Tipologia: CCNL
Data firma: 29 maggio 1958
Validità: 01.06.1958 - 31.12.1960
Parti: Associazione Nazionale dell’industria Chimica - Confederazione Generale dell’industria Italiana e Silp-Cgil, Spem-Cisl, Uilpem-Uil e Snalpem-Cisnal
Settori: Chimici, Petroliferi, Industria

Sommario:

Parte comune
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Art. 3. - Trattamento del personale proveniente dalla ex categoria degli equiparati.
Art. 4. - Indennità di contingenza.
Art. 5. - Riposo settimanale.
Art. 6. - Trasferte.
Art. 7. - Trasferimenti.
Art. 8. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 9. - Indennità di mensa.
Art. 10. - Indennità di trasporto.
Art. 11. - Indennità di zona malarica.
Art. 12. - Indennità di reperibilità.
Art. 13. - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere.
Art. 14. - Indennità per lavori in turni continui e avvicendati.
Art. 15. - Compenso speciale per particolari lavorazioni.
Art. 16. - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 17. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 18. - Commissioni Interne.
Art. 19. - Disciplina dei licenziamenti.
Art. 20. - Regolamento interno.
Art. 21. - Patto di non concorrenza.
Art. 22. - Proprietà intellettuale.
Art. 23. - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 24. - Contestazione sulla retribuzione.
Art. 25. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 26. - Disposizioni varie.
Art. 27. - Abrogazione del precedente contratto Condizioni di miglior favore.
Art. 28. - Decorrenza e durata.
Regolamentazione per gli operai
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione degli operai.
Art. 3. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 4. - Disposizioni sul trattamento degli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Istruzione professionale.
Art. 7. - Abiti da lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 12. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 13. - Recuperi.
Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Minimi di paga.
Art. 17. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 18. - Indennità speciale autisti incaricati delle riscossioni.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Gratifica natalizia e gratifica di fine giugno.
Art. 21. - Indennità speciale.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Trattamento in caso di malattia od infortunio non professionale.
Art. 24. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 25. - Trattamento economico in relazione agli articoli 23 e 24.
Art. 26. - Parte disciplinare.
I) Disciplina aziendale

II) Provvedimenti disciplinari
III) Ammonizione - Multa - Sospensione
IV) Licenziamento per motivi disciplinari
Art. 27. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 28. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Allegato 1 - Operai - Tabelle dei minimi di paga per gli operai
Accordo per la disciplina dell’indennità di licenziamento, 29 maggio 1958
Protocollo aggiuntivo, 29 maggio 1958
Regolamentazione per le categorie intermedie
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione ed esemplificazione degli appartenenti alle categorie intermedie.
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio da operaio alla categoria degli intermedi.
Art. 5. - Abiti da lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Disciplina del lavoro nei pomeriggio del sabato.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 10. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Minimi mensili.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Doppie mensilità.
Art. 17. - Indennità speciale.
Art. 18. - Compenso speciale per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Trattamento in caso di malattia od infortunio non professionale.
Art. 21. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 22. - Parte disciplinare.
I) Disciplina aziendale.

II) Provvedimenti disciplinari.
III) Ammonizione - Sospensione.
IV) Licenziamento per motivi disciplinari.
Art. 23. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 24. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Allegato 1- Intermedi - Tabelle dei minimi mensili
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione ed esemplificazione degli impiegati.
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 5. - Passaggio dalla categoria intermedia ad impiegato.
Art. 6. - Abiti da lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Minimi tabellari di stipendio.
Art. 12. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Doppie mensilità.
Art. 16. - Indennità speciale
Art.17. - Compenso speciale per gli impiegati addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia od infortunio.
Art. 20. - Parte disciplinare.
I) Disciplina aziendale

II) Provvedimenti disciplinari
III) Ammonizione - Sospensione
IV) Licenziamento per motivi disciplinari
Art. 21. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 22. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Art. 23. - Previdenza.
Allegato 1- Impiegati -Tabelle dei minimi mensili di stipendio
Allegato A
Allegato B
Appendice
A - Previdenza impiegati - Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
B - Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Tabelle dell’importo della contingenza da valere dal 1° maggio 1959

