Categoria: 1963
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 14 settembre 1963
Validità: 01.07.1963 - 31.08.1965
Parti: Associazione nazionale industriali alimentazione dolciaria, Unione nazionale industrie dolciarie Italiane e Filziat-Cgil, Fulpia-Cisl, Uilia-Uil
Settori: Agroindustriale, Industria dolciaria

Sommario:

Premessa
Contrattazione a livello aziendale - Premio di produzione.
• Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie sul premio di produzione.
Categorie e coefficienti retributivi.
• Distributori.
Regolamentazione del lavoro a cottimo.
Indennità di licenziamento (Operai).
Orario di lavoro (Operai e intermedi).
Aumenti di anzianità (Operai)
Congedo matrimoniale (Operai).
Servizio militare (Operai).
Trattamento giovani 18-20 anni (Operai).
Lavoro straordinario (Operai).
Ferie (Operai).
Ferie (Intermedi).
Indennità di licenziamento (Intermedi).
Aumenti periodici di anzianità (Intermedi).
Malattia ed infortunio (Intermedi).
Orario di lavoro (Impiegati).
Aumenti periodici di anzianità (Impiegati).
Ferie (Impiegati).
Lavoro straordinario (Impiegati).
Conglobamento dell’indennità speciale.
Premio speciale.
Indennità disagio freddo e indennità disagio caldo.
Permessi per cariche sindacali ed aspettativa per cariche pubbliche elettive.
Affissioni.
Versamento dei contributi sindacali.
Aumenti tabellari
Decorrenza del contratto
Scadenza del contratto
Classificazione delle categorie operaie nell’industria dell’alimentazione dolciaria derivante dall’accordo di rinnovo del contratto del 14-9-1963
Appendice
Previdenza impiegati
• Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
• Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
• Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella - Assegna familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Accordo di rinnovo del CCNL industria dolciaria

Il 14 settembre 1963, tra l’Associazione naz. industriali alimentazione dolciaria, l’Unione nazionale industrie dolciarie Italiane, e la Filziat (Cgil), la Fulpia (Cisl), la Uilia (Uil), è stato stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL per l’industria dolciaria.

Premessa
1) Il presente contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salvo le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per la osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l’industria dell’alimentazione dolciaria.

Regolamentazione del lavoro a cottimo.
Viene recepita integralmente la regolamentazione del lavoro a cottimo prevista dal contratto 17 febbraio 1963 per l’industria metalmeccanica.

Orario di lavoro (Operai e intermedi).
1) La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
2) Per ogni ora di lavoro compiuto dall’operaio oltre le 44 e fino alle 48 settimanali l’azienda corrisponderà all’operaio stesso in aggiunta alla sua retribuzione, il 7 per cento del minimo di paga base contrattuale della categoria alla quale egli appartiene.
3) Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
4) L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne.
5) L’orario verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
6) Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
7) Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell’orario normale di lavoro, la durata dell’orario settimanale di lavoro per il singolo operaio viene fissata a far data dal 1° luglio 1963, in 45 ore.
[...]
9) In relazione alle esigenze tecniche la riduzione di cui al punto 7) potrà essere attuata dalle Direzioni attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 48 a 45 ore o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).
Nel primo caso, oltre a retribuire le ore lavorate, le aziende corrisponderanno il compenso di cui al punto 8) ragguagliato, per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione a 30 minuti (225 secondi per ogni ora).
Nel secondo caso si provvederà ad accantonare le quote orarie di cui al punto 8) per ogni gruppo di 48 ore di effettiva prestazione corrispondendole in occasione del godimento del riposo di conguaglio.
Per stabilire le ore di effettiva prestazione non si tiene conto delle ore straordinarie e si conteggiano invece le giornate di ferie godute, di festività godute e di riposo di conguaglio.
10) Agli operai discontinui la riduzione della durata dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti, verrà applicata nelle seguenti misure:

discontinui con orario normale di 60 ore settimanali 100 %
discontinui con orario di 54 ore settimanali 90 %
discontinui con orario normale di 48 ore settimanali 80 %

e la retribuzione sarà calcolata secondo i criteri di cui all’art. ... del presente contratto.
11) Nel caso non si renda possibile la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o la concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, agli operai che ne abbiano diritto e qualora siano trascorsi oltre sei mesi dalla maturazione del diritto medesimo, saranno corrisposte in sostituzione tante quote orarie di retribuzione, calcolate ai sensi del punto 8) quante sono le correlative ore già maturate.
Tuttavia tale ultimo metodo di compenso non potrà operare ove nel semestre l’azienda abbia utilizzato tutte le 12 ore settimanali di lavoro straordinario consentito dalla vigente legge oltre l’orario massimo normale.
La concessione del riposo di conguaglio per i periodi in cui ai sensi di legge è ammessa la prosecuzione del lavoro oltre le 48 ore settimanali e per la quale è prevista la relativa comunicazione al competente Ispettorato del lavoro potrà essere sostituita dalla corresponsione di tante quote orarie di retribuzione calcolate ai sensi del punto 8, previa discussione tra la direzione aziendale, assistita o rappresentata dalla propria associazione territoriale e le Organizzazioni locali dei lavoratori.
Norma transitoria.
Si procede all’assorbimento di concessioni aziendali in conto di riduzione di orario, anche se attuate in forma impropria, come esame tra le Organizzazioni sindacali in caso di contestazione.
Dichiarazione a verbale.
1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall’ultimo comma del punto 9).
[...].
3) Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al punto 4 del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni interne quali previste dall’accordo interconfederale 8 maggio 1953.
[...]

Indennità disagio freddo e indennità disagio caldo.
Le indennità di disagio freddo e di disagio caldo di cui ai paragrafi A) e B) dell’Accordo aggiuntivo nazionale per gli operai dell’industria dolciaria allegato al precedente contratto collettivo nonché l’indennità prima prevista per le operaie addette alle operazioni di insacchettamento del cacao potranno essere aumentate fino dal 40 al 60 % dell’attuale misura.
La determinazione delle indennità anzidette, in relazione alle particolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall’Associazione territoriale degli industriali ed i Sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo delle maggiorazioni per eventuali lavori straordinari, né sarà considerata retribuzione ad alcun effetto.

Affissioni.
Le direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla direzione aziendale.

Appendice
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]