Tipologia: CCNL
Data firma: 9 luglio 1958
Validità: 01.03.1958 - 30.09.1960
Parti: Eni e Silp-Cgil, Spem-Cisl, Uilpem-Uil e Snalpem-Cisnal
Settori: Chimici, Settore petrolifero, Eni

Sommario:

Parte comune
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Art. 3. - Trattamento del personale proveniente dalla ex categoria degli equiparati.
Art. 4. - Indennità di contingenza.
Art. 5. - Riposo settimanale.
Art. 6. - Trasferte.
Art. 7. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 8. - Indennità di mensa.
Art. 9. - Indennità di trasporto.
Art. 10. - Indennità di zona malarica.
Art. 11. - Indennità di reperibilità.
Art. 12. - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere.
Art. 13. - Indennità per lavori in turni continui e avvicendati.
Art. 14. - Compenso speciale per particolari lavorazioni.
Art. 15. - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 16. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 17. - Commissioni interne.
Art. 18. - Disciplina dei licenziamenti.
Art. 19. - Regolamento interno.
Art. 20. - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 21. - Contestazione sulla retribuzione.
Art. 22. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 23. - Disposizioni varie.
Art. 24. - Abrogazione del precedente contratto. Condizioni di miglior favore.
Art. 25. - Decorrenza e durata.
Regolamentazione per gli operai
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione degli operai.
Art. 3. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 4. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 5. - Istruzione professionale.
Art. 6. - Abiti da lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 10. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Lavoro a cottimo.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Minimi di paga.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Gratifica natalizia e gratifica di fine giugno.
Art. 18. - Gratifica pasquale.
Art. 19. - Indennità speciale.
Art. 20. - Compensi speciali per autisti.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Trattamento in caso di malattia od infortunio non professionale.
Art. 23. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 24. - Trattamento economico in relazione agli articoli 22 e 23.
Art. 25. - Trasferimenti.
Art. 26. - Disciplina aziendale.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
I. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
II. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Art. 28. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 29. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Regolamentazione intermedi
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione ed esemplificazione degli appartenenti alle categorie intermedie.
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio da operaio alla categoria degli intermedi.
Art. 5. - Abiti da lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 9. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 10. - Recuperi.
Art. 11. - Retribuzione.
Art. 12. - Minimi tabellari di stipendio.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Doppie mensilità.
Art. 16. - Gratifica pasquale.
Art. 17. - Indennità speciale.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale.
Art. 20. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Disciplina aziendale.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
I - Ammonizione - Sospensione.
II - Licenziamento per motivi disciplinari.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 25. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Regolamentazione per gli impiegati

Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione ed esemplificazione degli impiegati.
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 5. - Passaggio dalla categoria intermedia ad impiegato.
Art. 6. - Abiti da lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Minimi tabellari di stipendio.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Doppie mensilità.
Art. 15. - Gratifica pasquale.
Art. 16. - Indennità speciale.
Art. 17. - Rimborso spese di residenza.
Art. 18. - Indennità capi deposito.
Art. 19. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia od infortunio.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Aspettativa.
Art. 24. - Disciplina aziendale.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
I. - Ammonizione e sospensione.
II. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Art. 28. - Previdenza.
Appendice A
N. 1 - Lettera dell’Eni per problemi particolari
N. 2 - Accordo condizioni miglio favore Irom, 9 luglio 1958
N. 3. - Accordo integrativo Agip mineraria
Parte I: Impiegati
Art. 1. - Indennità di alloggio.
Art. 2. - Indennità di disagiata residenza.
Art. 3. - Limiti e modalità di applicazione delle indennità di alloggio e di disagiata residenza.
Art. 4. - Indennità di Cantiere e reperibilità.
Art. 5. - Rimborso spese spostamento per il personale addetto alla perforazione.
Art. 6. - Indennità di spostamento per il personale addetto ai Gruppi Sismici e Gravimetrici.
Parte II: Intermedi ed operai
Art. 1. - Indennità mineraria.
Art. 2. - Indennità alloggio capi perforatori e perforatori.
Art. 3. - Indennità giornaliera di presenza per gli intermedi ed operai addetti alla perforazione.
Art. 4. - Rimborso spese di spostamento per il personale addetto alla perforazione.
Art. 5. - Indennità di spostamento per il personale addetto ai Gruppi Sismici e Gravimetrici.
Parte III: Comune
Art. 1. - Premio di perforazione.
Art. 2. - Mensa.
Parte IV: Disposizioni generali
Art. 1. - Decorrenza.
Art. 2. - Abrogazione del precedente trattamento.
Tabelle dei minimi di paga e di stipendio
Appendice B
Previdenza impiegati
A - Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
B - Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Tabelle dell’importo della contingenza da valere dal 1° maggio 1959

