Cassazione Penale, 22 dicembre 2011, n. 47793 - Ponteggio precario e responsabilità di un datore di lavoro/committente dell'opera


 

 

 

Responsabilità per infortunio di un lavoratore caduto da un ponteggio allestito precariamente. Appariva fuori discussione che l'imputato avesse incaricato la persona offesa di effettuare i lavori di costruzione di una casa in un terreno di sua proprietà.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

La Suprema Corte afferma che del tutto correttamente l'imputato è stato ritenuto responsabile delle lesioni riportate dalla persona offesa per essere stato suo diretto datore di lavoro ed altresì committente dell'opera. Entrambe le qualità giustificano ampiamente la responsabilità del suddetto; infatti il datore di lavoro è sicuramente tenuto ad assicurarsi che il suo dipendente operi in condizioni di sicurezza ed è evidente come nella specie il ponteggio realizzato non rispondesse a tale condizione.
Ma anche a voler considerare la posizione dell'imputato in quanto mero committente, è pacifico che il committente, anche in caso di lavori in economia, debba assicurarsi della sicurezza del cantiere potendo considerarsi esentato da tale responsabilità solo nel caso che egli deleghi espressamente e puntualmente ad altri una tale responsabilità. Nella presente situazione egli non ha adempiuto ad una tale condizione e, come è stato accertato, non ha redatto il piano di sicurezza e non ha in alcun modo vigilato a che il dipendente realizzasse il ponteggio in condizioni di sicurezza; correttamente dunque ne è stata fermata la responsabilità."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesc - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanin - Consigliere -
Dott. BIANCHI Lui - rel. Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere -
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) T.G., N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 3092/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cons. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

 

1. Con sentenza in data 3.4.2009 il Tribunale di Monreale condannava T.G. alla pena di Euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 590 c.p., comma 3.
La corte di appello di Palermo confermava la sentenza. Osservava la corte d'appello che appariva fuori di discussione, sulla base degli accertamenti compiuti, il fatto che il T. aveva incaricato G.V., persona offesa, di effettuare i lavori di costruzione di una casa in un terreno di sua proprietà e che il G. era caduto da un ponteggio allestito precariamente proprio mentre stava effettuando tali lavori.

2.Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l'imputato.

Deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità. Rappresenta la contraddittorietà della sentenza impugnata e di quella di primo grado che hanno assolto il T.G. dal reato ex D.P.R. n. 164 del 1956, art. 51, commi 2 e 4, ed invece lo hanno condannato per il reato di cui all'art. 590; sottolinea che il mancato allestimento di un ponteggio in condizioni di stabilità, reato da cui è stato assolto, è comportamento che costituisce estrinsecazione del reato di lesioni colpose, per cui è intervenuta invece condanna. Inoltre il i giudici di merito non hanno tenuto conto, ed in particolare la corte d'appello non ha risposto alla contestazione mossa al riguardo, della circostanza che la materiale collocazione del ponteggio era stato effettuata non dall'imputato, ma dal di lui figlio T. M., che si era recato sul posto con il G.. Il ricorrente in sostanza lamenta che la propria responsabilità sia stata ritenuta senza che sussistesse la prova della sua qualità di committente, avendo egli conferito tutt'al più un mero mandato esplorativo. La sentenza risulta in contrasto con l'art. 27 Cost., commi 1 e 3, perchè non tiene conto che l'evento si è verificato unicamente per la condotta negligente della persona offesa e perchè il mancato riconoscimento della non colpevolezza dell'imputato contrasta con il fine rieducativo della pena. Non basta il ragionevole dubbio per condannare una persona, la sua responsabilità deve essere affermata oltre ogni ragionevole dubbio.

 

Diritto

 

1. Il ricorso non merita accoglimento.
Risulta dalla sentenza di primo grado che l'imputato nell'ottobre del (Omissis) aveva incaricato G.V. di eseguire dei lavori di muratura nel cantiere edile approntato nel proprio terreno, ai fini della realizzazione di un immobile; in particolare T. aveva incaricato G. di collocare un piccolo ponteggio artigianale, la cui esecuzione era stata poi materialmente eseguita dal medesimo G. con la collaborazione di T.M., figlio dell'imputato. Nel realizzare il ponteggio il G. aveva utilizzato del materiale trovato sul luogo indicatogli dall'imputato ed era ricorso ad accorgimenti artigianali per livellare l'impalcatura, atteso che il terreno era sdrucciolevole ed in pendenza. Terminata l'installazione, G. era salito sul ponteggio ad un'altezza di circa 3 mt. e da tale altezza era caduto al suolo, avendo improvvisamente ceduto l'impalcatura.
La sentenza di primo grado assolveva il T. dalla contravvenzione di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 51 per il rilievo che la materiale collocazione del ponteggio, in maniera instabile e non ben livellata, era stata effettuata dallo stesso G. unitamente a T.M., figlio dell'imputato, e non vi aveva partecipato direttamente l'imputato. Riteneva tuttavia sussistenti i restanti addebiti e cioè il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione infortuni da parte del T., il quale, nella qualità di datore di lavoro, non aveva sottoposto il dipendente a visita medica e soprattutto non aveva redatto il piano operativo per la sicurezza dei lavori, previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4; inoltre al dipendente non era stata fornita alcuna informazione dei rischi connessi alla specifica attività di impresa e alle mansioni che andava a svolgere. Per tali comportamenti, e per il difetto di vigilanza sulla materiale collocazione del ponteggio, la sentenza di primo grado ha ritenuto responsabile l'imputato.


La sentenza è stata poi confermata in grado di appello e la corte di Palermo ha ribadito la qualità del T. di proprietario del terreno e di committente dell'opera, qualità che erano state contestate dall'appellante.
Con il presente ricorso vengono formulate censure sulla pretesa illogicità della condanna, nonostante la intervenuta assoluzione per la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 51.


La censura è infondata. Infatti, a prescindere dalla correttezza o meno della intervenuta assoluzione da tale contravvenzione, che come abbiamo visto è stata motivata dal primo giudice sulla base della estraneità materiale dell'imputato alla costruzione del ponteggio, resta il fatto che del tutto correttamente il T.G. è stato ritenuto responsabile delle lesioni riportate dal G. per essere stato suo diretto datore di lavoro ed altresì committente dell'opera.

Entrambe le qualità giustificano ampiamente la responsabilità del T.; infatti il datore di lavoro è sicuramente tenuto ad assicurarsi che il suo dipendente operi in condizioni di sicurezza ed è evidente come nella specie il ponteggio realizzato non rispondesse a tale condizione. Ma anche a voler considerare la posizione del T. in quanto mero committente, è pacifico, ed è stato recentemente ribadito (sez. 4, sentenza n.42475 del 9.7.2010 rv.) che il committente, anche in caso di lavori in economia, deve assicurarsi della sicurezza del cantiere potendo considerarsi esentato da tale responsabilità solo nel caso che egli deleghi espressamente e puntualmente ad altri una tale responsabilità. Nella presente situazione il T. non ha adempiuto ad una tale condizione; egli, come è stato accertato, non ha redatto il piano di sicurezza e non ha in alcun modo vigilato a che il dipendente realizzasse il ponteggio in condizioni di sicurezza; correttamente dunque ne è stata fermata la responsabilità.

2. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011