Tribunale di Aosta, Sez. Pen., 27 settembre 2011 - Rischio chimico e valutazione dei rischi


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AOSTA
SEZIONE PENALE


In composizione monocratica Giudice dr. D'Abrusco Maurizio

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 

Alla pubblica udienza del 16/09/2011
nel procedimento penale contro
1) G.A. nato (...) residente in frazione (...), CHAMPDEPRAZ (AO)
Libero - presente
Imputato
Del reato di cui all'art. 590 c. 3) e c. 5) c.p. perché, quale legale rappresentante della N. S.r.l. e datore di lavoro di F.G., per negligenza, imprudenza, imperizia ed in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - e, in particolare, dell'art. 28 in rel. all'art. 17 c. 1 lett. A), d.lgs. n. 81/08 come mod. dal d.lgs. n. 106/09 (già art. 4 c. 1 e c. 2 d.lgs. n. 626/94, per una non adeguata valutazione dei rischi derivanti dall'uso di sostanze chimiche nel contesto della attività ottenuta in subappalto dalla ditta S. - cagionava al F. lesioni personali dalle quali derivava una malattia professionale (bronco pneumopatia ere cronica ostruttiva).
2) art. 96 c. 1 lett. G) d.lgs. n. 81/08 - già art. 4 c. 1 e c. 2) d.lgs. n. 626/94 - per non avere compiutamente individuato tutte le misure di prevenzione e protezione né le relative procedure di sicurezza a fronte dei rischi prevedibili - in particolare il rischio chimico - nel contesto della attività ottenuta in subappalto dalla ditta S.


FattoDiritto

 

L'imputato era tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 590, commi 3 e 5, c.p., contestatogli nella qualità di legale rappresentante della D. S.r.l. e datore di lavoro di F.G., per avere cagionato al dipendente, per negligenza, imprudenza, imperizia, nonché in violazione dell'art. 28, in relazione all'art. 17, comma 1, lett. a) (oggetto della contestazione originaria), e dell'art. 96, comma 1, lett. g) (oggetto di contestazione all'udienza del 30.3.2011), D.Lgs. 81/2008, lesioni personali dalle quali derivava una malattia professionale (bronco pneumopatia cronica ostruttiva).
In particolare, le contestazioni di colpa specifica attengono, da un lato, alla non adeguata valutazione dei rischi derivanti dall'uso di sostanze chimiche e, dall'altro, alla omessa individuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle relative procedure di sicurezza a fronte dei rischi prevedibili con particolare riferimento al rischio chimico.

Preliminarmente, si osserva che l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, ai profili di colpa originariamente contestati, non vale a introdurre un reato nuovo o a realizzare diversità o immutazione del fatto e come tale non necessita di una contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. In particolare, la contestazione fatta all'udienza del 30.3.2011 non introduce un fatto nuovo o diverso, ma si sostanzia nella specificazione delle modalità di commissione dell'unico fatto originariamente contestato.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi con l'acquisizione di documentazione, l'escussione dei testi indicati dalle parti ed una perizia medico - legale, può ritenersi raggiunta la prova della violazione specifica originariamente contestata ma non anche, al di là di ogni ragionevole dubbio, della violazione oggetto della contestazione suppletiva e del nesso di causalità tra l'esposizione a fattori di rischio in ambiente di lavoro e la malattia da cui è affetto il F.
Quest'ultimo è stato dipendente della D. dal 1999 al 2007. Detta società, negli anni 2003/2004, ha operato in regime di subappalto, per conto della S. S.p.A. di Torino, nell'ambito dei lavori di pulizia finale e verniciatura delle vasche di raccolta delle acque reflue, attività alla quale, tra le altre, era addetto il F.
Per come riferito dai testi N. e R., ispettori USL incaricati delle indagini, l'imputato non ha fornito alcuna documentazione inerente la valutazione dei rischi e il piano operativo di sicurezza, né ha fornito le schede di sicurezza dei prodotti, documentazione necessaria al fine di individuare i dispositivi di protezione individuale e collettiva da adottare in relazione alle specifiche lavorazioni.
Eppure, le lavorazioni cui erano addetti i dipendenti, tra cui il F., comportavano l'esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori determinati dall'impiego di sostanze chimiche.
Per quanto risulta dall'esame complessivo delle deposizioni testimoniali, le vasche, del diametro di 15/20 metri e profonde 20 metri, venivano pulite con strumenti meccanici, quali raschietti e pale, e, più approfonditamente, mediante sabbiature, ossia spruzzi di sabbia contenenti silice (testi N. e R.). Sul punto, tuttavia, non è possibile affermare che la sabbia venisse spruzzata "a secco", come riferito dai testi N. e R., i quali non hanno conoscenza diretta dei fatti né hanno acquisito elementi obiettivi circa le modalità di "sabbiatura", piuttosto che essere mescolata con acqua ("idrosabbiatura") al fine di ridurre o al limite di eliminare il rischio di inalazione delle polveri di silice.
I testi a conoscenza diretta dei fatti, ossia la stessa persona offesa, la quale al riguardo ha risposto in termini di certezza, il F. (dipendente S.) e il M. (dipendente D.) hanno riferito che si trattava di "idrosabbiature".
Il F. ha precisato che c'era una macchina che ci mettevi la sabbia e poi c'era un'altra macchina che spruzzava sabbia e acqua per non fare la polvere. L'esposizione a fattori di rischio costituiti dalla presenza di agenti chimici atteneva, pertanto, alla sola fase della verniciatura delle pareti delle vasche, successiva alla pulitura e scrostatura delle stesse.
In tale fase, infatti, venivano utilizzate vernici epossiviniliche e a base di zinco (teste R. e docc. 15, 17, 19 prodotti dal PM) sia pure applicate non a spruzzo, ma "a mano" (teste F.), mediante pennello (teste T., dipendente D.), in alternativa al rullo (testi M. e F.), ciò che evidentemente riduceva o eliminava la produzione di polveri nocive. In tale fase, per come ha dovuto ammettere il teste F., venivano utilizzate maschere piccoline bianche dotate di un filtrino piccolo dentro, del tipo di quelle raffigurate nelle foto prodotte dalla difesa.
Sul punto, non è chiaro se tali dispositivi venissero forniti dalla S. (come riferito dal F.), dalla S. e dalla D. (come riferito dal T.) o solo dalla D. (come invece riferito dal M.), ma la questione non rileva in quanto ciò che conta ai fini che qui interessano è se tali dispositivi venissero o meno messi a disposizione dei lavoratori, e segnatamente del F.
Al riguardo, la prova è contraddittoria. Secondo quanto riferito dal F., le mascherine venivano fornite solo a richiesta dei lavoratori, peraltro non sempre soddisfatta, in quanto il magazziniere qualche volta te le passava e qualche volta ti diceva "non ce n'è, vai".