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi nelle aziende del gruppo Eni, 9 luglio 1958

Tra l’Ente Nazionale Idrocarburi - Eni [...], in rappresentanza delle Società: Agip spa, Agip Mineraria spa, Irom - Industria Raffinazione Olii Minerali spa, Raffineria di Olii Minerali spa - Romsa, Società Mineraria Centro Meridionale spa - Somicem, Stoi - Raffineria di Firenze spa,
e il Sindacato Italiano Lavoratori del Petrolio (Silp) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...], con l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], il Sindacato Petrolieri e Metanieri (Spem) [...] e da una delegazione di lavoratori [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri (Uilpem) [...], con l'intervento dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
Addì 9 luglio 195S in Roma, tra l’Ente Nazionale Idrocarburi - Eni [...] in rappresentanza delle Società: Agip spa, Agip Mineraria spa, Irom - Industria Raffinazione Olii Minerali spa. Raffineria di Olii Minerali spa - Rosma, Società Mineraria Centro Meridionale spa - Somicem, Stoi - Raffineria di Firenze spa e il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri Snalpem [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Cisnal [...]
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il presente Contratto Collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le predette Società ed i lavoratori da esse dipendenti addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse comunque la ricerca, l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose).
Il presente Contratto si compone di una parte comune, una regolamentazione per gli operai, una regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie ed una regolamentazione per gli impiegati.

Parte comune
Art. 2. - Rapporto di lavoro.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto o da atto scritto.
In quest’ultimo caso l’apposizione del termine è priva di effetto se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.
[...]
Le norme previste nel presente contratto nazionale si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale che dovrà normalmente coincidere con la domenica.
La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è consentita nei soli casi stabiliti dalle norme legislative. In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale, dovrà in via normale, essere preventivamente stabilito.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.

Art. 10. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, la località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica, verrà corrisposta una speciale indennità, «pro tempore», di lire 40 per ogni giornata lavorativa.
La predetta indennità verrà corrisposta per un mese anche al lavoratore che, avendo prestato servizio alle dipendenze della stessa azienda in zona malarica, con diritto all’indennità medesima ai sensi del precedente comma, venga trasferito in zona non malarica.
Le parti si riservano di determinare con successivo accordo le località da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo.

Art. 11. - Indennità di reperibilità.
Al lavoratore al quale l’Azienda richieda di essere sempre reperibile, per eventuali immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi tra i rappresentanti delle parti interessate e da corrispondersi per la durata dell’impegno di reperibilità.
L’obbligo della immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
[...]

Art. 12. - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere.
Qualora le speciali condizioni in cui vengano ad essere svolte le ricerche petrolifere richiedano la corresponsione di particolari indennità, queste saranno determinate in sede aziendale tra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 14. - Compenso speciale per particolari lavorazioni.
Ai lavoratori che saranno impiegati nelle particolari lavorazioni sottoelencate, in quanto comportino l’uso di speciali mezzi protettivi respiratori, verranno corrisposti i rispettivi seguenti compensi orari:
Gruppo A: lire 25 orarie
1) etilazione;
2) pulitura cisterne e serbatoi;
3) pulitura delle vasche di decantazione;
4) operazioni eccezionali o periodiche di pulizia o di riparazione eseguite dall’interno negli impianti di lavorazione.
Gruppo B: lire 18 orarie
1) lavorazioni con acido solforico;
2) lavorazioni con soda caustica;
3) lavorazioni con sali di piombo;
4) altre lavorazioni di prodotti petroliferi che comportino la manipolazione di reagenti chimici;
5) pitturazione a spruzzo;
6) tutte le lavorazioni per le quali disposizioni di legge rendano obbligatorio l’uso della maschera.
Gruppo C: lire 12 orarie
1) scarico con manipolazione diretta sludge;
2) manipolazione di terre decoloranti.
Il compenso di cui sopra sarà corrisposto per ogni ora di effettiva prestazione, considerando come ora intera la frazione di ora.
[...]
Dichiarazione a verbale.
L'elenco delle lavorazioni particolari tassativamente sopra indicato potrà essere integrato, d’accordo tra le parti, con eventuali altre lavorazioni conseguenti all’installazione di nuovi impianti o alla trasformazione di impianti esistenti.

Art. 17. - Commissioni interne.
Per quanto riguarda le Commissioni Interne varranno le norme concordate tra i rappresentanti delle parti.

