Tipologia: CCNL
Data firma: 15 giugno 1953
Validità: 01.01.1953 - 31.12.1955
Parti: Feniel e Fidae, Flaei, Faile e Cisnal
Settori: Servizi, Aziende elettriche private

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Art. 2. - Lavori promiscui.
Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 9. - Scelta del personale.
Art. 10. - Assenze - Permessi e brevi congedi.
Art. 11. - Aspettativa.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Malattia - Infortuni sul lavoro.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Servizio militare.
Art. 16. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 17. - Rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento.
Art. 18. - Assegnazione del personale - Minimi di stipendio e paga - Indennità di contingenza.
Art. 19. - Determinazione del valore orario della paga, dello stipendio e della indennità di contingenza.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Aumenti biennali.
Art. 22. - Indennità varie.
• Indennità alta montagna.

• Indennità bicicletta.
• Indennità testimoni.
• Indennità rischio.
• Indennità impiegati con prestazione normale di 48 ore settimanali.
• Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi.
• Indennità sona malarica.
Art. 23. - Rimborso spese per istruzione figli.
Art. 24. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
a) Alloggio.
b) Vestiario.
c) Energia elettrica.
Art. 25. - Preavviso.
Art. 26. - Doveri del lavoratore.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Certificato di lavoro.
Art. 29. - Cessione e trasformazione di Azienda.
Art. 30. - Norme aziendali.
Art. 31. - Inscindibilità del Contratto.
Art. 32. - Domande di compensi.
Art. 33. - Cassa assistenza di malattia.
Art. 34. - Commissioni interne.
Art. 35. - Commissione Paritetica Interpretativa.
Art. 36. - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni aggiuntive.
1. - Istruzione, professionale
2. - Centrali in caverna
Trattamento di fine lavoro.
Dichiarazioni a verbale
Allegato A - Minimi di stipendio e paga in vigore dal 1« gennaio 1953 , per i lavoratori elettrici regolati dal contratto collettivo di lavoro, 15 giugno 1953
Accordo per la modifica della composizione della «Commissione Paritetica Interpretativa» di cui all’art. 35 del CCL del 15 giugno 1953, 28 maggio 1954
Accordo per l’applicazione ai lavoratori elettrici, regolati dal contratto collettivo di lavoro del 15 giugno 1953, dell’accordo interconfederale del 12 giugno 1954 sul conglobamento ed il riassetto zonale, 25 luglio 1954.
Accordo integrativo del contratto per il trattamento di fine lavoro del 5 febbraio 1949, 13 luglio 1949
Accordo per l’espletamento del referendum per la scelta del sistema di gestione aziendale o extra-aziendale dei conti di previdenza, 19 ottobre 1950
Accordo per l’esecuzione del referendum
Verbale della riunione conclusiva del comitato nazionale per il referendum (c.n.r.)

Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende elettriche italiane, 15 giugno 1953

La Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) [...], la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (Fidae) [...], la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei) [...], la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Elettrici (Faile) [...]
Addì 15 giugno 1953, tra la Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) [...] e la Federazione Lavoratori Elettrici Sindacati Nazionali Italiani (Cisnal) [...]
a conferma e conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di Aziende Elettriche Italiane stipulato il 31 gennaio 1948, prorogato con accordo interfederale del 24 giugno 1950 e scaduto il 31 dicembre 1952, nel darsi reciprocamente atto che il testo del nuovo Contratto è quello riportato in allegato al presente verbale e che il Contratto stesso è applicabile ai lavoratori che erano in servizio al 1° gennaio 1953 ed a quelli successivamente assunti, concordano inoltre quanto segue:
1) Maggiorazione delle percezioni per anzianità. [...]
2) Forfettizzazione dei benefici economici derivanti dal nuovo Contratto [...]

Il presente Contratto sostituisce quello stipulato il 31 gennaio 1948, prorogato con accordo interfederale del 24 giugno 1950 e scaduto il 31 dicembre 1952.
Esso va, quindi, automaticamente applicato al personale delle Aziende il cui rapporto di lavoro sia regolato al presente dal citato Contratto 31 gennaio 1948.
Per il personale delle medie e piccole Aziende il cui rapporto di lavoro sia attualmente regolato dal Contratto 31 gennaio 1948 modificato o adattato, o da pattuizioni diverse, le Federazioni si impegnano a curare - direttamente o tramite le rispettive Organizzazioni sindacali regionali di categoria - la regolamentazione dei rapporti di lavoro controversi. Tale impegno, peraltro, non intende né può pregiudicare in alcun modo gli interessi delle Parti che le Federazioni rappresentano.

Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Il presente Contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende di produzione, -trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e i lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi, per le Aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
Il presente Contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi
che non richiedano esclusività e continuità di prestazione a favore dell’Azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all’Azienda;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria. Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l’assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente Contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del Contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell’applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente Contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.
Dichiarazioni a verbale
1. - Applicabilità del Contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste.
- Si chiarisce che il presente Contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali; settori di importanza pari alle Aziende elettriche cui il presente Contratto si riferisce. 2. - Trattamento economico dei lavoratori assunti per i lavori straordinari. [...]

Art. 2. - Lavori promiscui.
Il lavoratore disciplinato dal presente Contratto può essere destinato a prestare la sua opera, in via complementare o temporanea, per lavori che l’Azienda compia per altra industria o Azienda; in tal caso ad esso spetta il solo trattamento complessivo dovuto ai lavoratori dell’Azienda cui egli appartiene.

Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
L’Azienda può, per mezzo di proprio medico di fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per accertarne la costituzione fisica e la idoneità specifica al lavoro che dovrà espletare.
[...]

Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti né peggioramento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell’Azienda.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La distribuzione delle ore di lavoro viene stabilita dall’Azienda con ordini di servizio o individualmente.
La durata normale della prestazione, salvo le deroghe ed eccezioni di legge, è fissata in ore 48 settimanali per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai ed in ore 42 settimanali per gli altri impiegati.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
a) 48 ore settimanali per gli uscieri e fattorini;
b) 56 ore settimanali, anche in turno trisettimanale, per i guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali e gli addetti a centraline e cabine che lavorano a turno;
c) 60 ore settimanali per i custodi, i guardiani diurni e notturni, gli autisti di vettura e simili.
[...]
I guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali, i guardialinee, i sorveglianti di centrali e cabine e, in genere, i lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito loro affidato. Ove da tale prestazione derivi ad essi un maggior onere, viene concessa ai lavoratori di cui trattasi una adeguata indennità.
Una indennità compete anche ai lavoratori con orario di lavoro predeterminato e che non usufruiscano dell’alloggio gratuito, qualora venga ad essi fatto obbligo di rendersi prontamente disponibili in ore fuori del loro orario di lavoro e di fornire, pertanto, all’Azienda le notizie necessarie ai fini della loro reperibilità.
[...]
Dichiarazioni a verbale
1. - Dichiarazione della Delegazione Industriale. - La Rappresentanza Industriale dichiara di non poter aderire alla richiesta formulata dalla Rappresentanza dei Lavoratori per una riduzione degli orari di lavoro fissati dal Contratto del 31 gennaio 1948 senza una corrispondente riduzione delle retribuzioni, in quanto essa ritiene che le condizioni specifiche dell’industria elettrica e quelle generali del Paese non siano tali da consentire l’accoglimento di detta richiesta.
2. - Orario di lavoro impiegati con funzioni direttive. - Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 151 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto, ed al sensi dell’art. 3, n. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopracitato) si conferma, che è da considerare impiegato con funzioni direttive, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, quello «preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento del servizio»; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica del Gruppo A previsto dall’art. 18 del presente Contratto.
Delibere della Commissione Paritetica Interpretativa
1. - Orario di lavoro per gli impiegati amministrativi.
(Riunione 9 maggio 1946). - Si riafferma che l’orario di lavoro per gli impiegati amministrativi di tutte le Aziende è di 42 ore settimanali e che tale orario dovranno osservare anche gli impiegati di quelle Aziende presso le quali era ed è in atto un orario minore, non appena vengano a cessare quelle particolari ragioni ambientali (deficienza di trasporti, ecc.), che condussero a tale limitazione di orario.
2. - Concetto dì «Centraline». (Riunione 9 maggio 1946). - Si chiarisce che per Centraline, di cui alla lettera b) dell’art. 6 del presente Contratto, si intendono quelle con potenza inferiore a 1.000 kw.
3. - Orario autisti. (Riunione 18-19 dicembre 1946).
а) Si riconosce che l’orario di lavoro di 10 ore giornaliere deve essere osservato dagli autisti quando svolgano un servizio prevalentemente di attesa o di guida, ivi compresa la normale manutenzione della macchina; mentre l’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere quando gli autisti siano addetti per tali ore a servizi meccanici di officina od a lavori di manutenzione straordinaria degli automezzi.
Lo stesso orario di 8 ore giornaliere deve essere osservato dagli autisti normalmente addetti a servizio continuativo di guida di autocarro.
[...]

Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti alla sorveglianza e manutenzione degli edifici di presa, dei canali di carico e scarico, all’esercizio delle centrali, delle sottostazioni e delle cabine presidiate, alla sorveglianza e manutenzione delle linee, delle reti ed alla manutenzione delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
A tali lavoratori si garantisce, peraltro, che il giorno di riposo venga mediamente a cadere di domenica, per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo non avvenga, sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, una indennità pari al 40 % della retribuzione giornaliera.
In caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore deve essere informato entro il secondo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso; in difetto di che, il lavoratore - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ha diritto ad una indennità pari al 40 % della retribuzione giornaliera.
[...]

Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
1) Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall’art. 6 del presente Contratto; esso non può essere sostituito da altrettante ore di riposo e deve essere compensato come segue:
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’Azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, senza giustificati motivi di impedimento.
[...]

Art. 12. - Tutela della maternità.
Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia; disposizioni che vengono riportate in appendice al presente Contratto.
[...]

Art. 13. - Malattia - Infortuni sul lavoro.
[...]
È anche in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o, malattia. In caso di disaccordo tra il medico dell’Azienda e quello del lavoratore, le Parti nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione, il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
[...]
Dichiarazioni a verbale
[...]
2. - Trattamento lavoratori con capacità lavorativa, residuale non inferiore al 50 %. - Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa di servizio o di infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, l’Azienda cercherà di mantenere in servizio il lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni.
[...]

Art. 14. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 31 marzo dell’anno successivo.
[...]

Art. 22. - Indennità varie.
Indennità alta montagna.

Al lavoratore che venga trasferito, per motivi di lavoro, in località disagiata di montagna, e vi risieda, l’Azienda corrisponde una indennità da concordarsi tra le competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.
Potrà anche, eccezionalmente, essere attribuita una indennità a quei lavoratori che vengano trasferiti per motivi di lavoro in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.

Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi.
Al lavoratore addetto con continuità a macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi, in quanto gliene derivi lavoro gravoso, viene corrisposta mensilmente una indennità graduabile sino ad un massimo del 4% della retribuzione mensile.
Al lavoratore che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, sia frequentemente addetto a tali macchine, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi col lavoratore stesso, o con l’assistenza delle competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.

Indennità sona malarica.
Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di L. 1.200 mensili.
La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria, tenendo a base l’elenco di dette località pubblicate dal Ministero dell’interno; elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni Provinciali di Sanità.
Dichiarazioni a verbale
1. - Indennità rischio - Adeguamento cauzioni in atto. [...]
2. - Indennità macchine fatturatrici - Lavoratori retribuiti a cottimo. - La indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi non si applica nei casi in cui il lavoro sia prevalentemente retribuito a cottimo.
3. - Indennità zona malarica - Cura preventiva e curativa della malaria. - Per quanto riguarda la cura preventiva e curativa dei lavoratori - e loro familiari - comandati a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, si precisa che essa resta di competenza delle singole Casse Mutue di Malattia. Le Aziende che non abbiano in atto tali istituzioni, presteranno la stessa assistenza antimalarica.
4. - Indennità località sinistrate dalla guerra. [...]
5. - Indennità mensa. [...]
6. - Esalazioni venefiche. - Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
7. - Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche. - Le Aziende terranno conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata in tutto manualmente.
[...]

Art. 24. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
b) Vestiario.

L’Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia. La dotazione sarà personale per gli impiegati tecnici che svolgono il lavoro in analoghe condizioni.
Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
L’Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi) o camici a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
Fornirà gratuitamente le scarpe di montagna ai guardiafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca invernale.
[...]

Dichiarazioni a verbale
1. - Vestiario - Dotazione impermeabili. - Quelle Aziende che non hanno attualmente in dotazione un numero di impermeabili pari a quello dei lavoratori che si presumono costretti a svolgere la loro normale attività all’aperto anche sotto la pioggia, provvederanno ad integrare gradualmente tale dotazione al più tardi per la stagione invernale 1948-1949, in modo che, raggiunta parità di numero tra impermeabili e lavoratori, questi possano usare sempre lo stesso impermeabile.
2. - Vestiario - Situazione di fatto. - In merito all’ultimo comma del punto b) dell’art. 24 del presente Contratto, i Rappresentanti delle Aziende, su richiesta dei Rappresentanti dei Lavoratori, dichiarano che le Aziende non hanno intenzione di mutare le usanze in atto.
[...]

