Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 26 giugno 1963
Validità: 01.06.1963 - 31.10.1964
Parti: Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero dell’Alcool e del Lievito e Fiaiza-Cgil, Fillza-Cisl, Sias-Uil
Settori: Agroindustriale, Industria saccarifera

Sommario:

Premessa
1)
2) [premio di rendimento]
3) Contrattazione a livello aziendale
a) Premi alle stazioni disagiate.
b) Controversie sulla attribuzione della qualifica.
c) Orario di lavoro.
d) Cottimi.
4) Nuove qualifiche
5) Qualifiche ammodernate
6) Diritti sindacali
• Permessi per cariche sindacali.
• Affissioni.
• Versamento dei contributi sindacali.
• Decorrenza e durata.
Allegato a «diritti sindacali» - Regolamento per l’attuazione pratica della norma relativa al versamento di contributi sindacali

Accordo per gli addetti all’industria saccarifera

Il giorno 26 giugno 1963 presso l’Ufficio di Roma dell’Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero dell’Alcool e del Lievito, tra l’Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero dell’Alcool e del Lievito, e la Federazione Italiana Addetti Industria Zucchero Alcool - Fiaiza (Cgil), la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Zucchero Alcool - Fillza (Cisl), il Sindacato Italiano Autonomo Saccariferi - Sias (Uil).

Premesso
1) che il presente accordo fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche di Stabilimento. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori riconosce l’esigenza per le imprese di poter svolgere la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati e ciò per la durata del presente accordo e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme e per quella del vigente Contratto Nazionale di categoria (31 ottobre 1964);
2) che la contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente accordo è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate;
3) che competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i sindacati dei lavoratori e dall’altro l’Assozucchero o, eventualmente su delega di questa, l’Organizzazione sindacale territoriale industriale;
4) che al sistema di rapporto contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme integrative previste dal presente accordo.
A tal fine l’Assozucchero è impegnata ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli;
5) che per quanto non particolarmente convenuto col presente accordo valgono le norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Addetti all’industria Saccarifera stipulato in Genova il 29 agosto 1961.
Tutto ciò premesso che viene a formare parte integrante di quanto segue, è stato convenuto e si conviene:

1) il presente accordo si applica in tutto il territorio nazionale agli impiegati ed agli operai dipendenti dalle Aziende saccarifere.
Dichiarazione a verbale.
- L’Assozucchero dichiara che comunicherà alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti l’elenco delle Società Saccarifere - Sedi e Stabilimenti - che essa rappresenta ai fini sindacali e del presente accordo.
- Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dichiarano che il presente Accordo deve valere per i lavoratori di tutte le Aziende del settore anche se non associate all’Assozucchero.

3) Contrattazione a livello aziendale
a) Premi alle stazioni disagiate.

È prevista la contrattazione a livello aziendale per la determinanazione di un «premio per disagio» da concordarsi per gli addetti alle stazioni in calce indicate* quando ricorrano gli estremi a fianco di ciascuna di esse specificati.
Il «premio per disagio» di cui sopra sarà contrattato nell’ambito compreso tra la misura minima del 5 % e la misura massima del 10 % del minimo tabellare, fermo restando che le eventuali situazioni di miglior favore già in atto verranno conservate in sostituzione di quanto concordato.
Nelle more delle trattative per l’istituzione del premio sarà versato agli aventi diritto un compenso pari al 5%.
La procedura di negoziazione, diretta a mantenere la normalità dei rapporti durante la trattativa, è la seguente:
A) Il Sindacato dei lavoratori si rivolge alla competente Assozucchero con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando gli estremi della richiesta ed esponendo la relativa motivazione. Preciserà inoltre il proprio indirizzo e farà pervenire a parte alla Direzione aziendale copia della pratica, dandone comunicazione agli altri Sindacati.
B) Entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra l’Assozucchero provvederà a rispondere con lo stesso mezzo all’istanza sindacale proponente l’incontro per fissare la data dell’inizio della trattativa, che deve comunque essere mantenuta entro il termine di ulteriori 10 giorni.
C) La località nella quale avrà luogo la trattativa sarà quella ove è ubicata la Sede dell’Associazione provinciale dei datori di lavoro competente per territorio.
D) Nel caso che la trattativa di cui ai punti precedenti non dovesse dar luogo ad un accordo entro 40 giorni dalla data della richiesta dell’incontro, potranno intervenire le Organizzazioni nazionali di categoria.
* Stazioni che possono essere disagiate in una o più fabbriche:

1) Filtri presse di Zuccherifici

con apertura e chiusura a mano
con chiusura idraulica e scarico a mano

2) Filtri a sacco

filtri a sacco di raffineria
filtri Danek e Mares

3) Centrifughe

con scarico ed estrazione a mano dalla parte superiore con scarico a mano (a mezzo pala) dal fondo

4) Forno a caldo

dove lo sfornamento è fatto a mano

5) Forni elettrici

disagiata

6) Casse e celle di reazione

lo scarico a mano del saccarato

7) Forni potassa (salino)

disagiata

8) Diffusione classica

gli addetti ai diffusori

9) Silos bietole tradizionali

Gli addetti alla rimozione delle piastre di copertura delle canalette del silos ed al convogliamento delle bietole nelle canalette stesse senza mitrailleuse od altro mezzo meccanico.


c) Orario di lavoro.
A chiarimento e completamento di quanto dispongono gli ultimi tre comma degli artt. 8 e 35 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riduzione dell’orario di lavoro si conviene quanto segue:
A) Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell'orario normale di lavoro, la durata dell’orario settimanale di lavoro per il singolo lavoratore viene ridotta di 3 ore dal 1° giugno 1963 per un totale annuo di 156 e ciò indipendentemente dalle ore di lavoro effettivamente prestate.
B) A fronte di tale riduzione sarà corrisposto un compenso pari a tre quote orarie di retribuzione normale.
C) Stante le caratteristiche del settore la riduzione di cui al punto A) potrà essere attuata dalle Direzioni attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale o mediante concessione, durante l'anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).
Le modalità per far godere agli operai nel corso dell’anno dei riposi di conguaglio fino a concorrenza di tutte le ore maturate a tale titolo verranno concordate, possibilmente nel mese di novembre, seguendo la procedura stabilita al punto 3) del presente Accordo oppure tra Direzione e Commissione Interna ai sensi del disposto dell’art. 2 punto 3 dell’Accordo 8 maggio 1953.
Nel primo caso, oltre a retribuire le ore lavorate, le aziende corrisponderanno il compenso di cui al punto B) ragguagliato, per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione a 30 minuti (180 secondi per ogni ora).
Nel secondo caso si provvederà ad accantonare le quote orarie di cui al punto B) per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione corrispondendole in occasione del godimento del riposo di conguaglio.
Per stabilire le ore di effettiva prestazione, non si tiene conto delle ore straordinarie e si conteggiano invece le giornate di ferie godute, di festività godute e di riposo di conguaglio, cosicché le sole assenze dal lavoro per infortunio, malattia, congedo matrimoniale e permessi comportano per ogni 8 ore di assenza una decurtazione di trenta minuti dal totale annuo di 156 ore più sopra indicato.
D) Nel caso non sia stata effettuata la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o la concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, ai lavoratori che ne abbiano diritto saranno corrisposte in sostituzione a fine anno o alla risoluzione del rapporto di lavoro tante quote orarie di retribuzione normale quante sono le correlative ore già maturate.
Dichiarazione a verbale.
Le Organizzazioni dei lavoratori hanno manifestato la preoccupazione che il beneficio derivante dalla riduzione dell’orario di lavoro sopra concordata possa costituire motivo per le aziende di ridurre l’orario normale di lavoro.
L’Assozucchero di fronte alla preoccupazione sopra indicata assicura che ciò non avverrà.

d) Cottimi.
Sia nel caso che l’Azienda intenda istituire forme di retribuzione a cottimo, sia nel caso che debba adeguare le tariffe di cottimo esistenti in seguito ad intervenuti miglioramenti d’ordine tecnico-organizzativo nella esecuzione del lavoro, tramite l’Assozucchero ne darà conoscenza ai Sindacati dei lavoratori con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora detti Sindacati non condividano l’operato dell’Azienda, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Assozucchero daranno inizio alla procedura prevista alle lettere A, B, C, D dell’art. 3 lettera a) del presente accordo.

6) Diritti sindacali
Affissioni.

Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.