1 In passato, il Parlamento aveva già affrontato, per mezzo di apposite Commissioni d’inchiesta o indagini conoscitive, il tema della sicurezza sul lavoro. In particolare, nella X legislatura, venne istituita una Commissione parlamentare d’inchiesta del Senato «sulle condizioni di lavoro nelle aziende», presieduta dal senatore Lama, la quale operò tra il 1988 ed il 1989. Durante la XIII legislatura, negli anni 1996-1997, la 11a Commissione permanente del Senato (Lavoro e previdenza sociale) e la XI Commissione permanente della Camera (Lavoro pubblico e privato) svolsero congiuntamente un’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro. Nel corso della medesima legislatura, dal 1999 al 2000, la 11ª Commissione del Senato condusse una nuova indagine conoscitiva, ai fini della «verifica della situazione a due anni» dalla precedente indagine.
2 Si veda in proposito il paragrafo 3.6.
3 Della questione della messa in sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro in agricoltura e dei relativi incentivi, si parlerà in dettaglio più avanti, nel paragrafo 3.1.
4 La norma prevede la presenza dei rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispettivi del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell’Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI), dell’Unione province italiane (UPI) e dei rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali.
5 Su questa iniziativa la Commissione aveva già svolto una specifica audizione nella seduta del 23 marzo 2011, di cui si parla nel paragrafo 3.4.
6 In occasione della presentazione del Rapporto Annuale 2010 era stato indicato per gli infortuni mortali del 2010 un valore di 980 casi. Per consentire un confronto omogeneo con gli infortuni mortali del 2009 (definitivi) erano stati infatti utilizzati non i dati fino ad allora acquisiti (948 casi al 30 aprile 2011), ma stime previsionali del dato definitivo, definite «prudenziali e cautelative». Con il consolidamento dei dati al 31 ottobre 2011, si è poi giunti alla cifra di 973 casi, che rappresenta il dato definitivo.
7 Nei confronti dei dati concernenti gli infortuni mortali, occorre ricordare che nei tassi standardizzati dei vari Paesi della UE sono esclusi, oltre agli infortuni in itinere, anche gli infortuni stradali o a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto occorsi in occasione di lavoro. Questi incidenti, infatti, non sono rilevati da tutti gli Stati membri e soprattutto rappresentano una quota molto rilevante del totale dei casi mortali (nel nostro Paese ben il 30 per cento).
8 Si veda in proposito il paragrafo 2.4.
9 In base alla normativa comunitaria, infatti, per la guida di questi veicoli si prevedono due tipi di patente, la patente A per i trattori leggeri di cui all’articolo 115, comma 1, lettera c) del codice della strada, e la patente B per i trattori di massa maggiore.
10 La Commissione ha audito i rappresentanti dell’associazione AIFOS, assieme alle altre associazioni aderenti alla CIIP, nella seduta del 28 aprile 2010. Si veda in proposito la precedente relazione intermedia.
11 Come ricordato nel paragrafo 2.3, le linee guida per la valutazione dei rischi da stress-lavoro correlato sono state emanate con l’apposita circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2010.
12 Si veda in particolare la precedente relazione intermedia.
13 Si ricorda, a titolo di esempio, l’esperienza della prefettura di Brindisi, di cui si è parlato nella seconda relazione intermedia della Commissione.
14 In relazione a tale grave incidente, si veda in proposito la seconda relazione intermedia.
15 I dati citati sono tratti dal sito ufficiale dell’AMA S.p.A., www.amaroma.it.
16 La suddetta riforma è stata poi introdotta con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti a carico dei soggetti interessati, in base a un principio di proporzionalità.
Come accennato nel testo, il nuovo regolamento ridefinisce l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A, B e C, classificate in ordine crescente in base alla gravità del rischio piuttosto che alla dimensione o, comunque, al grado di complessità, e stabilisce conseguentemente, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.
17 La Commissione d’inchiesta si è occupata direttamente di quel tragico incidente: si veda al riguardo la prima relazione intermedia.
18 Per la composizione dei comitati regionali di coordinamento, si rinvia al paragrafo 2.5.
19 La Commissione ha incontrato i rappresentanti dell’AIEA Val Basento nella seduta del 20 aprile 2011. Si veda in proposito il paragrafo 3.5.
20 La norma in questione era quella recata dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106). I dubbi interpretativi, richiamati anche nell’audizione di Potenza, sono stati successivamente risolti mediante una serie di modifiche introdotte dall’articolo 44, commi 1-4, del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
21 Per un esame dettagliato della normativa che regolamenta attualmente l’esercizio delle attività pirotecniche, si veda il paragrafo 3.2.
22 Del ruolo del Coordinamento tecnico interregionale si è parlato nel precedente paragrafo 2.6.
23 Precisamente, nella seduta dell’11 ottobre 2011, in cui è stata audita l’Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis (AARBA). Si veda in proposito il paragrafo 3.4.
24 Si tratta dell’Atto Senato n. 2663, intitolato «Disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia». Della questione si è parlato diffusamente nel precedente paragrafo 3.6.
25 Dell’attuale stato di avanzamento del SINP si è parlato diffusamente nel paragrafo 2.3, al quale si rinvia.
26 Si veda in proposito la nota n. 19 nel paragrafo 4.6.
27 Di tale relazione si è parlato nel paragrafo 2.6.

 


Fonte: Senato della Repubblica