Art. 19. - Regolamento interno.
Il Regolamento interno predisposto dall’Azienda, sentita, la Commissione Interna, dovrà essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce; esso non dovrà contenere norme in contrasto col presente contratto.

Art. 20. - Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le relative norme di legge.

Art. 23. - Disposizioni varie.
Per quanto riguarda la disciplina dell’entrata ed uscita dai luoghi di lavoro, le modalità di corresponsione della retribuzione e i reclami sul relativo conteggio, i controlli di presenza, i permessi di entrata e uscita, la consegna e la conservazione degli utensili e dei materiali nonché le visite di inventario e di controllo, varranno le disposizioni dei regolamenti interni aziendali.

Regolamentazione per gli operai
Art. 3. - Disciplina dell’apprendistato.

Le parti provvederanno con separato accordo a disciplinare l’apprendistato sulla base delle vigenti disposizioni di legge entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
[...]

Art. 4. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 5. - Istruzione professionale.
Le parti stipulanti riconoscono nell’attuazione dei corsi di istruzione professionale, in quanto realizzabili in relazione alle caratteristiche proprie del settore, un mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
Per la disciplina della materia le parti fanno riferimento alle disposizioni generali in vigore.
Per l’attuazione del corsi di istruzione professionale saranno stipulati, per quanto necessario, accordi integrativi in sede aziendale.

Art. 6. - Abiti da lavoro.
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi.
Allo scopo dì assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni, ecc.) le aziende forniranno, una tantum, una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili ai lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti ai lavori particolarmente imbrattanti, la azienda assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti comma, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[...]
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione dei detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore o dal presente contratto.
L’orario normale di lavoro per gli operai che prestano la loro opera in turni continui ed avvicendati e sono addetti a processi produttivi che debbono necessariamente svolgersi a ciclo continuo è di 42 ore medie settimanali nel ciclo normale dei turni.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è di ore settimanali. Per tali lavoratori le ore effettivamente lavorate oltre le 44 ore settimanali e fino alle 56 secondo l’orario stabilito, saranno retribuite con il salario orario ridotto del 40 %, esclusa l’indennità di contingenza.
In caso di effettuazione di lavoro oltre i limiti sopra indicati e fino al raggiungimento del limite di legge di 48 ore settimanali (60 ore per gli addetti ai lavori discontinui o di attesa o custodia) le ore lavorate saranno retribuite senza alcuna maggiorazione.
L’orario settimanale di lavoro sarà distribuito in cinque giornate lavorative, per tutto o parte del personale, nelle sedi di lavoro presso le quali le esigenze tecnico-produttive, valutate a giudizio dell’azienda, lo consentano, restando inteso, in tal caso, che le ore lavorative della giornata del sabato verranno ripartite negli altri giorni, della settimana. L’azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere prestazioni per la giornata del sabato. Qualora tali prestazioni vengano richieste per l’intera giornata del sabato l’operaio non ha diritto ad alcun compenso purché venga esonerato dal prestare servizio nella giornata del lunedì successivo.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento, dall’effettuare lavoro in turno.
Per la determinazione dell’orario di lavoro, da esporre in apposita tabella, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 12 del R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al 4° comma dell’art. 7.
E considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 11. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 12. - Lavoro a cottimo.
Per il lavoro a cottimo, in quanto si verifichino le condizioni necessarie per l’applicazione di questo sistema di retribuzione, si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 16. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 23. - Infortuni e malattie professionali.
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dal R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive norme regolamentari ed integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto perché possano essere presentate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[...]

Art. 26. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare l’operaio è tenuto a:
[...]
3) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità o della loro recidività, senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di -seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino a tre ore di retribuzione;
d) sospensione del lavoro e della retribuzione sino a tre giorni lavorativi;
e) licenziamento ai sensi della successiva parte II.
[...]

I. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente, e salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l’ammonizione scritta, la multa e la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze dell’operaio:
[...]
b) che senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro,
e) che non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza, o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il superiore diretto di eventuali guasti al macchinario generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro; e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori, in luoghi di pertinenza dell’azienda, per conto proprio o di terzi con lieve danno per l’azienda;
[...]
g) che commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.
[...]

II. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti i casi in cui l’operaio commetta mancanze cosi gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso ma con la corresponsione dell’indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto in luoghi di pertinenza dell’azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte 1, o inadempimento degli obblighi contrattuali e derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte II sempreché negli inadempimenti non si riscontri il dolo.
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzioni al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell’azienda o comunque asportazione di materiale dell’azienda o danneggiamento volontario al materiale stesso;
[...]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte I, o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.

