Categoria: 1953
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Tipologia: CCNL
Data firma: 29 aprile 1953
Validità: 01.01.1953 - 31.12.1954
Parti: Fnaem e Fidae, Flaei, Faile
Settori: Servizi, Aziende elettriche municipalizzate

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Lavori promiscui.
Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 9. - Scelta del personale.
Art. 10. - Assenze, permessi e brevi congedi.
Art. 11. - Aspettativa.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Malattia, infortuni sul lavoro.
Art. 14. - Servizio militare.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 17. - Rimborsi spese.
Art. 18. - Assegnazione del personale, minimi di stipendio o paga, indennità di contingenza.
Art. 19. - Determinazione del valore orario della paga, dello stipendio e dell’indennità di contingenza.
Art. 20. - Mensilità e quota di mensilità supplementari.
Art. 21. - Aumenti biennali o annuali.
Art. 22. - Indennità varie.
• Indennità istruzione figli.
• Indennità di alta montagna.
• Indennità di bicicletta.
• Indennità testimoni.
• Indennità di rischio.
• Indennità impiegati con prestazione normale di 48 ore settimanali.
• Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi.
• Indennità zona malarica.
• Dichiarazioni a verbale.
Art. 23. - Alloggio, vestiario, energia elettrica.
a) Alloggio.
b) Vestiario.
c) Energia elettrica.
• Disposizione comune.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 24. - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso.
Art. 25. - Doveri del lavoratore.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Certificato di lavoro.
Art. 28. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 29. - Norme aziendali.
Art. 30. - Inscindibilità del contratto.
Art. 31. - Domande di compensi.
Art. 32. - Cassa assistenza di malattia.
Art. 33. - Commissione interna.
Art. 34. - Commissione paritetica interpretativa.
Art. 35. - Trattamento di fine lavoro.
Art. 36. - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni aggiuntive
Anzianità convenzionale per la guerra 1915-18.
Istruzione professionale.
Modifica dell’art. 34 del contratto collettivo 29 aprile 1953, 15 dicembre 1953

Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende elettriche municipalizzate, 29 aprile 1953

Il presente contratto sostituisce quello stipulato il 31 gennaio 1948 e successivamente prorogato a tutto il 31 dicembre 1952. Esso va quindi automaticamente applicato a tutto il personale delle aziende ed enti il cui rapporto di lavoro era regolato in detta data dal contratto 31 gennaio 1948.
Per il personale delle medie e piccole Aziende il cui rapporto di lavoro sia già stato regolato dal succitato Contratto 31 gennaio 1948 prorogato, modificato o adattato, o sia regolato da pattuizioni diverse, le Federazioni si impegnano a curare - direttamente o tramite le rispettive Organizzazioni sindacali regionali di categoria - la regolamentazione dei rapporti di lavoro controversi. Tale impegno, peraltro, non intende né può pregiudicare in alcun modo gli interessi delle Parti che le Federazioni rappresentano.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente Contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica ed i Lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi, per le Aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
Il presente Contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché;
а) Alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore
dell’Azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio conto, altra attività estranea all'Azienda;
b) Ai lavoratori espressamente assunti per lavori di costruzione o di carattere eccezionale o transitorio, o di manutenzione straordinaria, lavori di ampliamento e costruzione degli impianti a monte della cabina di trasformazione a bassa tensione. Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l’assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell’applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.
Dichiarazione a verbale.
Applicabilità del contratto ai Lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste. - Si chiarisce che il presente contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali: settori di importanza pari alle Aziende Elettriche cui il presente contratto si riferisce.
Trattamento economico dei lavoratori assunti per lavori straordinari. - Si chiarisce che la pattuizione di cui al comma b) dell’art. 1 non contrasta con il diritto o la possibilità delle rappresentanze dei lavoratori elettrici cui il comma stesso si riferisce dì trattare con la rappresentanza dei datori di lavoro la definizione del trattamento economico spettante a detti lavoratori.
Lavori di costruzione ed ampliamento rete di illuminazione pubblica. - Si precisa che i lavori di costruzione e di ampliamento delle reti di illuminazione pubblica rientrano nel comma b) del presente articolo sempreché non siano di carattere permanente.
Appalti. - A richiesta delle Rappresentanze dei Lavoratori la Fnaem dichiara che le Aziende si asterranno dal concedere in appalto lavori di esercizio.

Art. 2. - Lavori promiscui.
Il lavoratore disciplinato dal presente Contratto può essere destinato a prestare la sua opera, in via complementare o temporanea, per lavori che l’Azienda compia per altra industria o Azienda; in tal caso al lavoratore spetta il solo trattamento complessivo dovuto ai lavoratori dell’Azienda cui egli appartiene.

Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Per l’assunzione in servizio presso le Aem il lavoratore [...] dovrà sottoporsi a visita medica eseguita da medico di fiducia dell’Azienda per accertare la costituzione fisica e l’idoneità specifica al lavoro che dovrà espletare.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La distribuzione delle ore di lavoro viene stabilita dall’Azienda con ordini di servizio o individualmente.
La durata normale della prestazione, salvo le deroghe ed eccezioni di legge, è fissata in ore 48 settimanali per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai ed in ore 42 settimanali per gli altri impiegati.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
а) 48 ore settimanali per gli uscieri e fattorini;
b) 56 ore settimanali, anche in turno trisettimanale, per i guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali e gli addetti a centraline e cabine che lavorano a turno;
c) 60 ore settimanali per i custodi, i guardiani diurni e notturni, gli autisti di vettura e simili.
Peraltro, per il personale di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, le ore eccedenti le 48 settimanali, sino ai limiti sopra precisati ed eccezionalmente oltre tali limiti ma entro quello maggiore delle 60 ore settimanali, vanno retribuite con la sola paga o stipendio orari ridotti del 37 per cento.
I guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali, i guardialinee, i sorveglianti di centrali e cabine e, in genere, i lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi si essi, non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito loro affidato. Ove da tale prestazione derivi ad essi un maggior onere, viene concessa ai lavoratori di cui trattasi una adeguata indennità.
Una indennità compete anche ai lavoratori con orario di lavoro predeterminato e che non usufruiscono dell’alloggio gratuito, qualora venga ad essi fatto obbligo di rendersi prontamente disponibili in ore fuori del loro orario di lavoro e di fornire, pertanto, alla Azienda le notizie necessarie ai fini della loro reperibilità.
[...]
Dichiarazione a verbale.
Centrali in caverna. - La Fnaem conferma l’impegno già assunto con il Contratto del 31 gennaio 1948 onde le Aziende da essa rappresentate adottino - ove non vi abbiano già provveduto - tutti gli accorgimenti tecnici necessari perché il lavoro del personale addetto all’esercizio delle centrali in caverna non sia lesivo alla salute del personale stesso.
Le parti stipulanti il presente Contratto interesseranno la Direzione Generale di Sanità onde accerti se le condizioni di ambiente; nelle singole centrali in caverna siano tali da arrecare pregiudizio alla salute dei lavoratori ad esse addetti e in tal caso suggerisca dei provvedimenti la cui adozione verrà concordata tra le Parti.
Orario di lavoro impiegati con funzioni direttive. - Le parti, si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque, inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto all’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto, ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D.L. 10 settembre; 1923 n. 955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato), si conferma che è da considerare impiegato con funzioni direttive escluso dalla limitazione. dell’orario di lavoro, quello «preposto alla direzione tecnica e amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento del servizio»; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica del gruppo A previsto dall’art. 18 del presente Contratto.
Orario di lavoro per gli impiegati amministrativi. - Si chiarisce che l’orario di lavoro per gli impiegati amministrativi di tutte le Aziende è di 42 ore settimanali e che tale orario dovranno osservare anche gli impiegati di quelle Aziende presso le quali era od è in atto un orario minore, non appena vengano a cessare quelle particolari ragioni ambientali (deficienza di trasporti ecc.) che condussero a tale limitazione di orario.
Concetto di «centraline». - Si chiarisce che per «centraline» di cui alla lettera b) dell’art. 6 del presente Contratto, si intendono quelle con potenza inferiore a 1.000 Kw.
Orario autisti.
a) si riconosce che l’orario di 10 ore giornaliere deve essere osservato dagli autisti quando svolgano un servizio prevalentemente di attesa o dì guida, ivi compresa la normale manutenzione della macchina; mentre l’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere quando gli autisti siano addetti per tali ore a servizi meccanici di officina od a lavori di manutenzione straordinaria degli automezzi.
Lo stesso orario di 8 ore giornaliere deve essere osservato dagli autisti normalmente addetti a servizio continuativo di guida di autocarro.
b) si chiarisce che per tutti gli autisti le eventuali effettive prestazioni eccedenti gli orari di cui sopra danno diritto al pagamento dello straordinario, salvo che, in base all’art. 5 del presente Contratto, l’Azienda non abbia provveduto o non provveda a corrispondere una adeguata indennità trattandosi di personale che deve dare le proprie prestazioni non predeterminabili, in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito ad esso affidato.

Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti alla sorveglianza e manutenzione degli edifici di presidi, dei canali di carico e scarico; all’esercizio delle centrali, delle unii nutazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza e manutenzione delle linee, delle reti ed alla manutenzione delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
A tali lavoratori si garantisce, peraltro, che il giorno di riposo venga mediamente a cadere di domenica, per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo non avvenga, sarà dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, un’indennità pari al 40 % della retribuzione giornaliera.
In caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore deve essere informato entro il secondo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, in difetto di che, il lavoratore - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ha diritto ad una indennità pari al 40 % della retribuzione giornaliera.
[...]

Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
1) Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall’art. 6 del presente Contratto; esso non può essere sostituito da altrettante ore di riposo e deve essere compensato [...]
3) Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore Ira le ore 20 e le 6.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’Azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, senza giustificati motivi di impedimento.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, disposizioni che vengono riportate in appendice al presente Contratto.

Art. 13. - Malattia, infortuni sul lavoro.
[...]
È anche in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
[...]
Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all’obbligo delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l’Azienda deve provvedere all’assicurazione per morte od invalidità totale permanente conseguente ad infortuni sul lavoro limitatamente ai tecnici ed agli amministrativi che siano esposti agli stessi rischi dei tecnici.
Le indennità assicurate in caso di morte ed invalidità corrisponderanno rispettivamente a cinque o sei retribuzioni annue (13,65 mensilità) e in caso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell’Inail.
Le disposizioni di cui ai due comma precedenti cesseranno di avere; vigore quando l’assicurazione di legge sarà estesa anche a questi lavoratori.
Dichiarazione a verbale.
Capacità, lavorativa. - Nel caso di contestazione circa la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia, si farà ricorso al giudizio della commissione medica prevista per l’accertamento del diritto alle •prestazioni della Cpel.
[...]
Trattamento lavoratori con capacità lavorativa residuale non inferiore al 50 %. - Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o di infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, l’Azienda cercherà di mantenere in servizio il lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni.
Trattamento lavoratori degenti in sanatorio tubercolare. - Le Aziende non applicheranno le riduzioni sulle retribuzioni previste al terzo comma dell’art. 13 del presente Contratto ai Lavoratori decenti in sanatorio tubercolare o per ì quali il ricovero sia stato riconosciuto indispensabile dall’Inps.
Ove l’affezione tubercolare in relazione alla quale sia avvenuto il ricovero o ne sia stata riconosciuta l’indispensabilità dall’Inps si protragga oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall’articolo 13, le Aziende concederanno al lavoratore che si trovi ancora ricoverato o nei confronti del quale permanga, a giudizio dell’Inps, la indispensabilità del ricovero, un sussidio straordinario di importo pari al 70 % della retribuzione mensile che sarebbe a lui spettata lino ad un periodo massimo di 9 mesi immediatamente successivi alla scadenza del periodo di conservazione del posto, di cui al primo comma dell’art. 13.
[...]

Art. 15. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono esser fatte godere al lavoratore fino al 31 marzo dell’anno successivo.
[...]

Art. 22. - Indennità varie.
Indennità di alta montagna.

Al lavoratore che venga trasferito, per motivi di lavoro, in località disagiate di montagna, e vi risieda, l’Azienda corrisponde un’indennità da concordarsi fra le competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.
Potrà anche, eccezionalmente, esser attribuita un’indennità a quei lavoratori che vengano trasferiti per motivi di lavoro in località che, pur non essendo dì montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.

Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi.
Al lavoratore addetto con continuità a macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi, in quanto gliene derivi lavoro gravoso, viene corrisposta un’indennità graduabile fino a un massimo del 5 % del minimi della rispettiva categoria.

Indennità zona malarica.
Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica viene corrisposta un’indennità di L. 1.200 mensili.
La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria, tenendo a base l’elenco di tali località pubblicato dal Ministero dell’interno, elenco che sarà ridotto o integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni Provinciali di Sanità.

Dichiarazioni a verbale.
[...]
Indennità macchine fatturatrici - Lavoratori retribuiti a cottimo. - L’indennità macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi non si applica nei casi in cui il lavoro sia prevalentemente retribuito a cottimo.
Indennità zona malarica - Cura preventiva e curativa della malaria. - Per quanto riguarda la cura preventiva e curativa dei dipendenti e loro familiari, comandati a risiedere o prestare permanente- mente la loro opera in località malarica, si precisa che essa resta di competenza delle singole Casse [...]
Esalazioni venefiche. - Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche. - Le Aziende terranno conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti all’evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche
o arretratezza di impianti, tale evacuazione deve esser effettuata in tutto manualmente.

