Categoria: 1955
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 22 marzo 1955
Validità: 01.01.1955 - 31.12.1956
Parti: Fnaem e Fidae, Flai, Faile, Uile
Settori: Servizi, Aziende elettriche municipalizzate

Sommario:

I.
II. [minimi di stipendio o paga]
III. [maggiorazione di anzianità]
IV. [mensilità supplementare]
V.
VI.
VII. [art. 22]
VIII.
IX. [art. 35]
X. [contingenza]
XI. [anzianità]
XII.
XIII. Ricorrenze festive cadenti di domenica.
XIV. Energia elettrica - Dichiarazione a verbale.
XV.
XVI. [aumenti di anzianità]
Allegato Tabella dei nuovi minimi

Verbale di rinnovo del contratto collettivo, 22 marzo 1955

In Roma, la Delegazione Fnaem [...], la Delegazione della Fidae [...], la Delegazione della Flai [...] la Delegazione della Faile [...], la Delegazione della Uile [...], a conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i lavoratori delle Aziende Elettriche Municipalizzate, hanno concordato quanto segue :

I. Il Contratto collettivo di lavoro 29 aprile 1953 è rinnovato per due anni decorrenti dal 1° gennaio 1955 e scadenti il 31 dicembre 1956 con le modifiche ed integrazioni appresso concordate.

V. Il testo dell’art. 6 (comma 6°) del contratto collettivo di lavoro 29 aprile 1953 è cosi sostituito :
«Al lavoratore con orario di lavoro predeterminato, che non usufruisce dell’alloggio gratuito, ed al quale sia fatto obbligo di rendersi prontamente disponibile in ore fuori dell’orario di lavoro e di fornire pertanto all’Azienda le notizie necessarie ai fini della sua reperibilità, è dovuta una indennità.
La misura dì detta indennità sarà concordata direttamente fra Azienda e lavoratore, osservandosi, in caso di disaccordo, la procedura prevista per le vertenze individuali».

VIII. Le misure delle seguenti indennità di cui all’art. 22 del contratto collettivo 29 aprile 1953 sono così stabilite:
а) indennità rischio [...]
b) indennità impiegati con prestazione normale di 48 ore settimanali [...]
c) indennità macchine fatturatrici ed elettrocontabili scriventi: 4,50 % del minimo della categoria di appartenenza.

XII. Si conviene infine che il testo del contratto collettivo di lavoro 29 aprile 1953 opportunamente coordinato con le norme degli accordi sul conglobamento e con le pattuizioni di cui al presente accordo sarà inviato a cura della Fnaem alle organizzazioni stipulanti entro la fine del mese di aprile per l’approvazione.
Le eventuali osservazioni dovranno essere fatte pervenire alla Fnaem entro 15 giorni.
Qualora non sia possibile dirimere le eventuali divergenze per le vie brevi, le parti stipulanti torneranno a riunirsi per definire le questioni.

XV. La Commissione Paritetica Interpretativa è portata a 18 membri di cui 9 nominati dalla Fnaem e 9 dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.