Categoria: Prassi amministrativa
Visite: 4619

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l'Attività Ispettiva, Nota del 16 gennaio 2012, n. 619 - DURC - art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 - non autocertificabilità





 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

 

 

 

ANCE
CNA COSTRUZIONI
ANAEPA CONFARTIGIANATO
FIAE CASARTIGIANI
CLAAI
ANCPL-LEGACOOP
FEDERLAVORO
CONFCOOPERATIVE
AGCI - PL
ANIEM - CONFAPI
FENEAL - UIL
FILCA - CISL
FILLEA - CGIL
ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani
UPI
Unione Province d'Italia





 

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 - non autocerficabilità.

 


La L. n. 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introducendo l'art. 44 bis nel corpo del D.P.R. n. 445/2000. Tale disposizione stabilisce che "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore".
La norma inserita nell'ambito della sezione che disciplina i "certificati" e rispetto ai quali l'art. 40 del D.P.R. citato ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati - disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale, come evidenziato anche in passato da questa Direzione generale (v. lettera circolare 14 luglio 2004), rimane assolutamente impossibile la soluzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.
Va infatti sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall'art. 40 citato fa sempre e comunque riferimento a "stati, qualità personali e fatti" come oggetto di certificazione e di autocertificazione. In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza. Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa l'autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni.
Cosa del tutto diversa, invece, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene non e la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l'art. 46 lett. p., del D.P.R. n. 445/2000) ma un'attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione  contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
Ciò premesso l'art. 44 bis del D.P.R.  445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza pero intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione che non insiste evidentemente né su fatti, ne su "status" ne tantomeno su qualità personali.
Pertanto il riferimento nell'ambito dell'art. 44 bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva "ai sensi dell'art. 71" lascia intendere la possibilità da parte delle P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.


 

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Pennesi