Tipologia: CCNL
Data firma: 8 gennaio 1957
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1958
Parti: Animpec-Confindustria e Fila-Cgil, Fuila-Cisl, Uila-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento
Settori: Tessili, Pelle e cuoio, Operai, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione degli operai.
Art. 6. - Mansioni promiscue.
Art. 7. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 8. - Apprendistato.
Art. 9. - Istruzione professionale.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 12. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 13. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Giorni festivi e trattamento economico relativo.
Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo: maggiorazioni.
Art. 18. - Lavoro a cottimo.
Art. 19. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 20. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Reclami sulla paga.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Disciplina aziendale.
Art. 30. - Commissioni interne e delegati d’impresa.
Art. 31. - Regolamento interno.
Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 33. - Assenze.
Art. 34. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 35. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 36. - Visite d’inventario e di controllo.
Art. 37. - Consegna, conservazione e indennità d’uso degli utensili e materiali.
Art. 38. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 39. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 40. - Abiti di lavoro.
Art. 41. - Trasferte.
Art. 42. - Trasferimenti.
Art. 43. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 44. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 48. - Multe e sospensioni.
Art. 49. - Licenziamento per mancanze.
Art. 50. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 51. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 52. - Lavoro a domicilio.
Art. 53. - Certificato di lavoro.
Art. 54. - Reclami e controversie.
Art. 55. - Abrogazione dei precedenti contratti - Condizioni di miglior favore.
[...]
Art. 56. - Decorrenza e durata del contratto.
Allegati
Allegato n. 1 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla industria manifatturiera pelle e cuoio stipulato in data 8 gennaio 1957 - Regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 1. - Definizione del lavorante a domicilio.
Art. 2. - Libretto personale di controllo.
Art. 3. - Responsabilità del lavorante a domicilio.
Art. 4. - Retribuzione del lavorante a domicilio.
Art. 5. - Lavoro notturno e festivo.
Art. 6. - Pagamento della retribuzione.
Art. 7. - Maggiorazione sulla retribuzione.
Art. 8. - Indennità di anzianità.
Art. 9. - Fornitura accessori.
Art. 10. - Norme generali.
Art. 11. - Decorrenza e durata della regolamentazione.
Trattamento salariale in applicazione del CCNL 8 gennaio 1957
Tabelle salariali e stipendiali
Appendice
Previdenza impiegati
A - Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
B - Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938.
Tabelle dell’importo della contingenza da valere dal 1° maggio 1959
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle industrie manufattiere pelli e cuoio, 8 gennaio 1957

