Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Circolare 26 gennaio 2012, n. 2
LA NUOVA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con gli accordi del 21/12/2011 (Repertorio n. 221 e Repertorio n. 223), pubblicati sulla G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012, la Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, ha posto chiarezza e data piena applicazione degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/08 in merito alla durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori, in ordine alla salute e la sicurezza sul lavoro.
Si tratta di due distinti provvedimenti, il primo (Repertorio n. 221) rivolto ai lavoratori nella loro generalità, peraltro definiti dall’art. 2, comma 1, lettere a), d) ed e) del D.Lgs. 81/08 ed il secondo (Repertorio n. 223) rivolto a datori di lavoro, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettere b) del D.Lgs. 81/08, che, nei casi espressamente previsti dalla normativa, svolgono l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
In entrambi i provvedimenti (Allegato 2 agli accordi), le attività vengono suddivise in tre grandi gruppi definiti a Rischio BASSO, Rischio MEDIO e Rischio ELEVATO. L’individuazione delle macrocategorie di rischio, identica nei due repertori, è effettuata in base ai codici ATECO 2002_2007.
Inoltre negli accordi in esame vengono individuati i requisiti dei docenti, l’organizzazione della formazione, la metodologia di insegnamento/apprendimento, l’articolazione ed i contenuti del percorso formativo.
Gli accordi entreranno in vigore il 26/01/2012, fatte salve diverse e più impegnative scadenze indicate nei provvedimenti stessi.

Repertorio n. 221 - Lavoratori
La formazione di tutti i lavoratori deve avvenire anteriormente o contestualmente all’assunzione. Ove ciò non risulti possibile, il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
I lavoratori che abbiano frequentato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’accordo (26/01/2012), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, non sono tenuti a frequentare corsi di formazione (salvo poi realizzare l’aggiornamento nei tempi e nei termini previsti).
Qualora non si verifichino le condizioni previste dal precedente capoverso, dovranno essere attuati i seguenti corsi di formazione, con contenuti e modalità previste dall’accordo, entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo stesso (11/07/2013).
Lavoratori in generale - art. 2, comma 1, lettere a), del D.Lgs. 81/08
È prevista una formazione di base per tutte le categorie di almeno 4 ore. Ad essa andrà affiancata una formazione specifica di 4 ore per la classe di rischio basso, di 8 ore per la classe di rischio medio e di 12 ore per la classe di rischio alto.
In sintesi avremo:
• Lavoratori occupati in attività definite a rischio BASSO: 8 ore di formazione;
• Lavoratori occupati in attività definite a rischio MEDIO: 12 ore di formazione;
• Lavoratori occupati in attività definite a rischio ALTO: 16 ore di formazione;
Preposti - art. 2, comma 1, lettere e), del D.Lgs. 81/08
I preposti, oltre alla formazione specifica per i lavoratori in generale, debbono seguire in aggiunta un modulo formativo della durata minima di 8 ore. Ne consegue che ad ogni singolo preposto dovrà essere impartita una formazione complessiva di 16, 20 o 24 ore a seconda del settore di appartenenza riferito all’attività (rischio basso, medio od alto).
Dirigenti - art. 2, comma 1, lettere d), del D.Lgs. 81/08
1 dirigenti debbono frequentare un percorso formativo, suddiviso, secondo le indicazioni della norma, in quattro moduli della durata complessiva non inferiore a 16 ore.
Aggiornamento formativo
Tutti i lavoratori, compresi i preposti ed i dirigenti, debbono frequentare percorsi formativi di aggiornamento, ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore.
Il termine di 5 anni decorre dalla data di effettuazione dell’ultimo percorso formativo.
L’obbligo di aggiornamento, qualora la formazione iniziale sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo (11/01/2012), deve essere completato entro 12 mesi (11/01/2013).

Repertorio n. 223 - Datori di lavoro che svolgono direttamente l’incarico di RSPP
Obbligo formativo
Qualunque datore di lavoro che, nei casi previsti dalla vigente normativa (art. 34, comma 1 ed Allegato 2 - D.Lgs. 81/08), intenda svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, deve seguire un percorso formativo, articolato in quattro moduli (normativo, gestionale, tecnico e relazionale), della durata complessiva minima di 16 ore (rischio basso), 32 ore (rischio medio), ovvero 48 ore (rischio alto).
Al termine del percorso formativo dovrà essere effettuata una verifica di apprendimento che preveda un colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati alla verifica delle conoscenze relative alla normativa vigente ed alle competenze tecnico-professionali.
Non sono tenuti a frequentare il percorso formativo, di cui ai precedenti capoversi, i datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo (11/01/2012), una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/97 e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94 (assunzione dell’incarico di RSPP entro il 31/12/1996).
In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere, ovviamente nei casi previsti, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Aggiornamento formativo
L’aggiomamento formativo, è previsto per tutti i datori di lavoro che svolgono l’incarico di RSPP, anche se in possesso dell’obbligo formativo iniziale.
Si tratta di aggiornamento con periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dal 11/01/2012) ed è modulato sui tre livelli di rischio: 6 ore (rischio basso), 10 ore (rischio medio) e 14 ore (rischio alto).
Per i datori di lavoro, esonerati dall’obbligo formativo, il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo (11/01/2014).
Altri soggetti con obbligo formativo
Nulla risulta innovato in ordine ai percorsi formativi relativi ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), non datori di lavoro, agli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ed alle persone designate alla gestione dell’emergenza (prevenzione incendi, lotta antincendio, primo soccorso).
Ad ogni buon fine si ricorda che le norme di riferimento per i soggetti di cui sopra risultano le seguenti:
• RSPP ed ASPP: art. 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. 81/08 che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo 26/01/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano;
• RLS: art. 37, commi 10, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 81/08;
• Addetti alla gestione della prevenzione incendi e lotta antincendio: D.M. 10/03/1998:
• Addetti alla gestione del primo soccorso: D.M. 388/03.

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Fonte: consulentidellavoro.it