Categoria: 2011
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Tipologia: Accordo in materia di telelavoro
Data firma: 12 dicembre 2011
Parti: Fastweb spa e OO.SS. e Coordinamento RSU
Settori: Servizi, Tlc, Fastweb
Fonte: UGL Telecomunicazioni

Sommario:

Premessa
1. Definizione
2. Accordo di Telelavoro
2.1 Trattamento economico
2.2 Strumenti di Lavoro e Sicurezza
2.3 Contattabilità. Rientri e Sospensione Temporanea
2.4 Gestione della presenza
2.5 Reversibilità
2.6 Diligenza e riservatezza
2.7 Formazione
2.8 Diritti Sindacali
3. Sperimentazione Iniziale e Commissione Paritetica
4. Attività Telelavorabili
5. Norme Conclusive

Verbale di accordo in materia di telelavoro

Milano, 12 dicembre 2011 tra la società Fastweb spa [...], le OO.SS. Nazionali e Territoriali e il Coordinamento RSU

Premesso che:
- Le Parti convengono nel considerare il Telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che grazie a una più moderna organizzazione del lavoro consente di migliorare il processo produttivo e di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale e familiare delle persone, contribuendo a un miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità del lavoratore;
- Le attività svolte a domicilio - nella fattispecie di seguito descritta - sono da considerarsi una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa alternativa e complementare a quella tipica, effettuata per esigenze di servizio in un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, grazie all'utilizzo non occasionale di strumenti telematici che consentano il collegamento con il sistema informativo aziendale;
- Il Telelavoro costituisce una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che non incide sull’inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale ne sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
- Tale modalità di lavoro dovrà tener conto della possibilità - in base al tipo di mansione svolta - di operare da remoto per lo svolgimento delle attività dal proprio domicilio.
Tutto ciò Premesso le Parti convengono e concordano che anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del CCNL TLC e successive modificazioni:
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

1. Definizione
- Il Telelavoro rappresenta una forma alternativa di organizzazione e/o svolgimento della prestazione lavorativa che grazie a tecnologie informatiche consente di svolgere il lavoro normalmente svolto all'interno dei locali Aziendali, al fuori degli stessi.
- Il Rapporto di Telelavoro è caratterizzato dai seguenti principi:
a) Volontarietà ed accettazione di entrambe le Parti (Lavoratore e Impresa);
b) Durata determinata - al superamento di un periodo di Prova - e possibilità di proroga su richiesta del lavoratore;
c) Rientri periodici in azienda con frequenza stabilita in relazione alle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali per un numero non inferiore a 2 (due) e non superiore 6 (sei) al mese e comunque sempre in caso di Assemblee sindacali e/o esigenza di assistenza al lavoratore delle RSU/RLS operanti nell'unità produttiva;
d) Possibilità di Reversibilità anticipata su richiesta scritta motivata e giustificata dell'Azienda o del Lavoratore;
e) Pari opportunità dei telelavoratori rispetto a percorsi di carriera, sviluppi professionali e iniziative formative.

2. Accordo di Telelavoro
- Quanto stabilito dal presente accordo verrà recepito in un accordo individuale di Telelavoro stipulato tra l'Azienda e ogni singolo Lavoratore interessato;
- Sono realizzate esclusivamente forme di Telelavoro domiciliare che prevedono che l'attività lavorativa venga prestata di norma presso il domicilio del Lavoratore;
- Il dipendente assunto a tempo indeterminato e con un'anzianità di almeno 12 mesi, la cui mansione rientri tra quelle considerate dall'azienda Telelavorabili (punto 4) potrà richiedere in forma scritta e con un preavviso di almeno 3 mesi, di trasformare temporaneamente per la durata di un anno il suo contratto in Contratto di Telelavoro a Domicilio.
- L'accordo individuale di telelavoro prevede un periodo di prova della durata di 3 mesi nel corso del quale lo stesso potrà essere risolto dall'Azienda.
- Il telelavoratore rimarrà in organico presso l'unità produttiva in cui risulta essere in forza prima della trasformazione del suo contratto.