Art. 26. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’Azienda stessa;
[...]
e) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall’Azienda; ,
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria attrezzi e strumenti a lui affidati;
[...]
Il lavoratore a richiesta dell’Azienda, deve sottoporsi a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’Azienda stessa.
[...]

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 6 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 30 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento senza preavviso e con indennità;
g) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposti delle lettere a), b), c).
Il licenziamento di cui alla lettera f) si può applicare nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di cui alla lettera g) si può applicare per mancanze più gravi di quelle previste dalla lettera f).
Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 30. - Norme aziendali.
Oltre che alle norme del presente Contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 34. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli scaturenti dagli accordi che a regolazione della materia sono stati e saranno stipulati, per la generalità del settore industriale tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e le Confederazioni dei Lavoratori.

Art. 35. - Commissione Paritetica Interpretativa.
Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione e applicazione del presente Contratto saranno definite da una Commissione Paritetica di dodici membri, sei dei quali nominati dalla Federazione Nazionale Imprese Elettriche e gli altri sei dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto.
Detta Commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un Presidente. In caso di disaccordo su tale scelta, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte d’Appello di Roma.
La Commissione verrà convocata dalla Feniel ad iniziativa propria o su richiesta di una delle tre Federazioni dei lavoratori stipulanti il presente Contratto entro quarantacinque giorni dalla richiesta medesima.
La Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente.
Dichiarazioni a verbale
1. - Composizione della Commissione Paritetica Interpretativa - Validità delle sue deliberazioni. - Le Parti stipulanti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla Commissione Paritetica Interpretativa di cui all’art. 35 del presente Contratto.
I membri di detta Commissione dovranno essere tutti scelti fra coloro che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del presente Contratto e qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno dei componenti di detta Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di assolvere il compito assegnatogli, la Parte che lo ha designato provvederà alla sostituzione entro 15 giorni dalla dichiarata impossibilità, restando inteso che anche il sostituto debba essere scelto, da ciascuna delle Parti, tra coloro che hanno partecipato alle trattative.
La Commissione - che deciderà con la presenza minima di otto membri oltre il Presidente ove questi sia nominato e sempre con rappresentanza paritetica delle Federazioni - stabilirà essa stessa le norme del suo funzionamento.

Dichiarazioni aggiuntive.
1. - Istruzione, professionale.
- La Feniel assicura che le Aziende - come sempre hanno fatto - cureranno l’elevamento culturale professionale dei propri lavoratori istituendo appositi corsi o concorrendo al funzionamento di esistenti scuole.
Le Aziende sanno di poter contare, per il raggiungimento di questo alto scopo sociale, sulla preziosa collaborazione dei propri dirigenti e impiegati ed apprezzeranno gli orientamenti che al riguardo le Organizzazioni sindacali regionali di categoria saranno concordemente per suggerire.

2. - Centrali in caverna. - La Feniel conferma l’impegno già assunto con il Contratto del 31 gennaio 1948 onde le Aziende da essa rappresentate adottino - ove non vi abbiano già provveduto - tutti gli accorgimenti tecnici necessari perché il lavoro del personale addetto all’esercizio delle centrali in caverna non sia lesivo alla salute del personale stesso.
Le Parti stipulanti il presente Contratto interesseranno la Direzione Generale di Sanità onde accerti se le condizioni di ambiente nelle singole centrali in caverna siano tali da arrecare pregiudizio alla salute dei lavoratori ad esse addetti ed in tal caso suggerisca dei provvedimenti la cui adozione verrà concordata tra le Parti.

Accordo per la modifica della composizione della «Commissione Paritetica Interpretativa» di cui all’art. 35 del CCL del 15 giugno 1953, 28 maggio 1954
Tra la Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) [...], la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (Fidae) [...], la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei) [...], la Federazione Autonoma Italiana, Lavoratori Elettrici (Faile) [...]
Tra la Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) [...] e la Federazione Lavoratori Elettrici Sindacati Nazionali Italiani (Flesni), [...]
si conviene quanto appresso:
Il primo comma dell’art. 35 del Contratto collettivo di lavoro del 15 giugno 1953 per i lavoratori di aziende elettriche italiane viene modificato come segue:
«Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno definite da una Commissione Paritetica di quattordici membri, sette dei quali nominati dalla Federazione Nazionale Imprese Elettriche e gli altri sette dalle Federazioni Nazionali dei Lavoratori stipulanti il presente contratto».
Restano invariati i rimanenti comma del citato art. 35, nonché la relativa «dichiarazione a verbale».