qualità in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del sistema di della gestione per la qualità aziendale da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell’attestato di certificazione.

9.2.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 9, c. 1, lettera b)
Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:
a) consulenze esterne riguardanti l’attuazione del sistema qualità.
Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l’impresa, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli.
I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la qualità e dovranno essere utilizzati per la gestione della qualità.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
c) formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.
Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto nel sistema di gestione per la qualità, interne o esterne all’azienda.
In particolare:
c1) le spese per la formazione del personale dipendente dell’azienda presso formatori esterni all’azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte a pié di lista e documentate mediante l’esibizione dei relativi giustificativi;
c2) le spese per l’intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.;
c3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il costo del personale dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.
Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all’interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte dalla struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell’elenco degli allievi.
d) interventi di laboratori esterni.
Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo qualità, indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la qualità. L’intervento dovrà essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.
Le spese ammissibili per l’acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici, per la gestione del sistema di gestione per la qualità.
La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..
Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l’impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.
f) acquisto di norme tecniche.
Le spese ammissibili per l’acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi per l’acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di gestione per la qualità.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

9.2.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 9, c. 1, lettera b)
Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:
a) consulenze esterne: 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008);
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
c) formazione del personale dipendente:
1) per le piccole imprese: 45% (ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 35% (ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) n. 800/2008);
d) interventi di laboratori esterni: 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008);
e) acquisizione di programmi:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
f) acquisto di norme tecniche:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 30.000 euro per impresa.
9.3. Incentivi finanziari per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità
In attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione per la qualità.
I contributi sono concessi a fronte di spese per il rilascio della certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di gestione per la qualità alle norme.

9.3.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 9, c. 1, lettera c)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
La certificazione del sistema di gestione per la qualità dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.
Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dall’originale dell’attestato di certificazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente.
Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

9.3.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 9, c. 1, lettera c)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

9.3.3. Percentuali e massimali di contributo – art. 9, c. 1, lettera c)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente certificatore la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

9.4. Incentivi finanziari per il mantenimento della certificazione di sistemi di gestione per la qualità
In attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità per i primi tre anni dopo l’ottenimento della certificazione.

9.4.1. Modalità di presentazione delle domande – art. 9, c. 1, lettera d)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
Dopo l’effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dalla copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

9.4.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 9, c. 1, lettera d)
I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

9.4.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 9, c. 1, lettera d)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente certificatore la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 3.000 euro per impresa ed in ragione di ogni anno.

9.5. Incentivi finanziari per la certificazione di prodotti
In attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera e) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare la conformità di prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie e internazionali.
La certificazione di prodotti aziendali è intesa come ottenimento di un marchio, nazionale o internazionale, attestante la conformità dei prodotti stessi a normative nazionali, comunitarie o internazionali.
La certificazione di prodotto non deve riguardare interventi resisi necessari in seguito a prescrizioni di legge.

9.5.1 Modalità di presentazione delle domande - art. 9, c. 1, lettera e)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.
La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegato, in visione, l’originale della certificazione conseguita.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

9.5.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 9, c. 1, lettera e)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per:
a) interventi di laboratori esterni;
b) interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

9.5.3. Percentuali e massimali di contributo – art. 9, c. 1, lettera e)
Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:
a) interventi di laboratori esterni: 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008);
b) interventi di organismi di certificazione: 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

10. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 12 - sistemi di gestione ambientale
L’azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l’introduzione di metodologie e sistemi di gestione ambientale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:
a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell’introduzione di sistemi di gestione ambientale conformi alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS, o similari;
b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale, conformi alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS, o similari;
c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale alle norme EN ISO 14000 o per la prima registrazione della dichiarazione ambientale conforme al regolamento EMAS, o similari;
d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione o per la conferma della dichiarazione ambientale dei sistemi di gestione ambientale peri primi tre anni dopo la certificazione o la registrazione;
e) concessione di contributi per la certificazione della conformità a norme nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali che ne garantiscano la qualità ecologica;
I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento del medesimo e della sua ricertificazione. I contributi non sono concessi nel caso in cui la certificazione del sistema di gestione sia necessaria in seguito a prescrizioni di legge.

10.1 Incentivi finanziari per la realizzazione di studi di valutazione
In attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, che definiscano, partendo dall’analisi della reale situazione aziendale, l’opportunità, i costi, i benefici dell’introduzione di un sistema di gestione ambientale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

10.1.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 12, c. 1, lettera a)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.
La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione dell’intervento, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.
Qualora all’intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione ambientale sarà erogata un’ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema o ad avvenuta registrazione della dichiarazione ambientale convalidata.