2.2 Strumenti di Lavoro e Sicurezza
- Il Lavoratore dovrà rendere disponibile una porzione del proprio domicilio di dimensioni adeguate e produrre la documentazione specificatamente richiesta dall'Azienda. L'idoneità dell'ambiente sarà verificata dall'Azienda e della RLS competente per unità produttiva ed è condizione indispensabile all'accoglimento della richiesta di Telelavoro.
I Locali dovranno essere idonei al lavoro come previsto dalle norme vigenti, anche per ciò che attiene la sicurezza degli impianti elettrici.
Fermi restando gli obblighi in materia - a carico dell'Azienda - previsti dalla legge, il telelavoratore ha l'obbligo di:
a) non modificare le condizioni originarie di sicurezza dell'ambiente di lavoro e delle dotazioni assegnate e ricevute dall'Azienda;
b) applicare correttamente le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, relativamente alla postazione di lavoro ed alle strutture tecniche ad esse collegate;
c) utilizzare i beni assegnati in dotazione e i sistemi esclusivamente per ragioni di servizio e non consentirne l'impiego a terzi, se non espressamente autorizzati dall'Azienda.
- Gli strumenti di telelavoro verranno forniti e predisposti presso il domicilio del lavoratore secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia si salute e sicurezza dall'Azienda che si farà carico anche della manutenzione ordinaria e straordinaria. L'utilizzo della strumentazione verrà disciplinato secondo le norme del comodato d'uso (art. 1803 codice civile e seguenti) e dalla normativa aziendale in materia. A fronte di interruzioni dovute a guasti o cause accidentali non imputabili al telelavoratore l'Azienda si impegna ad intervenire rapidamente. Qualora la situazione non sia ripristinabile in tempi ragionevoli (entro le 24 ore) l'Azienda avrà facoltà di definire il rientro del lavoratore presso la propria sede limitatamente al periodo necessario alla risoluzione del problema, con preavviso di almeno 24 ore
Il Lavoratore preso atto che le dotazioni ricevute rispettano gli standard di sicurezza previsti per legge, dovrà utilizzarle correttamente e sarà responsabile della sicurezza propria e delle altre persone all'interno del proprio domicilio.
L'azienda è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio della dotazione assegnata.
Il Lavoratore potrà rivolgersi al medico competente, al RSPP e agli RLS qualora voglia ricevere pareri in merito all'applicazione delle norme di sicurezza, ha inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente al servizio di Prevenzione e Protezione eventuali situazioni potenzialmente pericolose e porre in essere ogni opportuna cautela al fine di eliminarle.
- Previo preavviso di 5 giorni e alla presenza del Lavoratore II RSPP potrà effettuare Visite presso il domicilio del Lavoratore anche alla presenza di RLS e tecnici incaricati, per verificare la corretta applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza.

2.3 Contattabilità. Rientri e Sospensione Temporanea
- Il Telelavoratore dovrà garantire la propria disponibilità quotidiana al collegamento in via telefonica e/o telematica con l'Azienda in una o più fasce orarie, anche non consecutive, da concordare in funzione delle esigenze organizzative. In ogni caso i contatti avverranno nell'ambito del normale orario di lavoro dell'unità organizzativa di riferimento. In caso di temporanea, imprevista e giustificata impossibilità da parte del lavoratore a rendersi contattabile nelle fasce prestabilite, lo stesso è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Azienda.
- in Caso di rientri in Azienda oltre a quelli concordati, il Telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario e usufruirà dei servizi e delle strutture Aziendali (che avrà prenotato tramite il tool di agora). Le date dei rientri saranno definite con almeno 5 gg di calendario di anticipo. Il tempo dedicato all'attività presso la sede aziendale verrà considerato a tutti gli effetti tempo di lavoro che di norma coinciderà con il normale orario di lavoro effettuato dallo stesso, tali rientri daranno luogo al rimborso delle sole spese di Viaggio per raggiungere la sede di riferimento e per far rientro presso il proprio domicilio - come previsto dalle norme aziendali.
- A fronte di particolari esigenze di lavoro, o per l'esercizio dei propri diritti sindacali a titolo esemplificativo ma non esaustivo frequenza a corsi di formazione e addestramento, cambi di progetto, aggiornamenti professionali, sarà sospesa temporaneamente la modalità di telelavoro.

