Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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Consiglio di Stato, Sez. 3, 08 settembre 2011, n. 5062 - Mobbing


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n. 10207/2007, proposto da:

C. M. A., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Carpio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via G.Ferrari, 2;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Possi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Ariosto, 3;

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosa Maria Privitera, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Quater n. 14806/2006.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Carpio, Alesii su delega di Possi e Privitera;


FattoDiritto

 

1. - La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'attuale appellante, per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale RMA e della Regione Lazio, in solido tra loro e con alcuni dirigenti e funzionari delle stesse amministrazioni, al risarcimento dei danni subiti in dipendenza dei comportamenti, asseritamente illeciti, tenuti dall'amministrazione datrice di lavoro, in quanto riconducibili alla fattispecie del "mobbing".

2. - L'interessata contesta la sentenza, riproponendo i motivi disattesi dal TAR, mentre la Regione Lazio resiste al gravame.

3. - L'appello è in parte fondato.

4. - La pronuncia di inammissibilità si basa sulla circostanza che il Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 15418 del 21 settembre 2005, ha rigettato un ricorso, proposto dalla stessa attuale appellante, di contenuto sostanzialmente coincidente con quello all'origine del presente giudizio, poiché diretto all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione datrice di lavoro, in dipendenza delle condotte serbate da alcuni dirigenti e funzionari nei confronti dell'interessata.

Pertanto, a dire del TAR, il giudicato civile impedirebbe, in radice, la proposizione della stessa domanda dinanzi al giudice amministrativo.

5. - Le conclusioni alle quali è pervenuto il TAR non sono condivisibili.

6. - Infatti, la sentenza passata in giudicato risulta pronunciata nei soli confronti della Azienda Sanitaria Locale RMA, senza produrre effetti vincolanti nei rapporti tra l'attrice e la Regione Lazio, che costituisce il soggetto cui riferire la contestata responsabilità, trattandosi di vicenda anteriore alla soppressione delle USL.

Inoltre, la sentenza ha rigettato la domanda nella sola parte riguardante l'asserita responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione (ritenuta di cognizione del giudice ordinario), mentre ha declinato la giurisdizione in ordine alla domanda incentrata sulla responsabilità contrattuale dell'amministrazione, per asserita violazione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro.

7. - È appena il caso di osservare che né la Regione Lazio né la Gestione Liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale potrebbero qualificarsi come soggetti "aventi causa" della Azienda Sanitaria Locale RMA, ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile.

Quindi, il giudicato di cui alla sentenza del giudice del lavoro non può giovare a tali soggetti, nemmeno in via derivata.

8. - Pertanto, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato ammissibile, non potendo influire sulla sua decisione il giudicato formatosi fra parti soggettivamente diverse e in relazione a domanda basata su diversa causa pretendi.

9. - Ai fini della valutazione, nel merito, della domanda proposta dall'appellante, tuttavia, è necessario che la Regione Lazio, eventualmente anche attraverso le Gestioni Liquidatorie delle USL RM2 e USL RM3, presso cui l'appellante ha prestato servizio, fornisca dettagliati e documentati chiarimenti scritti, in relazione alle affermazioni contenute nel ricorso di primo grado e nell'atto di appello.

10. - A tale scopo, la Regione Lazio dovrà depositare presso la Segreteria di questa Sezione, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione, una relazione scritta riguardante le circostanze esposte dall'appellante nei propri atti difensivi di primo e di secondo grado.

11. - Le spese del giudizio saranno liquidate con la pronuncia definitiva e con separato decreto presidenziale sarà fissata la nuova udienza di discussione.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado.

Dispone gli adempimenti istruttori indicati in motivazione.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.