Tipologia: CCNL
Data firma: 15 dicembre 1960
Validità: 15.12.1960 - 30.06.1963
Parti: Associazione nazionale industriali alimentazione dolciaria, Unione nazionale industrie dolciarie italiane - Confederazione generale dell’industria italiana e Federazione italiana lavoratori zucchero industrie alimentari e tabacco, Federazione unitaria lavoratori prodotti industrie alimentari, Unione italiana lavoratori industrie alimentari e Federazione nazionale lavoratori dell’alimentazione - Cimai
Settori: Agroindustriale, Industria dolciaria

Sommario:

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Affissione del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
Art. 6. - Visita medica.
Art. 7. - Precedenze.
Art. 8. - Donne e fanciulli.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo per i pasti.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 13. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 14. - Festività Nazionali.
Art. 15. - Sospensione del lavoro.
Art. 16. - Interruzione del lavoro.
Art. 17. - Recuperi.
Art. 18. - Determinazione categorie.
Art. 19. - Apprendistato.
Art. 20. - Passaggio di categoria c cumulo di mansioni.
Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 22. - Premi di anzianità.
Art. 23. - Modalità della corresponsione della retribuzione.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Indennità di bicicletta.
Art. 29. - Prestiti.
Art. 30. - Permessi.
Art. 31. - Congedo matrimoniale.
Art. 32. - Maternità.
Art. 33. - Malattia ed infortuni non sul lavoro.
Art. 34. - Infortuni sul lavoro.
Art .35. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Dimissioni.
Art. 39. - Caso di morte.
Art. 40. - Regolamento di fabbrica.
Art. 41. - Disciplina aziendale.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 43. - Ammonizione, multa, sospensione.
Art. 44. - Licenziamenti per cause disciplinari.
Art. 45. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 46. - Istruzione professionale.
Art. 47. - Utensili di lavoro.
Art. 48. - Spogliatoi.
Art. 49. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 50. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 51. - Minimi di paga.
Premi di anzianità operai Tabella delle scadenze
Tabella I - Industria Dolciaria - Operai: a) Uomini Paga minima oraria
Tabella II - Industria Dolciaria - Operai: b) Donne Paga minima oraria
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparati)
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 6. - Corresponsione della retribuzione mensile.
Art. 7. - Minimi di paga.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 10. - Passaggio da intermedio ad impiegato.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 16. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.

Tabella III: Industria dolciaria - Categorie speciali o intermedie
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Laureati e diplomati.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi - Congedi matrimoniali.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 18. - Indennità di bicicletta.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Prestiti.
Art. 21. - Tredicesima mensilità.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 24. - Alloggio.
Art. 25. - Tutela della maternità.
Art. 26. - Trattamento di malattia.
Art. 27. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 33. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Previdenza.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 37. - Sostituzione degli usi.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Minimi di stipendio.
Allegato alla parte III - Accordo per l’istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categorie degli impiegati dell’industria alimentare e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia
Tabelle
Tabella IV - Industria dolciaria - Impiegati: a) Uomini
Tabella V - Industria dolciaria - Impiegati: b) Donne
Parte IV - Parte comune
Art. 1. - Indennità istruzione figli.
Art. 2. - Permessi sindacali.
Art. 3. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 4. - Mense aziendali.
Art. 5. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 6. - Certificato di lavoro.
Art. 7. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 8. - Reclami e controversie.
Art. 9. - Commissioni interne.
Art. 10. - Norme generali.
Decorrenza e durata.
Appendice
Accordo aggiuntivo nazionale per gli operai dell’industria dolciaria
A) Indennità disagio freddo.
B) Indennità, disagio caldo.
C) Indumenti di lavoro.
D) Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
E) Regolamentazione del lavoro a cottimo.
Accordo aggiuntivo - Classificazione delle categorie operaie nell’industria dell’alimentazione dolciaria
Indennità speciale (Operai - Intermedi - Impiegati)


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria alimentare dolciaria

In Roma, addì 15 dicembre 1960, tra l’Associazione nazionale industriali alimentazione dolciaria, [...], l’Unione nazionale industrie dolciarie italiane [...] con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione italiana lavoratori zucchero industrie alimentari e tabacco [...] assistito dal Segretario generale aggiunto [...], dai Segretari nazionali [...] e da una delegazione composta da lavoratori delle Province di Milano, Torino, Genova, Perugia, Cremona, Roma, Cuneo, la Federazione unitaria lavoratori prodotti industrie alimentari [...], l’Unione italiana lavoratori industrie alimentari [...] è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli addetti all’industria alimentare dolciaria.
In Roma, addì 15 dicembre 1960, tra l’Associazione nazionale industriali alimentazione dolciaria [...], l’Unione nazionale industrie dolciarie italiane [...] e una Delegazione industriale [...] con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...], e la Federazione nazionale lavoratori dell’alimentazione [...] con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cimai) [...].