In Milano, presso la sede della Confederazione Generale dell’industria Italiana - Delegazione Alta Italia, tra l’Associazione, Nazionale Industriali Manifatturieri Pelli e Cuoio () [..] assistito da una delegazione [...] della Compagnia Continentale Scear di Milano, [...] della Ditta Alfredo Lazzaroni Milano, [...] della spa A. Rejna Milano, [...] della Ditta E.U. Locati Milano, [...] della Figmat Milano, [...] della Azienda Angelo Vaiaguzza Milano, [...] della Valigeria Italiana Varese, [...] della Valigeria Bossi Varese, [...] della Valigeria Pelitti e Neuroni Varese, [...] delle Valigerie Riunite Monza; [...] della Ditta Valagussa di Missaglia (Como), [...] della Manifattura Radaelli di Rho; [...] della Valigeria Italiana Savip di Perugia; [...] della Valigeria Emilio Leone spa Firenze; [...] della Cartiera di S. Cesario Milano; e dei signori [...] dell’Associazione Industriale Lombarda, [...] dell’Unione Industriale di Torino, [...] della Associazione Industriali di Varese, [...] dell’Associazione Industriali di Monza e della Brianza, [...] dell’Associazione Industriali di Bergamo e la Federazione, Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) [...] con l’intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fuila) [...] con l’intervento [...] dei Sindacati Provinciali [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], l’Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...] con l’intervento [...] dei Sindacati Provinciali [...] e con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro [...]
Addì 8 gennaio 1957 in Milano, presso la sede della Confederazione Generale dell’industria Italiana (Delegazione Alta Italia), tra l’Associazione Nazionale Manufatturieri Pelli e Cuoio (Animpec) [...] assistito da una delegazione [...] della Compagnia Continentale Scear di Milano della Ditta Alfredo Lazzaroni Milano, [...] della spa A. Rejna Milano, [...] della Ditta E.U. Locati Milano, [...] della Figmat Milano, [...] della Azienda Angelo Vaiaguzza Milano, [...] della Valigeria Italiana Varese, [...] della Valigeria Bossi Varese, [...] della Valigeria Pelitti e Neuroni Varese, [...] delle Valigerie Riunite Monza; [...] della Ditta Valagussa di Missaglia (Como), [...] della Manifattura Radaelli di Rho; [...] della Valigeria Italiana Savip di Perugia; [...] della Valigeria Emilio Leone spa Firenze; [...] della Cartiera di S. Cesario Milano; e dei signori [...] dell’Associazione Industriale Lombarda, [...] dell’Unione Industriale di Torino, [...] della Associazione Industriali di Varese, [...] dell’Associazione Industriali di Monza e della Brianza, [...] dell’Associazione Industriali di Bergamo e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento [...] è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le maestranze addette alle industrie manufatturiere della pelle e del cuoio per la produzione di: Pelletterie - Sellerie in genere - Buffetterie - Articoli Sportivi - Cinture in genere e cinturini per orologio - Guarnizioni e articoli tecnici di cuoio - Selle, sedili, cuscini e borsette: per ciclo e motociclo - Cinghie di trasmissione - Valigie e Bauli.

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio.
[...]
I membri delle Commissioni Interne od il delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. Copia dello stesso contratto dovrà essere esposta in modo visibile a tutti i lavoratori, unitamente all’eventuale regolamento interno.
All’atto dell’assunzione l’azienda è tenuta a far prendere visione all’operaio del presente contratto di lavoro e dell’eventuale regola mento interno.
[...]

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.

Art. 3. - Visita medica.
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 8. - Apprendistato.
Sono considerati apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 che qui si richiama.
[...]
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare ad economia; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta dello stesso settore deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente compiuto sarà totalmente computato.
[...]
Per la durata e per le percentuali di retribuzione dell’apprendistato valgono le norme riprodotte nelle relative tabelle. [...]*
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le norme del presente contratto e della legge sopra citata.
* [dall'art. 5]
Pelletterie

per lavori pelle idem surrogati
Uomini dai 14 ai 16 anni anni 4 anni 3
dai 16 ai 18 anni anni 3 anni 2
dai 18 ai 20 anni anni 2 anni 1
Donne dai 14 ai 16 anni anni 3 anni 2
dai 16 ai 18 anni anni 2 anni 1
dai 18 ai 20 anni anni 1 anni 1/2

Sellerie in genere buffetterie ed articoli sportivi

Uomini dai 14 ai 16 anni anni 3
dai 16 ai 18 anni anni 2
dai 18 ai 20 anni anni 1
Donne dai 14 ai 16 anni anni 2
dai 16 ai 18 anni anni 1 1/2
dai 18 ai 20 anni anni 1

Cinture in genere e cinturini per orologio

Uomini dai 14 ai 16 anni anni 2
dai 16 ai 18 anni anni 1 1/2
dai 18 ai 20 anni anni 1
Donne dai 14 ai 16 anni anni 2
dai 16 ai 18 anni anni 1 1/2
dai 18 ai 20 anni anni 1

Guarnizioni e articoli tecnici di cuoio

Uomini dai 14 ai 16 anni anni 2
dai 16 ai 18 anni anni 1 1/2
dai 18 ai 20 anni anni 1
Donne dai 14 ai 16 anni anni 2
dai 16 ai 18 anni anni 1
dai 18 ai 20 anni mesi 6

Selle, sedili, cuscini e borsette: per ciclo e motociclo

Uomini dai 14 ai 16 anni anni 2
dai 16 ai 18 anni anni 1
dai 18 ai 20 anni mesi 6
Donne dai 14 ai 16 anni anni 2
dai 16 ai 18 anni anni 1 1/2
dai 18 ai 20 anni anni 1