Per contro, il T. e il M. hanno riferito che le maschere venivano regolarmente messe a disposizione dei lavoratori, o loro distribuite anche dallo stesso G., direttamente o tramite il T., per come da quest'ultimo dichiarato, ed erano cambiate più volte al giorno, fino a 15 volte (teste M.).
D'altra parte, per quanto attiene al nesso causale, il perito ha rilevato che agli atti non vi sono riferimenti a patologia cutanea presentata dal F. e che quest'ultimo ha riferito in sede peritale di non avere presentato episodi di dermatite allergica durante il lavoro.
Tale rilievo, a fronte del fatto che le vernici espossiviniliche ed epossifenoliche sono notoriamente considerate irritanti e allergizzanti, ha indotto il perito a "ridimensionare" l'esposizione del F. alle resine epossidiche, ritenendo la stessa discontinua e irregolare (pagg. 8, 9 e 10 della relazione).
A ciò si aggiunga che il F. è stato un accanito fumatore avendo consumato 40 sigarette al giorno dai 20 ai 58 anni di età, per come risulta dalla documentazione sanitaria proveniente dall'azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano.
Il teste T. ha peraltro riferito che sul luogo di lavoro il F. aveva sempre la sigaretta in bocca (circostanza confermata dal M.) e che non riusciva a tenere la maschera perché fumava di continuo. Parrebbe, quindi, che il F. si sia volontariamente sottoposto all'incidenza di concomitanti fattori nocivi costituiti dal fumo di tabacco e dalle resine delle vernici cui si sarebbe esposto non utilizzando la mascherina in dotazione a causa del continuo consumo di sigarette anche sul luogo di lavoro. In ogni caso, il perito ha concluso affermando che la abitudine a consumi elevati di tabacco è da considerarsi concausa prevalente rispetto a fattori di rischio professionali rappresentati dalla discontinua e irregolare esposizione a resine epossidiche, senza tuttavia specificare se quest'ultima abbia avuto un contributo causale anche minimo nella determinazione della patologia. Peraltro, la affermata natura di "concausa prevalente" del fattore di rischio extralavorativo, se in astratto fa supporre l'esistenza di una concausa lavorativa sub valente, appare contraddetta dall'affermazione contenuta a pag. 7 della relazione, laddove si legge che non si hanno informazioni sulla sufficiente efficacia causale degli agenti patogeni lavorativi cui il F. è stato esposto durante un'attività caratterizzata da molteplici, discontinue e incerte esposizioni a bronco - irritanti.

In ogni caso, anche qualora si volesse dar credito alle dichiarazioni del F., e cioè si ammettesse che le mascherine protettive non fossero sempre fornite, le conclusioni del perito non consentirebbero di attribuire alla, peraltro discontinua e irregolare, esposizione alle resine epossidiche un'efficacia causale giuridicamente apprezzabile, sia pure minima, nella determinazione della patologia, non potendo obiettivamente escludersi la irrilevanza, in termini di efficacia causale, e a fronte di una forte abitudine tabagica, di eventuali sporadiche esposizioni in assenza delle mascherine nel limitato arco temporale degli anni 2003/2004.
Per tutti i motivi esposti, si impone l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Il Giudice, dr. Maurizio D'Abrusco
visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve
G.A. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.