Art. 23. - Alloggio, vestiario, energia elettrica.
b) Vestiario.

L’Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavori tori che svolgano la loro normale attività all’aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia. La dotazione sarà personale gli impiegati tecnici che svolgano il lavoro in analoghe condizioni.
Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
L’Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi o mici) a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
L’Azienda fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca invernale.
[...]

Dichiarazione a verbale.
Vestiario - Dotazione impermeabili. - Quelle Aziende che non hanno attualmente in dotazione un numero di impermeabili pari a quello dei lavoratori che si presumono costretti a svolgere la loro normale attività all’aperto anche sotto la pioggia, provvederanno ad integrare tale dotazione in modo che, raggiunta la parità di numero fra impermeabili e lavoratori, questi possano usare sempre lo stesso impermeabile.
Vestiario - Situazione di fatto. - In merito all’ultimo comma del punto b) dell’art. 23 del presente Contratto i rappresentanti delle Aziende, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, dichiarano che le Aziende non hanno intenzione di mutare le usanze in atto.
[...]

Art. 25. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’Azienda stessa;
[...]
e) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall’Azienda;
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
g) tenere, nell’espletamento delle sue funzioni, un contegno che concorra al buon nome dell’Azienda.
[...]
Il lavoratore, a richiesta dell’Azienda, deve sottoporsi a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’Azienda stessa.
[....]

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino a un massimo di 30 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con preavviso e con indennità;
g) licenziamento senza preavviso e con indennità;
h) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposti delle lettere a), b), c).
Il licenziamento di cui alla lettera f) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di cinque anni, per la stessa mancanza, o per mancanze analoghe, in sospensioni dal servizio e dalla retribuzione per un totale di venti giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito sospensioni per trentacinque giorni complessivamente, anche se conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 25.
Il licenziamento di cui alla lettera g) si può applicare nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di cui alla lettera h) si può applicare per mancanze più gravi di quelle previste dalla lettera g). [...]
Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 29. - Norme aziendali.
Oltre che alle norme del presente Contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso d'ai presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 34. - Commissione paritetica interpretativa.
Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione e applicazione del presente Contratto saranno definite da una Commissione Paritetica di dodici membri, sei dei quali nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Elettriche Municipalizzate e gli altri sei dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto.
Detta Commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un Presidente. In caso di disaccordo su tale scelta, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte d’Appello di Roma.
La Commissione verrà convocata dalla Fnaem ad iniziativa propria o su richiesta di una delle tre Federazioni dei lavoratori stipulanti il presente Contratto, entro quarantacinque giorni dalla richiesta medesima.
La Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente.
Dichiarazione a verbale.
Composizione della Commissione Paritetica Interpretativa - Validità delle sue deliberazioni. - Le Parti stipulanti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla Commissione Paritetica Interpretativa di cui all’art. 34 del presente Contratto.
I Membri di detta Commissione dovranno essere preferibilmente scelti fra coloro che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del presente Contratto e qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno dei componenti di detta Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di assolvere il compito assegnatogli, la Parte che lo ha designato provvederà alla sostituzione entro 15 giorni dalla dichiarata impossibilità.
La Commissione, che deciderà con la presenza minima di otto Membri oltre il Presidente ove questi sia nominato, stabilirà essa stessa le norme del suo funzionamento.

Dichiarazioni aggiuntive
Istruzione professionale.

La Fnaem assicura che le Aziende - come sempre hanno fatto - cureranno l’elevamento culturale professionale dei propri lavoratori, istituendo appositi corsi o concorrendo al funzionamento di esistenti scuole.
Le Aziende sanno di poter contare, per il raggiungimento di questo alto scopo sociale, sulla preziosa collaborazione dei propri dirigenti ed impiegati ed apprezzeranno gli orientamenti che, al riguardo, le Organizzazioni sindacali regionali di categoria saranno concordemente per suggerire.

Modifica dell’art. 34 del contratto collettivo 29 aprile 1953, 15 dicembre 1953
In Roma, la Federazione Nazionale Aziende Elettriche Municipalizzate [...], la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche [...], la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane [...], la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Elettrici [...] hanno convenuto quanto segue:
A modifica di quanto stabilito dal 1° capoverso dell’art. 34 del CCNL 20 aprile 1953, la Commissione paritetica interpretativa è formata da 14 membri, dei quali 7 nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Elettriche Municipalizzate e 7 dalle Federazioni Nazionali dei Lavoratori che hanno proceduto alla stipulazione del contratto, cioè tre dalla Fidae, due dalla Flaei e due dalla Faile.