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 6. - Visita medica.

L’azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 8. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenuti nell’articolo 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce:
«Art. 11. - Trasporto e sollevamento di pesi.
I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, minori degli anni 17 e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:
а) trasporto a braccia od à spalle: maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15; maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25; femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5; femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15; femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;
b) trasporto con carretti a tre ed a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretto su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo.
Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall’articolo 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici».


Art. 9. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per ogni ora di lavoro compiuto dall’operaio oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, l’azienda corrisponderà all’operaio stesso, in aggiunta alla sua retribuzione il 7 per cento del minimo di paga base contrattuale della categoria alla quale egli appartiene.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o cu stadia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 10. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all’articolo 9 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un’ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l’orario continuo di otto ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 o con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 25 aprile 1934, il riposo intermedio è di mezza ora. A detto personale verrà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.
La suddetta percentuale sarà corrisposta anche agli uomini che effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 12. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’articolo 9.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).
[...]
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
[...]

Art. 17. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 18. - Determinazione categorie.
Per l’esatta classificazione delle categorie degli operai si fa riferimento alle relative tabelle, che formano parte integrante del presente contratto (vedi accordo aggiuntivo in appendice).

Art. 19. - Apprendistato.
È apprendista colui che viene assunto in età fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio pratico ed una preparazione teorica.
È consentita l’assunzione di tale personale come apprendista fino ad un’età massima di anni 20.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto Terrà computato ai fini della durata dell’apprendistato stesso, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso in cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a (Chiamata alle armi per servizio militare di leva (ferme restando le norme di cui all’articolo 35) la interruzione stessa sarà pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva.
I giovani sono ammessi all’assunzione in qualità di apprendista fino alle età massime sopra indicate, salvo che non risulti applicabile il comma precedente.
La durata dell’apprendistato non potrà superare i tre anni, salvo che per pasticceri, per i quali la durata massima è stabilita in quattro anni.
[...]
Il datore di lavoro ha il dovere:
а) di curare o di far curare dai suoi dipendenti l’addestramento pratico dell’apprendista;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto dell’apprendistato;
c) di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la sua formazione professionale, ai sensi dell’articolo 11 lett. g), della Legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.

Art. 32. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla Legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 34. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[...]
Nel caso in cui l’operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, la azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente, saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
[...]

Art. 40. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (regolamento di fabbrica), che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 41. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previste dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascuno operaio è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all’articolo 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla direzione saranno i seguenti:
а) ammonizione verbale o scritta;
б) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’articolo 44.

Art. 43. - Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione l’operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo, o abbandoni anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso con o senza vie di fatto, sempre che il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 44. - Licenziamenti per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
a) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[...]
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
b) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
[...]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
[...]
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]

Art. 45. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 46. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 47. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceverà dall’azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[...]

Art. 48. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
[...]

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparati)
Art. 1. - Campo di applicazione.

Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - articolo 31 e articolo 32, 1° e 2° comma del concordato 23 maggio 1946 per l’Italia centro-meridionale e articolo 3 del concordato 27 ottobre 1946* per l’estensione alle provincie dell'Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie inter-medie - già chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.
* Art. 31: Ai lavoratori che appartengano alle categorie specificate nel comma seguente (detti anche equiparati) si conviene di applicare il trattamento previsto dai R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, sul rapporto d’impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. L’anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorrerà dal giorno dell’assunzione e, per i lavoratori in servizio, dal 1° aprile 1946.
Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano mansioni particolari di fiducia e responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
Art. 32: I lavoratori di cui si tratta, sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c) dell’articolo precedente e ne costituiscano le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: il capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di riscaldamento, il capo sorvegliante di miniere, l’assistente tessile, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il capo squadra con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta ed i risultati della lavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il sorvegliante di miniera, il capo usciere, il capo fattorino, ecc.
Art. 3: Premesso che le parti sono d’accordo nell’applicare anche nelle province dell’Italia settentrionale i criteri per la identificazione e la classificazione di cui agii artt. 31 e 32 dell’accordo 23 maggio 1946 per le province dell’Italia centro-meridionale, i minimi di retribuzione agli appartenenti alle categorie speciali ed intermedie (già chiamate equiparate) - maggiorati delle quote di aumento di cui all’art. 4 dell’accordo interconfederale 30 marzo 1946 e dell’art. 35 del citato accordo 23 maggio 1946 tabella A - sono aumentati del 35 % a far tempo dal primo ottobre.
Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare un ulteriore -eventuale aumento dei nuovi minimi nella misura massima e nei modi e casi di cui al comma secondo dell’art. 1 del presente accordo.
Per gli assorbimenti, per i superminimi di merito e per gli aumenti periodici di anzianità, valgono le norme stabilite per gli impiegati.


Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalia specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennità di cui al successivo articolo 16 si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima i due mesi, venisse concordata per portare a termine l’opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attività aziendale.
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo indeterminato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione degli operai:
Affissione contratti; documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festività infrasettimanali; festività nazionali; recuperi; passaggio di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili, trasferte; trasferimenti; indennità di bicicletta; prestiti; permessi; maternità; chiamata alle armi per obblighi di leva o richiamo alle armi; caso ili morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d’inventario e visite personali; inscindibilità delle disposizioni del contratto.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell’articolo 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie [...]

Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all’articolo 6 per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all'articolo 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell’accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell’Alta Italia e rispettivamente all’articolo 31, 1° comma, e 33 dell’accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell’Italia centro-meridionale.

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l’impiegato alla visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque agli effetti dell’indennità di cui all’articolo 32 si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
[...]
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione della azienda.
[...]

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’articolo 10 della presente regolamentazione e cioè otto ore giornaliere o quarantotto settimanali e di 10 ore giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[...]

Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Le associazioni nazionali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 25. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della maternità, l’azienda corrisponderà all’impiegata, obbligatoriamente assente dal servizio ai sensi di legge, un trattamento corrispondente all’intera retribuzione, per i primi quattro mesi, e a metà retribuzione per il restante periodo, fino ad un massimo complessivo di cinque mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[...]

Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni e limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata. a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Parte IV - Parte comune
Art. 8. - Reclami e controversie.

Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente con-tratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.

Art. 9. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell’azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 10. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

Appendice
Accordo aggiuntivo nazionale per gli operai dell’industria dolciaria
A) Indennità disagio freddo.

Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali in cui, per esigenze di lavoro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente inferiore a 7 gradi sopra zero, verrà corrisposta una indennità suppletiva oraria denominata «disagio freddo» nella seguente misura:
Lire 9 orarie per i locali a temperatura da 7 gradi sopra zero a zero gradi, limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate.
Detta indennità spetta pure agli operai addetti a lavori per i quali gli stessi debbono saltuariamente trattenersi o introdursi ripetutamente nelle giornate lavorative in detti locali, limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tali lavori.

B) Indennità, disagio caldo.
Agli operai addetti ai forni wafers a tank, agli addetti alla bocca di forno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissi a pala, e a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verrà concessa una indennità denominata «disagio caldo» di lire 7 orarie.
Tali indennità non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, né saranno considerate retribuzione a nessun effetto.

C) Indumenti di lavoro.
A tutti i lavoratori, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato e per un periodo inferiore a 4 mesi, le aziende daranno in uso i seguenti indumenti:
donne: grembiali a vestaglia e cuffia;
uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Resta, però, inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si renderanno inservibili.
Per gli operai che lavorano permanentemente in ambiente in cui la temperatura si aggira attorno a zero gradi, le aziende dovranno fornire in uso i seguenti indumenti protettivi:
zoccoli di legno; guanti protettivi; giacchettoni di pelo.

D) Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
[...]
Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l’orario di lavoro dell’operaio addettovi rientra nelle limitazioni di cui all’articolo 9 del presente contratto.
[...]
Per gli autisti ed i carrettieri nel caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verrà a determinarsi fra le parti una indennità particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia già stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro.
Le indennità di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 4 del presente articolo.

E) Regolamentazione del lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Agli operai lavoranti a cottimo saranno comunicati per iscritto - o per affissione nel reparto in cui lavorano, se si tratta di cottimi di squadra o collettivi - all’inizio del lavoro, le lavorazioni da eseguire ed il relativo compenso unitario (tariffa di cottimo), nonché gli elementi riguardanti il cottimo stesso.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[...]
Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinate. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l’assestamento.
[...]
È proibito all’azienda di servirsi di cottimisti che abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la Commissione Interna potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti, in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia, saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione e la Commissione Interna anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della Commissione Interna.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia, verrà esaminata in seconda istanza dalle organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
[...]