Cinghie di trasmissione

Uomini dai 14 ai 16 anni anni 2
dai 16 ai 18 anni anni 1 1/2
dai 18 ai 20 anni anni 1
Donne dai 14 ai 16 anni anni 2
dai 16 ai 18 anni anni 1
dai 18 ai 20 anni mesi 6

Valigie e bauli

Uomini dai 14 ai 16 anni anni 4
dai 16 ai 18 anni anni 3
dai 18 ai 20 anni anni 1 1/2
Donne dai 14 ai 16 anni anni 3
dai 16 ai 18 anni anni 2
dai 18 ai 20 anni anni 1

Apprendistato per gli articoli in fibra, fibrone o cartone:
Uomini dai 14 ai 16 anni anni 1
Donne dai 14 ai 16 anni  anni 1


Art. 9. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti convengono sulla necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo.
Le associazioni territoriali di categoria cureranno l’attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilità, alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria e al potenziamento di quegli eventualmente esistenti.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o dì semplice attesa e custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 giornaliere, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
La tabella indicante l’orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 11. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
Nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.
Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sui provvedimenti disciplinari, restando comunque escluso il cumulo della trattenuta, di cui al secondo comma, con la multa.
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell’orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l’orario normale, di cui all’art. 10, sarà considerata prestazione straordinaria.
L’entrata e uscita degli operai negli stabilimenti verrà disciplinata nei regolamenti interni di ogni singola azienda, come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.

Art. 12. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14.
È consentito che il compimento dell’orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante recupero, a regime normale, nel corso della settimana.
Fanno eccezione alle disposizioni anzidette gli operai adibiti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Art. 14. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione, salvo quanto stabilito all’articolo riguardante il pomeriggio del sabato.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come è stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’operaio un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa e di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.

Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo: maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell’art. 10, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto art. 10.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo, di cui all’art. 15, e nelle festività e ricorrente di cui ai punti b), c) e d) dell’art. 16.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscono di frequentare le scuole medesime.
[...]

Art. 18. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti a economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
[...]

Art. 20. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di un’eguale tariffa.

Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può, di per sé solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 24. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
[...]

Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo Regolamento.

Art. 29. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità e correttezza verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità, avendo riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.

Art. 30. - Commissioni interne e delegati d’impresa.
Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa eletti nell’azienda si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 31. - Regolamento interno.
Là dove esiste, o fosse in seguito redatto dall’azienda, un regolamento Interno, lo stesso non potrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni Interne; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All’operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei congrui permessi per improrogabili giustificate necessità. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

Art. 37. - Consegna, conservazione e indennità d’uso degli utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l’operaio dovrà farne richiesta all’incaricato dell’azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
[...]
È preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell’azienda.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da ehi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni avuti.

Art. 39. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l’azienda come l’operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai, ecc.

Art. 40. - Abiti di lavoro.
[...]
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell’azienda di richiedere all’operaio un concorso nella spesa nella misura del 20 %.
L’obbligo di concorso dell’azienda verrà meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto entro tre mesi dalla data di assunzione.

Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino ad un importo massimo di 2 ore di paga e di contingenza;
c) sospensione dal lavoro fino a un massimo di 3 (tre) giorni;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 49.

Art. 48. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l’operaio:
[...]
b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni di sicurezza consiglino tale divieto;
f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda;
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
t) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
[...]
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 49. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non dell’indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all’art. precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
f) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
g) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda;
h) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento Interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni).
2) Con la perdita dell’indennità di preavviso e dell’indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale; che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo.
[...]

Art. 52. - Lavoro a domicilio.
Per la disciplina del lavoro a domicilio valgono le norme di cui all’allegato n. 1. Regolamentazione del lavoro a domicilio.