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose), 29 maggio 1958

Tra l’Associazione Nazionale dell’industria Chimica, per il suo Raggruppamento Industrie Petrolifere, Gruppi 1° e 2° [...], con la partecipazione di una Delegazione industriale [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e le Società: Condor Società, per l’industria Petrolifera e Chimica [...], Petrolcaltex spa e Sarpom spa Raffineria Padana Oli Minerali [...], Rasiom Raffinerie Siciliane Oli Minerali spa [...], Stanic Industria Petrolifera spa [...] tutte assistite dall’Unione Petrolifera [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori del Petrolio (Silp) [...] con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori [...], con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro [...], il Sindacato Petrolieri e Metanieri (Spem) [...] e da una Delegazione di lavoratori [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l'Unione Italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri (Uilpem) [...], con l’intervento dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], la Camera Confederale del Lavoro di Trieste, aderente ai Sindacati Liberi [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro.
Addì 29 maggio 1958, tra l’Associazione Nazionale dell’industria Chimica, per il suo Raggruppamento Industrie Petrolifere, Gruppi 1° e 2° [...], con la partecipazione di una Delegazione industriale [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale dell'industria Italiana [...] e le Società: Condor Società per l’industria Petrolifera e Chimica [...], Petrolvaltex spa e Sarpom spa Raffineria Padana Oli Minerali [...], Rasiom Raffinerie Siciliane Oli Minerali spa [...], Stanic Industria Petrolifera spa [...] tutte assistite dall’Unione Petrolifera [...] e il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri «Snalpem» (Cisnal) [...] con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro.
Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro fra le aziende che eserciscono l’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi e i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti (escluse, comunque, la ricerca, l’estrazione, ecc., delle rocce asfaltiche e bituminose).
Il presente contratto si compone di una parte comune, una regolamentazione per gli operai, una regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie ed una regolamentazione per gli impiegati.
Chiarimento a verbale
Fra l’Associazione Nazionale dell’industria Chimica ed i Sindacati si chiarisce che:
1) allorché nei singoli articoli del presente contratto si fa menzione di «accordi stipulati fra le stesse parti contraenti» devono ritenersi in essi compresi anche quegli accordi che eventualmente fossero stati stipulati fra Associazioni territoriali degli industriali e le Organizzazioni provinciali o regionali dei Sindacati nazionali dei lavoratori;
2) il presente contratto, nel corso del suo periodo di durata, indicato all’art. 28 della parte comune, potrà subire variazioni, oltreché a seguito di norme di legge, a seguito di norme modificatrici contenute in quegli accordi interconfederali che dovessero nel frattempo essere stipulati ed esclusivamente in relazione ad esse.

Parte comune
Art. 1. - Assunzione.

[...]
L’assunzione è subordinata all’esito favorevole della visita medica.
[...]

Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto o da atto scritto.
In quest’ultimo caso l’apposizione del termine è priva di effetto se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.
[...]
Le norme previste nel presente contratto nazionale si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale che dovrà normalmente coincidere con la domenica.
La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è consentita nei soli casi stabiliti dalle norme legislative. In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovrà in via normale essere preventivamente stabilito.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.

Art. 11. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica, verrà corrisposta una speciale indennità, «pro tempore», di lire 40 per ogni giornata lavorativa.
La predetta indennità verrà corrisposta per un mese anche al lavoratore che, avendo prestato servizio alle dipendenze della stessa azienda in zona malarica, con diritto all’indennità medesima ai sensi del precedente comma, venga trasferito in zona non malarica.
Le parti si riservano di determinare con successivo accordo le località da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo.

Art. 12. - Indennità di reperibilità.
Al lavoratore al quale l’azienda richieda di essere sempre reperibile, per eventuali immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi tra i rappresentanti delle parti Interessate e da corrispondersi per la durata dell’impegno di reperibilità.
L’obbligo dell’immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
[...]

Art. 13. - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere.
Qualora le speciali condizioni in cui vengano ad essere svolte le ricerche petrolifere richiedano la corresponsione di particolari indennità, queste saranno determinate in sede aziendale tra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 15. - Compenso speciale per particolari lavorazioni.
Ai lavoratori che saranno impiegati nelle particolari lavorazioni sottoelencate, in quanto comportino l’uso di speciali mezzi protettivi respiratori, verranno corrisposti i rispettivi seguenti compensi orari:
Gruppo A: lire 30 orarie
1) etilazione;
2) pulitura cisterne e serbatoi;
3) pulitura delle vasche di decantazione;
4) operazioni eccezionali o periodiche di pulizia o di riparazione eseguite dall’interno negli impianti di lavorazione.
Gruppo B: lire 20 orarie
1) lavorazioni con acido solforico;
2) lavorazioni con soda caustica;
4) lavorazioni con sali di piombo;
4) altre lavorazioni di prodotti petroliferi che comportino la manipolazione di reagenti chimici;
5) pitturazione a spruzzo;
6) tutte le lavorazioni per le quali disposizioni di legge rendano obbligatorio l’uso della maschera.
Gruppo G: lire 15 orarie
1) scarico con manipolazione diretta sludge;
2) manipolazione di terre decoloranti.
Il compenso di cui sopra sarà corrisposto per ogni ora di effettiva prestazione, considerando come ora intera la frazione di ora.
Tuttavia, allo scopo di semplificare l’erogazione del compenso, è ammessa la possibilità dì concordare aziendalmente particolari forfaits - mensili.
[...]
Nota a verbale
L’inserzione di eventuali nuove voci nei gruppi A, B o O, che si rendesse necessaria a seguito della adozione di nuovi processi produttivi, sarà concordata esclusivamente e congiuntamente fra tutte le parti stipulanti con accordo nazionale integrativo.

