Tipologia: CCNL
Data firma: 13 dicembre 1957
Validità: 22.03.1955 - 01.01.1957
Parti: Fnaem e Fidae, Flaei, Faile, Uile
Settori: Servizi, Aziende elettriche municipalizzate

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Lavori promiscui.
Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 9. - Scelta del personale.
Art. 10. - Assenze, permessi e brevi congedi.
Art. 11. - Aspettativa.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Malattia, infortuni sul lavoro.
Art. 14. - Servizio militare.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 17. - Rimborsi spese.
Art. 18. - Assegnazione del personale, minimi tabellari, minimi tabellari integrati, stipendi.
Tabella allegata I - Nuove retribuzioni minime conglobate per i lavoratori adulti d’ambo i sessi delle aziende elettriche municipalizzate valevoli a partire dal 1° giugno 1954, espresse in lire-mese
Art. 19. - Determinazione del valore orario dello stipendio.
Art. 20. - Mensilità e quota di mensilità supplementari.
Art. 21. - Premio di produttività.
Art. 22. - Aumenti biennali o annuali.
Art. 23. - Indennità varie.
• Indennità istruzione figli.
• Indennità alta montagna.
• Indennità di bicicletta.
• Indennità per l’impiego di mezzi motorizzati.
• Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi.
• Indennità zona malarica.
Art. 24. - Alloggio, vestiario, energia elettrica.
a) Alloggio.
b) Vestiario.
c) Energia elettrica.
• Disposizione comune
• Dichiarazioni a verbale.
Art. 25. - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso.
Art. 26. - Doveri del lavoratore.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Certificato di lavoro.
Art. 29. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 30. - Norme aziendali.
Art. 31. - Inscindibilità del contratto.
Art. 32. - Domande di compensi.
Art. 33. - Cassa assistenza di malattia.
Art. 34. - Commissione interna.
Art. 35. - Commissione paritetica interpretativa.
Art. 36. - Trattamento di fine lavoro.
Art. 37. - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni aggiuntive
Anzianità convenzionale per la guerra 1915-18
Istruzione professionale.
Regolamento delle vertenze individuali
Premio di produttività - Regolamento
Appendice - Delibere della commissione paritetica

Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende elettriche municipalizzate del 13 dicembre 1957

Il presente contratto sostituisce quello stipulato il 22 marzo 1955 e scaduto il 31 dicembre 1956. Esso va quindi automaticamente applicato a tutto il personale delle aziende ed enti il cui rapporto di lavoro era regolato in detta data dal contratto medesimo.
Per il personale delle medie e piccole Aziende il cui rapporto di lavoro sia già stato regolato dal succitato Contratto, modificato o adattato, o sia regolato da pattuizioni diverse, le Federazioni si impegnano a curare - direttamente o tramite le rispettive Organizzazioni sindacali regionali di categoria - la regolamentazione dei rapporti di lavoro controversi. Tale impegno, peraltro, non intende né può pregiudicare in alcun modo gli interessi delle Parti che le Federazioni rappresentano.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente Contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica ed i Lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all’esercizio degli impianti dì produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi, per le Aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
Il presente Contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
а) Alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore della Azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio conto, altra attività estranea alla Azienda;
b) Ai lavoratori espressamente assunti per lavori di costruzione o di carattere eccezionale o transitorio, o di manutenzione straordinaria, lavori di ampliamento e costruzione degli impianti a monte della cabina di trasformazione a bassa tensione. Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l’assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del contratto stesso dalla data di assegnazione ai. servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell’applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.
Dichiarazioni a verbale.
Applicabilità del contratto ai Lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste.

Si chiarisce che il presente contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali: settori di importanza pari alle Aziende Elettriche cui il presente contratto si riferisce.
[...]
Lavori di costruzione ed ampliamento rete di illuminazione pubblica.
Si precisa che i lavori di costruzione e di ampliamento delle reti di illuminazione pubblica rientrano nel comma b) del presente articolo sempreché non siano di carattere permanente.
Appalti.
A richiesta delle Rappresentanze dei Lavoratori la Fnaem dichiara che le Aziende si asterranno dal concedere in appalto lavori di esercizio.