Art. 54. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie dì carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo tra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 55. - Abrogazione dei precedenti contratti - Condizioni di miglior favore.
[...]
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Allegati
Allegato n. 1 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla industria manifatturiera pelle e cuoio stipulato in data 8 gennaio 1957
Regolamentazione del lavoro a domicilio

Addì 8 gennaio 1957 in Milano, presso la sede della Confederazione Generale dell’industria Italiana - Delegazione Alta Italia tra l’Associazione, Nazionale Industriali Manifatturieri Pelli e Cuoio (Animpec) [..] assistito da una delegazione [...] della Compagnia Continentale Scear di Milano, [...] della Ditta Alfredo Lazzaroni Milano, [...] della spa A. Rejna Milano, [...] della Ditta E.U. Locati Milano, [...] della Figmat Milano, [...] della Azienda Angelo Vaiaguzza Milano, [...] della Valigeria Italiana Varese, [...] della Valigeria Bossi Varese, [...] della Valigeria Pelitti e Neuroni Varese, [...] delle Valigerie Riunite Monza; [...] della Ditta Valagussa di Missaglia (Como), [...] della Manifattura Radaelli di Rho; [...] della Valigeria Italiana Savip di Perugia; [...] della Valigeria Emilio Leone spa Firenze; [...] della Cartiera di S. Cesario Milano; e dei signori [...] dell’Associazione Industriale Lombarda, [...] dell’Unione Industriale di Torino, [...] della Associazione Industriali di Varese, [...] dell’Associazione Industriali di Monza e della Brianza, [...] dell’Associazione Industriali di Bergamo e la Federazione, Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) [...] con l’intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fuila) [...] con l’intervento [...] dei Sindacati Provinciali [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], l’Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...] con l’intervento [...] dei Sindacati Provinciali [...] e con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro [...] è stato stipulato il presente accordo aggiuntivo per la Regolamentazione del lavoro a domicilio nell’industria manufatturiera pelle e cuoio, in applicazione del disposto dell’articolo 52 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dell’industria manufatturiera pelle e cuoio stipulato in data 8 gennaio 1957.

Art. 1. - Definizione del lavorante a domicilio.
Sono considerati lavoranti a domicilio gli operai di ambo i sessi che per conto di uno o più datori di lavoro eseguono, nella propria abitazione o comunque in locali che non siano di pertinenza del datore di lavoro né sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavoro subordinato retribuito, ricevendo a cura e a spese del datore di lavoro stesso le materie prime e gli accessori occorrenti per le lavorazioni.
Per essere considerato tale il lavorante a domicilio non deve eseguire, per conto proprio o di terzi, lavori che siano in concorrenza con il datore di lavoro e non deve recare, comunque, pregiudizio alla produzione dell’impresa.
Per essere considerato tale, il lavorante a domicilio non deve avere alle proprie dipendenze personale salariato o comunque retribuito.

Art. 2. - Libretto personale di controllo.
Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:
Parte 1): Consegna del lavoro:
1) data e ora dell’ordinazione;
2) qualità e quantità dei materiali consegnati al lavorante a domicilio;
3) specificazione e quantità del lavoro da eseguire;
4) misura della retribuzione;
5) ammontare delle eventuali anticipazioni;
6) giorno e ora entro cui il lavoro dovrà essere riconsegnato;
7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
Parte II): Riconsegna del lavoro:
1) giorno ed ora dell’avvenuta riconsegna del lavoro eseguito;
2) specie e quantità del lavoro eseguito;
3) qualità e quantità dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio;
4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavoratore a domicilio;
5) indicazione delle eventuali ritenute;
6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.

Art. 4. - Retribuzione del lavorante a domicilio.
[...]
F) La compilazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento, in esecuzione di quanto sopra, sono devoluti alle organizzazioni provinciali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 10. - Norme generali.
Per tutto quanto non è stato espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell’industria manufatturiera pelli e cuoio, stipulato in data 8 gennaio 1957 in quanto tali norme siano compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali (esclusa l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e le disposizioni relative alla Cassa Malattia.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. - Trattamento lavoratrici in caso dì matrimonio e maternità.
Ferme restando lo disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]