Regolamentazione intermedi
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.

Il lavoratore in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 5. - Abiti da lavoro.
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, ai lavoratori che non rientrano nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai sei mesi.
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazione, ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e della igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti ai lavori particolarmente imbrattanti, l’azienda assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti commi, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[...]
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi presti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore o presente contratto.
L’orario normale di lavoro per i lavoratori che prestano la loro opera in turni continui ed avvicendati e sono addetti a processi produttivi che debbono necessariamente svolgersi a ciclo continuo è di 42 ore medie settimanali nel ciclo normale dei turni.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 56 ore settimanali.
In caso di effettuazione di lavoro oltre i limiti sopra indicati e fino ai raggiungimento del limite di legge di 48 ore settimanali (60 ore per gli addetti ai lavori discontinui o di attesa o custodia) le ore lavorate saranno retribuite senza alcuna maggiorazione.
L’orario settimanale di lavoro sarà distribuito in cinque giornate lavorative, per tutto o parte del personale, nelle sedi di lavoro presso quali le esigenze tecnico-produttive, valutate a giudizio dell’azienda, lo consentano, restando inteso, in tal caso, che le ore lavorative della giornata del sabato verranno ripartite negli altri giorni della settimana. L’azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere prestazioni per la giornata del sabato. Qualora tali prestazioni vengano richieste per l’intera giornata del sabato il lavoratore non ha diritto ad alcun compenso purché venga esonerato dal prestare servizio nella giornata del lunedì successivo.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento dall’effettuare lavoro a turno.
Per la determinazione degli orari di lavoro, da esporre in apposita tabella, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 2 del R.D.L. 10 Settembre 1923 n. 1955.

Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al 4° comma dell’art. 6.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello festivo, e quello notturno salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 10. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro con
cordate tra le aziende e i lavoratori, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 14. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 20. - Infortuni e malattie professionali.
Per il caso d’infortunio o malattia professionale, Intendendosi per tali quelli disciplinati dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dal R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276 e successive norme regolamentari e integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[...]

Art. 22. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare il lavoratore è tenuto a:
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
а) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 15 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte II.
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) saranno portati a conoscenza degli interessati per iscritto.

I - Ammonizione - Sospensione.
Normalmente e salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore;
[...]
b) che senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) che non segua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
[...]
g) che commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.

II - Licenziamento per motivi disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso ma con la corresponsione dell’indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luoghi di pertinenza dell’azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte I o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte II, sempre che negli inadempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
[...]
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell’azienda o comunque asportazione di materiale dell’azienda o danneggiamento volontario al materiale stesso;
[...]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte I o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse o quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.

L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 6. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici di raffineria, stabilimento, cantiere, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l’esercizio delle loro attribuzioni ed a causa delle stesse, verrà fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Qualora l’azienda richieda che il personale femminile indossi un grembiule, dovrà gratuitamente provvedere alla relativa fornitura, con le modalità che saranno stabilite con regolamento aziendale.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per gli impiegati è di 42 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni dì legge e salvo quanto stabilito nel presente contratto.
L’orario normale di lavoro per gli impiegati che prestano la loro opera in turni continui ed avvicendati e sono addetti a processi produttivi che debbono necessariamente svolgersi a ciclo continuativo è di 42 ore medie settimanali nel ciclo normale dei turni.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 53 ore settimanali.
In caso di effettuazione di lavoro oltre le 42 ore settimanali dovrà essere corrisposta la retribuzione senza alcuna maggiorazione per le ore lavorate in più fino alle 44 settimanali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la norma del comma precedente si applicherà per le ore tra le 53 e le 55 settimanali.
L’orario settimanale di lavoro sarà distribuito in cinque giornate lavorative, per tutto o parte del personale, nelle sedi di lavoro presso le quali le esigenze tecnico-produttive, valutate a giudizio dell’azienda,
lo consentano, restando inteso, in tal caso, che le ore lavorative della giornata del sabato verranno ripartite negli altri giorni della settimana. L’azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere prestazioni per la giornata del sabato. Qualora tali prestazioni vengano richieste per la intera giornata del sabato, l’impiegato non ha diritto ad alcun compenso purché venga esonerato dal prestare servizio nella giornata del lunedì successivo.
Per la determinazione degli orari di lavoro, da esporre in apposita tabella, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 12 del R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al 4° e 5° comma dell’art. 7, eccezion fatta per gli impiegati soggetti a deroghe od eccezioni di legge e salvo quanto previsto dalla presente regolamentazione.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 13. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva Corrispondente alla retribuzione dovuta, per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 24. - Disciplina aziendale.
L’impiegato, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare l’impiegato è tenuto a:
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli impiegati saranno punite a seconda della loro gravità o della loro recidività senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 15 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte II.
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) saranno portati a conoscenza dell’interessato per iscritto.