Art. 18. - Commissioni Interne.
Per quanto riguarda le Commissioni Interne si fa riferimento alle norme generali che siano vigenti in materia per l’industria.
Il Regolamento interno predisposto dall’Azienda, sentita la Commissione Interna, dovrà essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce; esso non dovrà contenere norme in contrasto col presente contratto.

Art. 23. - Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le relative norme di legge.

Art. 26. - Disposizioni varie.
Per quanto riguarda la disciplina dell’entrata e uscita dai luoghi di lavoro, le modalità di corresponsione della retribuzione e i reclami sul relativo conteggio, i controlli di presenza, i permessi di entrata e uscita, la consegna e la conservazione degli utensili e dei materiali nonché le visite di inventario e di controllo, varranno le disposizioni dei regolamenti interni aziendali.

Regolamentazione per gli operai
Art. 3. - Disciplina dell’apprendistato.

Le parti provvederanno con separato accordo a disciplinare l’apprendistato sulla base delle vigenti disposizioni di legge, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
[...]

Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 6. - Istruzione professionale.
Le parti stipulanti riconoscono nell’attuazione dei corsi di istruzione professionale, in quanto realizzabili in relazione alle caratteristiche proprie del settore, un mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
Per la disciplina della materia le parti fanno riferimento file disposizioni generali in vigore.
Per l’attuazione dei corsi di istruzione professionale saranno stipulati, per quanto necessario, accordi integrativi in sede aziendale.

Art. 7. - Abiti da lavoro.
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi.
Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni ecc.) le aziende forniranno «una tantum» una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti ai lavori particolarmente imbrattanti, la azienda assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti comma, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[...]
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori del mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge In vigore.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non potrà eccedere le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali.
Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all’art. 12 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
Le ore di lavoro vengono contate con l’orologio dello stabilimento, ove esiste.
L’orario di lavoro verrà esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.

Art. 9. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Nella giornata di sabato il lavoro dovrà cessare non oltre le ore 13, salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate.
Il recupero delle ore mancanti al limite dell’orario normale di lavoro, in quanto non effettuate nel pomeriggio del sabato, non potrà superare la misura massima di una ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno comunque compensate a retribuzione normale.
Restano esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti comma i seguenti lavoratori:
1) lavoratori addetti a lavorazioni eseguite a turni continuativi avvicendati;
2) lavoratori addetti ad attività di cui agli artt. 5, 11 e 16 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e alle tabelle approvate con D.M. 22 giugno 1935;
3) lavoratori addetti al funzionamento delle stazioni di servizio e di rifornimento, dei chioschi e dei distributori stradali, nonché alla manutenzione e riparazione degli stessi;
4) lavoratori svolgenti mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia al sensi di legge

Art. 11. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all’art. 8.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 13. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Per il lavoro a cottimo, in quanto si verifichino le condizioni necessarie per l’applicazione di questo sistema di retribuzione, si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 19. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 24. - Infortuni e malattie professionali.
Per il caso di infortunio o malattia professionale, Intendendosi per tali quelli disciplinati dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dal R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive norme regolamentari ed integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[...]

Art. 26. - Parte disciplinare.
I) Disciplina aziendale

L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare l’operaio è tenuto a:
[...]
3) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

II) Provvedimenti disciplinari
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità o della loro recidività senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione del lavoro e della retribuzione sino a 3 giorni lavorativi;
e) licenziamento ai sensi della successiva parte IV,
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c), d), ed e) saranno portati a conoscenza dell’interessato per iscritto.

III) Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente e salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l'ammonizione scritta, la multa e la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze all’operaio:
[...]
b) che senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) che non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
[...]
g) che commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene, ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.
[...]

