Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260 - Disposizioni tributarie urgenti. 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1994, n. 99


 


 

 

Preambolo
Il Presidente della Repubblica:

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle poste e delle telecomunicazioni e per gli affari sociali;
 

Emana il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1

1. All'art. 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'art. 8, comma 9- bis , del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il capoverso è sostituito dal seguente:

"Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovrà avvenire senza soluzione di continuità in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.".


Articolo 2

1. Il comma 3- bis dell'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.


Articolo 3

1. Le somme dovute a titolo di sgravi degli oneri sociali di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, da rimborsare alle imprese industriali, in dieci rate annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.


Articolo 4

1. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"Art. 40 ( Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie ). -- 1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.".


Articolo 5

1. All'art. 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'art. 62- quater , comma 1, lettera c ), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1994".


Articolo 6

1. All'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a ) il comma 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a ) e b ) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.";

b ) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e devono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata."; nello stesso comma il terzo periodo è soppresso;

c ) nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;

d ) il comma 7 è sostituito dal seguente:

" 7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.";

e ) nel comma 8- bis , introdotto dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "nell'anno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1993 e 1994";

f ) il primo periodo del comma 13- bis , introdotto dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: "I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere a ) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.";

g ) nel comma 20 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le società a responsabilità limitata.".

2. Nell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il comma 8- bis è sostituito dal seguente:

" 8-bis . Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d ) del comma 13 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.".

3. Per l'anno 1994, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste dall'art. 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.

(Modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1994 n. 413)


Articolo 7

1. Il termine previsto dall'art. 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1994.

(Termine  prorogato dal D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 1 conv. in L. 8 agosto 1995, n. 349)


Articolo 8

1. L'art. 2, quinto comma, della legge 22 luglio 1982, n. 467, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

(Modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1994 n. 413)

Articolo 9

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a ) nell'art. 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'art. 24.";

b ) nell'art. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'art. 28, comma 6, e dell'art. 31, comma 3.";

c ) nell'art. 33, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

" 2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:";

d ) nell'art. 34, comma 1, le parole: "dalla data di versamento dell'imposta principale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale";

e ) nell'art. 37, comma 1, sono soppresse le parole da: ", salvo i casi" fino a: "all'art. 33, comma 1,";

f ) nell'art. 38, il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'art. 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.";

g ) nell'art. 39, comma 2, le parole: "nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine previsto dall'art. 37";

h ) nell'art. 52, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

2. Il comma 1 dell'art. 63 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato.


Articolo 10

1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.

2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonchè per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993.


Articolo 11

1. Il n. 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni comunali allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978, è sostituito dal seguente:


Indicazione degli atti Ammontare delle
"Numero e provvedimenti soggetti a tasse
d'ordine tassa sulle concessioni comunali Lire
-- -- --
22 Autorizzazione per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche:
1) tassa di rilascio ....................... 90.000
2) tassa annuale ........................... 45.000».

2. Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:



Ammontare
"Numero delle tasse
d'ordine Indicazione degli atti soggetti a tassa Lire
-- -- --
24-bis Autorizzazione per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991,
n. 112, art. 2, commi 3 e 4):
1) tassa di rilascio ..................... 150.000
2) tassa annuale ......................... 75.000


--------------------
Note : La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce".

3. Il termine per il pagamento delle tasse di concessione di cui al comma 1, relativo all'anno 1994, resta fissato al 31 gennaio 1994.


Articolo 12

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a ) nell'art. 4, comma 3, lettera a ), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità.";

b ) nell'art. 17, comma 3, terzo periodo, la cifra "250.000" è sostituita dalla seguente: "125.000", e sono soppressi il quinto, il nono e il decimo periodo;

c ) nell'art. 29, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:".


Articolo 13

1. La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dell'art. 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio entro il 1° luglio 1994.

(Sostituito dalla legge di conversione 27 giugno 1994 n. 413)


Articolo 14

1. Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari di conto fiscale di cui all'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le aziende di credito possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando i moduli approvati con il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991. In tal caso l'azienda di credito delegata accredita, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, al concessionario competente per il comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via regolamentare.

2. Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, il riepilogo delle somme riscosse e delle commissioni trattenute.

3. La consegna della copia degli attestati è effettuata, nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i concessionari competenti le commissioni trattenute al momento del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo termini e modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

5. Le richieste di rimborso presentate al concessionario dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80 milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

6. Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese. Fino al 31 marzo 1994 i versamenti sono effettuati presso una dipendenza di una azienda di credito sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

(Modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1994 n. 413)


Articolo 15

1. A ciascun componente della commissione istituita ai sensi dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, compete una indennità una tantum , di lire quarantacinque milioni.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire centotrentacinque milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3429 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994.

(Modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1994 n. 413)


Articolo 16

1. Nell'art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.".

2. La disposizione del comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994.


Articolo 17

1. Lo stanziamento del capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 è elevato di lire 50 miliardi.


Articolo 18

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente: "I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.".


Articolo 19

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati, per l'anno 1994, in lire 52.5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.


Articolo 20

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.