I. - Ammonizione e sospensione.
Normalmente e salvo i casi di particolare gravità o di recidività l’ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze all’impiegato:
а) che non osservi l’orario di lavoro o non adempia alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
b) che senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) che non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo .esegua con negligenza o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
[...]
g) che commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.

II. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere Inflitto in tutti quei casi in cui l’impiegato commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso ma con la corresponsione dell'indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell’azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte I o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista al punto a) della presente parte II sempre che negli inadempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell’azienda o comunque asportazione di materiale dell’azienda o danneggiamento volontario al materiale stesso;
[...]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte I o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.

Appendice A
N. 1 - Lettera dell’Eni per problemi particolari

Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
Contratto Collettivo Nazionale dì Lavoro Aziende Petrolifere Gruppo Eni

In relazione a quanto convenuto nel corso delle trattative per la stipulazione del CCNL per i dipendenti delle Aziende Petrolifere del Gruppo Eni, Vi confermiamo quanto segue:
Indennità di contingenza [...]
Commissioni Interne e disciplina dei licenziamenti [...]
Indennità di zona malarica:
Agli impiegati che hanno diritto a tale indennità in ragione di L. 40 per ogni giornata lavorativa verrà riconosciuto il trattamento già in vigore per i familiari conviventi ed a carico nella misura di L. 12 giornaliere per ogni familiare.
Gratifica pasquale per impiegati di la categoria [...]
Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia:
Potrà essere esaminato qualche caso particolare ai fini di stabilire la discontinuità o meno del lavoro.
Trattamento di festività per gli operai turnisti [...]
Addì 9 luglio 1958 in Roma.

N. 3. - Accordo integrativo Agip mineraria
Milano, addì 8 agosto 1957.
Tra l’Agip Mineraria spa [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori del Petrolio (Silp) [...], il Sindacato Petrolieri e Metanieri (Spem) [...] Cisl, l’Unione Italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri (Uilpem) [...] Uil.
Presa in esame la situazione del personale dell’Agip Mineraria spa agli effetti delle indennità speciali di cui all’accordo 21 ottobre 1955, ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche all’accordo stesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Parte I: Impiegati
Art. 4. - Indennità di Cantiere e reperibilità.

Agli impiegati tecnici in servizio nei Cantieri operativi, a compenso dell’obbligo della reperibilità cui sono soggetti e delle eventuali anticipazioni o protrazioni di orario che si dovessero rendere necessarie data la natura e la particolarità del lavoro cui sono addetti, sarà corrisposta una indennità di «Cantiere e reperibilità» [...]
Il personale tecnico di Cantiere è designato nominativamente dalla Direzione Generale.
[...]

Parte II: Intermedi ed operai
Art. 1. - Indennità mineraria.

Agli intermedi ed operai in esercizio nei Settori, Cantieri e Reparti verrà mensilmente corrisposta una indennità mineraria [...]

Art. 3. - Indennità giornaliera di presenza per gli intermedi ed operai addetti alla perforazione.
Agli intermedi ed operai addetti alla perforazione verrà corrisposta una indennità giornaliera di presenza nei limiti e con le modalità appresso indicati:
[...]
L’indennità di cui sopra, che non fa parte della retribuzione ad alcun effetto, verrà corrisposta:
- agli operai facenti parte delle squadre di perforazione che lavorino in turni continui ed' avvicendati limitatamente alla durata della permanenza in dette squadre;
- per ogni giornata di effettivo lavoro presso la sonda in attività di esercizio. Restano esclusi i giorni destinati al montaggio ed allo smontaggio dell’impianto ed i giorni di assenza dal lavoro per qualsiasi motivo (riposo settimanale, ferie, malattia, ecc.).
L’indennità giornaliera di presenza verrà corrisposta, nei limiti e con le modalità di cui sopra, agli intermedi ed operai addetti agli impianti Serwicing che lavorino in turni continui ed avvicendati per un periodo non inferiore a tre giorni; ai capi motoristi ed ai capi fanghisti verrà eccezionalmente corrisposta in ragione di L. 300 al giorno.