2.4 Gestione della presenza
Il telelavoratore è tenuto a segnalare la propria presenza e/o assenza nel rispetto delle norme vigenti e del regolamento aziendale.
[...]
L'eventuale lavoro straordinario dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dal Responsabile.

2.5 Reversibilità
- L'azienda per motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, ha facoltà di ripristinare la prestazione lavorativa del Lavoratore presso la propria sede di riferimento dandone comunicazione con un preavviso di 1 mese;
- Il Telelavoratore potrà richiedere per iscritto il rientro nella sede aziendale con almeno 1 mese di preavviso.
La richiesta dovrà essere motivata e potrà essere formulata di norma decorsi almeno 3 mesi dalla data di inizio del telelavoro.

2.6 Diligenza e riservatezza
Il Telelavoratore dovrà attenersi, nel prestare la propria opera, alle istruzioni ricevute dall'azienda per lo svolgimento dell'attività [...]

2.7 Formazione
I Telelavoratori avranno le stesse opportunità di accedere ai percorsi formativi che ne consentano l'aggiornamento e lo sviluppo professionale. L'azienda garantirà inoltre che ricevano un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coerente con la loro sede lavorativa;

2.8 Diritti Sindacali
I Telelavoratori potranno accedere a tutte le informazioni e attività sindacali tramite mail e bacheca sindacale elettronica (sezione Agorà). Si ribadisce la prassi per cui la RSU è autorizzata all'utilizzo della posta elettronica e all'invio alla casella e-mail del singolo telelavoratore per finalità esclusivamente sindacali.

3. Sperimentazione Iniziale e Commissione Paritetica
Al fine di verificare in concreto la possibilità di utilizzo del telelavoro, l'azienda avvierà una sperimentazione della durata di un anno, su base volontaria nelle aree organizzative individuate sulla base delle esigenze tecnico organizzative e produttive. Nella fase sperimentale il telelavoro coinvolgerà non più di 50 lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato.
Viene costituita una commissione paritetica di 8 membri, di cui 4 designati dalle OO.SS. e 4 dall'Azienda, con il compito di monitorare l'applicazione dell'accordo e seguire l'evoluzione del telelavoro, fornendo indicazioni e proposte di adeguamento dell'accordo aziendale.
Inoltre la commissione verificherà, al termine del primo anno di applicazione del presente accordo la congruità dell'importo del rimborso spese di cui al punto 2.1

4. Attività Telelavorabili
Le attività telelavorabili saranno individuate dalla commissione paritetica tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative e produttive dell'azienda e sulla base dei seguenti criteri:
- attività esterne e quindi non tipicamente legate dalla presenza in ufficio;
- funzioni che non richiedono la gestione di archivi e documentazione cartacea;
- impiegati e quadri esclusi i people manager.
La commissione si riunirà in prima seduta entro il 31 gennaio 2012 in modo da avviare la fase sperimentale entro il primo trimestre 2012.

5. Norme Conclusive
Le parti si riservano di incontrarsi al termine della fase di sperimentazione per verificare gli esiti e verificare i risultati ed eventualmente verificare la possibilità di estensione del presente accordo.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo, valgono le norme di legge, del CCNL TLC e degli accordi interconfederali e aziendali Vigenti.
A fronte di nuove disposizioni di legge, modifiche del quadro normativo vigente anche derivanti da accordi interconfederali o nazionali Le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e la coerenza del presente accordo ed eventualmente armonizzarlo con il nuovo quadro normativo.
Il presente accordo viene esteso a tutto il personale Ebismedla spa e Wholesale srl.