10.1.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 12, c. 1, lettera a)
Sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne, il cui importo dovrà essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non dovrà eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l’impresa. Tali spese dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

10.1.3. Percentuali e massimali di contributo – art. 12, c. 1, lettera a)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze esterne la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

10.2. Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale
In attuazione dell’articolo 12 comma 1 lettera b) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione ambientale, intesi come l’adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.
La conformità del sistema di gestione ambientale alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

10.2.1 Modalità di presentazione delle domande – art. 12, c. 1, lettera b)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.
La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia della documentazione del sistema ambientale, in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità o la registrazione della dichiarazione ambientale convalidata del sistema di gestione ambientale da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell’attestato di certificazione o della registrazione della dichiarazione ambientale.

10.2.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 12, c. 1, lettera b)
Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:
a) consulenze esterne riguardanti l’attuazione del sistema ambientale.
Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l’impresa, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli.
I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione ambientale e dovranno essere utilizzati per il sistema di gestione ambientale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
c) acquisto di apparecchiature per la riduzione dell’inquinamento.
I beni, che dovranno permettere una riduzione dell’inquinamento oltre ai limiti previsti dalle norme vigenti, dovranno essere presenti in azienda e dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione ambientale.
Il loro costo sarà ammesso a contributo per il solo sovracosto necessario per superare il livello di tutela ambientale prescritta dalle norme.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
d) formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.
Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto nel sistema di ambientale, interne o esterne all’azienda.
In particolare:
d1) le spese per la formazione del personale dipendente dell’azienda presso formatori esterni all’azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..
Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte a piè di lista e documentate mediante l’esibizione dei relativi giustificativi;
d2) le spese per l’intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.;
d3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il costo del personale dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.
Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all’interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte dalla struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell’elenco degli allievi.
e) interventi di laboratori esterni.
Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo ambientale, indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione ambientale. L’intervento dovrà essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..
f) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.
Le spese ammissibili per l’acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici, per la gestione del sistema di gestione ambientale.
La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..
Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l’impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.
g) acquisto di norme tecniche.
Le spese ammissibili per l’acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi per l’acquisto di documenti utili per la certificazione o registrazione del sistema di gestione ambientale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

10.2.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 12, c. 1, lettera b)
Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:
a) consulenze esterne: 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008);
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
c) acquisto di apparecchiature per la riduzione dell’inquinamento:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
d) formazione del personale dipendente:
1) per le piccole imprese: 45% (ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 35% (ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) n. 800/2008);
e) interventi di laboratori esterni: 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008);
f) acquisizione di programmi:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
g) acquisto di norme tecniche:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008). Il contributo non può comunque superare l’importo di 30.000 euro per impresa.

10.3. Incentivi finanziari per la certificazione o la registrazione di sistemi di gestione ambientale
In attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione ambientale o registrare la propria dichiarazione ambientale convalidata.
I contributi sono concessi a fronte di spese per il rilascio della certificazione o per la registrazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di gestione ambientale alle norme.

10.3.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 12, c. 1, lettera c)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
La certificazione del sistema di gestione ambientale o la registrazione della dichiarazione ambientale convalidata dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.
Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dall’originale dell’attestato di certificazione o di registrazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

10.3.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 12, c. 1, lettera c)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

10.3.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 12, c. 1, lettera c)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente certificatore la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

10.4. Incentivi finanziari per il mantenimento della certificazione di sistemi di gestione ambientale
In attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione o la registrazione del proprio sistema di gestione ambientale per i primi tre anni dopo l’ottenimento della certificazione o registrazione.

10.4.1. Modalità di presentazione delle domande – art. 12, c. 1, lettera d)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
Dopo l’effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

10.4.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 12, c. 1, lettera d)
I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

10.4.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 12, c. 1, lettera d)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente certificatore la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 3.000 euro per impresa ed in ragione di ogni anno.

10.5. Incentivi finanziari per la certificazione di prodotti
In attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera e) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare la conformità di prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie e internazionali che ne garantiscano la qualità ecologica, mediante l’ottenimento di un marchio.
La certificazione di prodotto non deve riguardare interventi resisi necessari in seguito a prescrizioni di legge.

