Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 9 giugno 1949
Validità: 01.06.1949 - 31.05.1951
Parti: Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Conduttori ed Affini - Confederazione Generale dell’industria Italiana e Libera Federchimici - Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori, Filc-Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Settori: Chimici, Gomma, Industria

Sommario:

Parte Prima - Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche operaie
Art. 1. - Assunzione.
Art. 12. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Art. 22. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 24. - Premi di anzianità.
Art. 29. - Congedo matrimoniale.
Art. 32. - Trasferimento.
Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Allegato - Guardiani notturni.
Parte Seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Parte Terza - Appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 5 bis.
Art. 8. - Commissioni interne.
Art. 9. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 12 bis. - Piccole aziende.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Norma transitoria.

Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 settembre 1947 per gli addetti all’industria della gomma, conduttori ed affini, 9 giugno 1949

Fra l’Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Conduttori ed Affini [...] con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Libera Federchimici (Organizzazione Sindacale Libera fra i Lavoratori Chimici ed Affini) [...] e da una commissione di lavoratori [...] assistita dalla Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori [...], la Federazione Italiana Lavoratori Chimici (Filc) [...] con la partecipazione di una delegazione di lavoratori; assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] si è stipulato il presente accordo per il rinnovo, con le seguenti modifiche, del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1947 per i dipendenti delle Aziende aderenti alla suddetta Associazione Nazionale degli Industriali.

Parte Prima - Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche operaie
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.

Il penultimo ed ultimo comma vengono sostituiti con il seguente:
«Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l’Azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi età che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz’ora e di un’ora quando l’orario di lavoro superi le 8 ore».

Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 8. - Commissioni interne.

Viene inserita la seguente
Norma transitoria: «Le parti si danno atto che la formula prevista dagli artt. 6, 7, 8 («Commissioni interne») non modifica la situazione dell’accordo 7 agosto 1947, quale risulta dalla posizione assunta dalle rispettive Confederazioni».

Art. 12 bis. - Piccole aziende.
Dopo l’art. 12 viene inserito il seguente art. 12 bis:
«Per le piccole Aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori, si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni Sindacali Provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale».

Art. 13. - Decorrenza e durata.
Il testo dell’articolo viene sostituito come segue:
«Il presente contratto ha la validità di due anni a decorrere dal 1° giugno 1949 e si intenderà successivamente rinnovato per eguale periodo di tempo, qualora non sia stato disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza».
Per il periodo che intercorre fra il 1° gennaio 1949 ed il 31 maggio 1949, le parti concordano di ritenere prorogato al 31 maggio 1949 il contratto 16 settembre 1947.

Norma transitoria.
Le parti perfezioneranno, mediante sottoscrizione definitiva, il presente contratto - che viene nel frattempo siglato - quando le Confederazioni avranno concordate le loro determinazioni in merito alla cosiddetta «non collaborazione».
Fin da ora, peraltro, le parti si impegnano a dare di fatto applicazione a tutte le norme del contratto stesso.