IV) Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui l’operaio commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso ma con la corresponsione dell’indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luoghi di pertinenza dell’azienda che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte IV sempre che negli inadempimenti non si riscontri il dolo.
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzioni al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell’azienda o comunque asportazione di materiale dell’azienda o danneggiamento volontario al materiale stesso;
[...]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.

Regolamentazione per le categorie intermedie
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.

Il lavoratore in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 5. - Abiti da lavoro.
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi.
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazione, ecc.) le aziende forniranno «una tantum» una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l'efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti ai lavori particolarmente imbrattanti, l’azienda assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti comma, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[...]
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non potrà eccedere le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali.
Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all’art. 12 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955,
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
Le ore di lavoro vengono contate con l’orologio dello stabilimento, ove esiste.
L’orario di lavoro verrà esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.

Art. 7. - Disciplina del lavoro nei pomeriggio del sabato.
Nella giornata del sabato il lavoro dovrà cessare non oltre le ore
13 salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate.
Il recupero delle ore mancanti al limite dell’orario normale di lavoro, in quanto non effettuate nel pomeriggio del sabato, non potrà superare la misura massima di un’ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno comunque compensate a retribuzione normale.
Restano esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti comma i seguenti lavoratori:
1) lavoratori addetti a lavorazioni eseguite a turni continuativi o avvicendati;
2) lavoratori addetti ad attività di cui agli artt. 5, 11 e 16 della L. 22 febbraio 1934, n. 370 e alle tabelle approvate con D.M. 22 giugno 1935;
3) lavoratori addetti al funzionamento delle stazioni di servizio e di rifornimento, dei chioschi e dei distributori stradali, nonché alla manutenzione e alla riparazione degli stessi;
4) lavoratori svolgenti mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia ai sensi di legge.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all’art. 6 della presente regolamentazione.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 11. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 15. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 21. - Infortuni e malattie professionali.
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal E.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dal R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive norme regolamentari e integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[...]

Art. 22. - Parte disciplinare.
I) Disciplina aziendale.

Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare il lavoratore è tenuto a:
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

II) Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 15 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
[...]

III) Ammonizione - Sospensione.
Normalmente e salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l’ammonizione o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore:
[...]
b) che senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) che non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
[...]
g) che commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.

IV) Licenziamento per motivi disciplinari.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso ma con la corresponsione dell’indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luoghi di pertinenza dell’azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte IV sempre che negli inadempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell’azienda o comunque asportazione di materiale dell’azienda o danneggiamento volontario al materiale stesso;
[...]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.

L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 6. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici di raffineria, stabilimento, cantiere, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l’esercizio delle loro attribuzioni e da causa delle stesse, verrà fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessità dì assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per gli impiegati non potrà superare le 42 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di legge e salvo quanto stabilito nel presente articolo.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non potrà superare le 53 ore settimanali.
Nella giornata del sabato il lavoro cesserà non oltre le ore 13, fatta eccezione per gli impiegati addetti ai turni.
Per gli impiegati in servizio presso gli stabilimenti e depositi, in caso di effettuazione di lavoro oltre le 42 ore settimanali, dovrà essere corrisposta la retribuzione senza alcuna maggiorazione per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali. Per gli impiegati di cui al presente comma le ore comprese fra le 42 e le 48 ore settimanali, potranno essere effettuate nel pomeriggio del sabato o negli altri giorni della settimana.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la norma del comma precedente si applicherà per le ore lavorate tra le 53 e le 60 settimanali.
Per la determinazione degli orari normali, varranno le disposizioni di cui all’art. 12 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955.
[...]

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all’art. 7, salvo quanto diversamente disposto dall’articolo stesso.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 14. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate dì ferie non godute.
[...]

Art. 20. - Parte disciplinare.
I) Disciplina aziendale

L’impiegato, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare l’impiegato è tenuto a:
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

II) Provvedimenti disciplinari
Le mancanze degli impiegati saranno punite a seconda della loro gravità o della loro recidività senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
а) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a 15 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
[...]

III) Ammonizione - Sospensione
Normalmente e salvo i casi di particolare gravità o di recidività l’ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze all’impiegato:
[...]
b) che senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) che non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
[...]
g) che commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.

IV) Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui l'impiegato commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso ma con corresponsione dell’indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell’azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista al punto a) della presente parte IV sempre che negli inadempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell’azienda o comunque asportazione di materiale dell’azienda o danneggiamento volontario al materiale stesso;
[...]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.