10.5.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 12, c. 1, lettera e)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.
La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegato, in visione, l’originale della certificazione conseguita.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

10.5.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 12, c. 1, lettera e)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per:
a) interventi di laboratori esterni;
b) interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

10.5.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 12, c. 1, lettera e)
Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:
a) interventi di laboratori esterni: 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008);
b) interventi di organismi di certificazione: 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

11. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 15 - sistemi di gestione per la sicurezza
L’azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l’introduzione di metodologie e sistemi per gestire la sicurezza aziendale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:
a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell’introduzione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale conformi alle norme OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27000, BRC, IFS, o similari;
b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale, conformi alle norme OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27000, BRC, IFS, o similari;
c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale alle norme OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27000, BRC, IFS, o similari;
d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale per i primi tre anni dopo la certificazione.
I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento del medesimo e della sua ricertificazione. I contributi non sono concessi nel caso in cui la certificazione del sistema di gestione sia necessaria in seguito a prescrizioni di legge.

11.1. Incentivi finanziari per la realizzazione di studi di valutazione
In attuazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione che definiscano, partendo dall’analisi della reale situazione aziendale, l’opportunità, i costi, i benefici dell’introduzione di un sistema di gestione per la sicurezza aziendale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

11.1.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 15, c. 1, lettera a)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.
La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione dell’intervento, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.
Qualora all’intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione per la sicurezza aziendale sarà erogata un’ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

11.1.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 15, c. 1, lettera a)
Sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne, il cui importo dovrà essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non dovrà eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l’impresa. Tali spese dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

11.1.3. Percentuali e massimali di contributo – art. 15, c. 1, lettera a)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze esterne la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

11.2. Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale
In attuazione dell’articolo 15 comma 1 lettera b) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione per la sicurezza aziendale, intesi come l’adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.
La conformità del sistema di gestione per la sicurezza aziendale alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

11.2.1 Modalità di presentazione delle domande - art. 15, c. 1, lettera b)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.
La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale di sicurezza, in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del sistema di gestione per la sicurezza aziendale da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell’attestato di certificazione.

11.2.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 15, c. 1, lettera b)
Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:
a) consulenze esterne riguardanti l’attuazione del sistema di sicurezza aziendale.
Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l’impresa, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli.
I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la sicurezza aziendale e dovranno essere utilizzati per la gestione della sicurezza.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
c) formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.
Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto nel sistema di gestione per la sicurezza aziendale, interne o esterne all’azienda. In particolare:
c1) le spese per la formazione del personale dipendente dell’azienda presso formatori esterni all’azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte a pié di lista e documentate mediante l’esibizione dei relativi giustificativi;
c2) le spese per l’intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.;
c3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il costo del personale dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.
Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all’interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte dalla struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell’elenco degli allievi.
d) interventi di laboratori esterni.
Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo della sicurezza, indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la sicurezza aziendale. L’intervento dovrà essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.
Le spese ammissibili per l’acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici, per la gestione del sistema di gestione per la sicurezza aziendale.
La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l’impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.
f) acquisto di norme tecniche.
Le spese ammissibili per l’acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi per l’acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di gestione per la sicurezza aziendale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

11.2.3. Percentuali e massimali di contributo – art. 15, c. 1, lettera b)
Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:
a) consulenze esterne: 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008);
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
c) formazione del personale dipendente:
1) per le piccole imprese: 45% (ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 35% (ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) n. 800/2008);
d) interventi di laboratori esterni: 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008);
e) acquisizione di programmi:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
f) acquisto di norme tecniche:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 30.000 euro per impresa.

11.3. incentivi finanziari per la certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale
In attuazione dell’articolo 15, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi contributi alle imprese che in tendano certificare il proprio sistema di gestione per la sicurezza aziendale.
I contributi sono concessi a fronte di spese per il rilascio della certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale alle norme.

11.3.1. Modalità di presentazione delle domande – art. 15, c. 1, lettera c)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
La certificazione del sistema di gestione per la sicurezza aziendale dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.
Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dall’originale dell’attestato di certificazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente.
Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

11.3.2. Criteri di ammissibilità dei costi – art. 15, c. 1, lettera c)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

11.3.3. Percentuali e massimali di contributo – art. 15, c. 1, lettera c)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente certificatore la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

11.4. Incentivi finanziari per il mantenimento della certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale
In attuazione dell’articolo 15, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza aziendale per i primi tre anni dopo l’ottenimento della certificazione.

11.4.1. Modalità di presentazione delle domande – art. 15, c. 1, lettera d)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
Dopo l’effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

11.4.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 15, c. 1, lettera d)
I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

11.4.3. Percentuali e massimali di contributo – art. 15, c. 1, lettera d)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente certificatore la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 3.000 euro per impresa ed in ragione di ogni anno.

12. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 17bis - sistemi di gestione della responsabilità sociale
L’azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l’introduzione di metodologie e sistemi per gestire la responsabilità sociale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:
a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell’introduzione di sistemi di gestione della responsabilità sociale conformi alla norma SA 8000, o similari;
b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione della responsabilità sociale, conformi alla norma SA 8000, o similari;
c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale alla norma SA 8000, o similari;
d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione della responsabilità sociale per i primi tre anni dopo la certificazione.
I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento del medesimo e della sua ricertificazione. I contributi non sono concessi nel caso in cui la certificazione del sistema di gestione sia necessaria in seguito a prescrizioni di legge.

12.1 Incentivi finanziari per la realizzazione di studi di valutazione
In attuazione dell’articolo 17bis, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione che definiscano, partendo dall’analisi della reale situazione aziendale, l’opportunità, i costi, i benefici dell’introduzione di un sistema di gestione della responsabilità sociale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

12.1.1. Modalità di presentazione delle domande – art. 17bis, c. 1, lettera a)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa.
La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione dell’intervento, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.
Qualora all’intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione della responsabilità sociale sarà erogata un’ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

12.1.2. Criteri di ammissibilità dei costi – art. 17bis, c. 1, lettera a)
Sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne, il cui importo dovrà essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non dovrà eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l’impresa. Tali spese dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

12.1.3. Percentuali e massimali di contributo – art. 17bis, c. 1, lettera a)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze esterne la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

12.2. Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di gestione della responsabilità sociale
In attuazione dell’articolo 17bis comma 1 lettera b) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione della responsabilità sociale, intesi come l’adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalla norma di riferimento.
La conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

12.2.1 Modalità di presentazione delle domande – art. 17bis, c. 1, lettera b)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le previsioni di spesa. La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale della responsabilità sociale, in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell’attestato di certificazione.

12.2.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 17bis, c. 1, lettera b)
Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:
a) consulenze esterne riguardanti l’attuazione del sistema di gestione della responsabilità sociale.
Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l’impresa, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..
b) formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.
Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto nel sistema di gestione della responsabilità sociale, interne o esterne all’azienda. In particolare:
b1) le spese per la formazione del personale dipendente dell’azienda presso formatori esterni all’azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte a piè di lista e documentate mediante l’esibizione dei relativi giustificativi;
b2) le spese per l’intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.;
b3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il costo del personale dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.
Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all’interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte dalla struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell’elenco degli allievi.
c) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.
Le spese ammissibili per l’acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici, per la gestione del sistema di gestione della responsabilità sociale.
La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l’impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.
d) acquisto di norme tecniche.
Le spese ammissibili per l’acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi per l’acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

12.2.3. Percentuali e massimali di contributo – art. 17bis, c. 1, lettera b)
Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:
a) consulenze esterne: 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008);
b) formazione del personale dipendente:
1) per le piccole imprese: 45% (ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 35% (ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) n. 800/2008);
c) acquisizione di programmi:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
d) acquisto di norme tecniche:
1) per le piccole imprese: 20% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008);
2) per le medie imprese: 10% (ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 800/2008). Il contributo non può comunque superare l’importo di 30.000 euro per impresa.

12.3. Incentivi finanziari per la certificazione di sistemi di gestione della responsabilità sociale
In attuazione dell’articolo 17bis, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione della responsabilità sociale.
I contributi sono concessi a fronte di spese per il rilascio della certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale alle norme.

12.3.1. Modalità di presentazione delle domande – art. 17bis c. 1, lettera c)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
La certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.
Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dall’originale dell’attestato di certificazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente.
Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

12.3.2. Criteri di ammissibilità dei costi – art. 17bis, c. 1, lettera c)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

12.3.3. Percentuali e massimali di contributo – art. 17bis, c. 1, lettera c)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente certificatore la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

12.4. Incentivi finanziari per il mantenimento della certificazione di sistemi di gestione della responsabilità sociale
In attuazione dell’articolo 17bis, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione della responsabilità sociale per i primi tre anni dopo l’ottenimento della certificazione.

12.4.1. Modalità di presentazione delle domande – art. 17bis, c. 1, lettera d)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
Dopo l’effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

12.4.2. Criteri di ammissibilità dei costi – art. 17bis, c. 1, lettera d)
I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A..

12.4.3. Percentuali e massimali di contributo – art. 17bis, c. 1, lettera d)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente certificatore la percentuale del 50% (ai sensi dell’art. 26 del reg. (CE) n. 800/2008).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 3.000 euro per impresa ed in ragione di ogni anno.