Art. 2. - Lavori promiscui.
Il lavoratore disciplinato dal presente Contratto può essere destinato a prestare la sua opera, in via complementare o temporanea, per lavori che l’Azienda compia per altra industria o Azienda; in tal caso al lavoratore spetta il solo trattamento complessivo dovuto ai lavoratori dell’Azienda cui egli appartiene.

Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Per l’assunzione in servizio presso le AEM il lavoratore [...] dovrà sottoporsi a visita medica eseguita da medico di fiducia dell’Azienda per accertare la costituzione fisica e l’idoneità specifica al lavoro che dovrà espletare.
[...]

Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti né peggioramento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell’Azienda.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La distribuzione delle ore di lavoro viene stabilita dalla Azienda con ordini di servizio o individualmente.
La durata normale della prestazione, salvo le deroghe ed eccezioni di legge, è fissata in ore 48 settimanali (46 dal 1° gennaio 1959) per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai ed in ore 42 settimanali (41 dal 1° gennaio 1959) per gli altri impiegati.
Per i lavoratori addetti a centrali in caverna la durata dell’orario è di 40 ore settimanali.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
а) 48 ore settimanali (46 dal 1° gennaio 1959) per gli uscieri e fattorini;
b) 56 ore settimanali (54 dal 1° gennaio 1959) anche in turno trisettimanale, per i guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali e gli addetti a centraline e cabine che lavorano a turno;
c) 60 ore settimanali (58 dal 1° gennaio 1959) per i custodi, i guardiani diurni e notturni, gli autisti di vettura e simili.
[...]
I guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali, i guardialinee, i sorveglianti di centrali e cabine e, in genere, i lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito loro affidato. Ove da tale prestazione derivi ad essi un maggiore onere, viene concessa ai lavoratori di cui trattasi una adeguata indennità.
Al lavoratore con orario di lavoro predeterminato, che non usufruisce dell’alloggio gratuito, ed al quale sia fatto obbligo di rendersi prontamente disponibile in ore fuori dell’orario di lavoro e di fornire pertanto all’Azienda le notizie necessarie ai fini della sua reperibilità è dovuta una indennità.
La misura di detta indennità sarà concordata direttamente fra Azienda e lavoratore, osservandosi, in caso di disaccordo, la procedura prevista per le vertenze individuali.
[...]
Dichiarazioni a verbale.
Centrali in caverna.

La Fnaem conferma l’impegno già assunto con il Contratto del 31 gennaio 1948 onde le Aziende da essa rappresentate adottino - ove non abbiano già provveduto - tutti gli accorgimenti tecnici necessari perché il lavoro del personale addetto all’esercizio delle centrali in caverna non sia lesivo alla salute f del personale stesso.
Le parti stipulanti il presente contratto interesseranno la Direzione Generale di Sanità onde accerti se le condizioni di ambiente nelle singole centrali in caverna siano tali da arrecare pregiudizio alla salute dei lavoratori ad esse addetti e in tal caso suggerisca dei provvedimenti la cui adozione verrà concordata tra le Parti.
Orario di lavoro impiegati con funzione direttive.
Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto all’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto, ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato), si conferma che è da considerare impiegato con funzioni direttive escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, quello «preposto alla direzione tecnica e amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento del servizio»; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica del gruppo A previsto dall’art. 18 del presente Contratto.
Concetto di «Centraline».
Si chiarisce che per «centraline» di cui alla lettera h) dell’art. 6 del presente Contratto, si intendono quelle con potenza inferiore a 1.000 kw.
Orario autisti.
a) Si riconosce che l’orario di 10 ore giornaliere (58 ore settimanali dal 1° gennaio 1959) deve essere osservato dagli autisti quando svolgono un servizio prevalentemente di attesa o di guida ivi compresa la normale manutenzione della macchina; mentre l’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere (46 ore settimanali dal 1° gennaio 1959) quando gli autisti siano addetti per tali ore a servizi meccanici di officina od a lavori di manutenzione straordinaria degli automezzi.
Lo stesso orario di 8 ore giornaliere (46 ore settimanali dal 1° gennaio 1959) deve essere osservato dagli autisti normalmente addetti a servizio continuativo di autocarro.
b) Si chiarisce che per tutti gli autisti le eventuali effettive prestazioni eccedenti gli orari di cui sopra danno diritto al pagamento dello straordinario, salvo che, in base all’art. 6 del presente Contratto, l’Azienda non abbia provveduto o non provveda a corrispondere una adeguata indennità trattandosi di personale che deve dare le proprie prestazioni non predeterminabili, in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito ad esso affidato.
Qualificazione professionale.
Le parti raccomandano che le ore disponibili a seguito della riduzione della durata dell’orario di lavoro, siano utilizzate nella frequenza di corsi di qualificazione professionale.

Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti alla sorveglianza e manutenzione degli edifici di presa, dei canali di carico e scarico; all’esercizio delle centrali, delle sotto- stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza e manutenzione delle linee, delle reti ed alla manutenzione delle cabine, il riposo può || essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
A tali lavoratori si garantisce, peraltro, che il giorno di riposo venga mediatamente a cadere di domenica, per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questa non avvenga, sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, un’indennità pari al 40 % dello stipendio giornaliero.
In caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore deve essere informato entro il secondo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso; in difetto di che, il lavoratore - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ha diritto ad una indennità pari al 40 % dello stipendio giornaliero.
[...]

Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
1) Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall’art. 6 del presente Contratto; esso non può essere sostituito da altrettante ore di riposo e deve essere compensato come segue:
[...]
3) Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore tra le ore 20 e le 6.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’Azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, senza giustificati motivi di impedimento.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, disposizioni che vengono riportate in appendice al presente Contratto.

Art. 13. - Malattia, infortuni sul lavoro.
[...]
È anche in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
In caso di disaccordo tra il medico dell’Azienda e quello del lavoratore, le parti nomineranno di comune accordo un terzo medico o lo faranno nominare dal medico provinciale. Nelle more della decisione, il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
[...]
Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all’obbligo delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l’Azienda deve provvedere all’assicurazione per morte od invalidità totale permanente conseguente ad infortuni sul lavoro limitatamente ai tecnici ed agli amministrativi che siano esposti agli stessi rischi dei tecnici.
Le indennità assicurate in caso di morte ed invalidità corrisponderanno rispettivamente a cinque o sei stipendi annui (13,80 mensilità) e in caso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell’Inail.
Le disposizioni di cui ai due commi precedenti cesseranno di avere vigore quando l’assicurazione di legge sarà estesa anche a questi lavoratori.
Dichiarazioni a verbale.
[...]
Trattamento lavoratori con capacità lavorativa residuale non inferiore al 50%.
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o di infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, l’Azienda cercherà di mantenere in servizio il lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni.
[...]

Art. 15. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono esser fatte godere al lavoratore fino al 31 marzo dell’anno successivo.
[...]

Art. 23. - Indennità varie.
Indennità alta montagna.

Al lavoratore che venga trasferito, per motivi di lavoro, in località disagiate di montagna, e vi risieda, l’Azienda corrisponde un’indennità da concordarsi fra le competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.
Potrà anche, eccezionalmente, essere attribuita un’indennità a quei lavoratori che vengano trasferiti per motivi di lavoro in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.

Indennità per l’impiego di mezzi motorizzati.
Ai lavoratori addetti a squadre e che nell’espletamento del proprio lavoro siano tenuti a guidare mezzi motorizzati di proprietà dell’Azienda verrà corrisposta una indennità da concordarsi fra le competenti organizzazioni sindacali regionali di categoria.

Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi.
Al lavoratore addetto con continuità a macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi, in quanto gliene derivi lavoro gravoso, viene corrisposta un’indennità graduabile fino a un massimo del 6% del minimo tabellare integrato della categoria di appartenenza.
Al lavoratore che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, sia frequentemente addetto a tali macchine, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi col lavoratore stesso e con l’assistenza delle competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.

Indennità zona malarica.
Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica viene corrisposta un’indennità di L. 1.200 mensili.
La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria, tenendo a base l’elenco di tali località pubblicato dal Ministero dell’Interno, elenco che sarà ridotto o Integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni Provinciali di Sanità.
Dichiarazioni a verbale.
[...]
Indennità macchine fatturatrici - Lavoratori retribuiti a cottimo.
L’indennità macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi non si applica nei casi in cui il lavoro sia prevalentemente retribuito a cottimo.
Indennità zona malarica - Cura preventiva e curativa della malaria.
Per quanto riguarda la cura preventiva e curativa dei dipendenti e loro familiari, comandati a risiedere o prestare permanentemente la loro opera in località malarica, si precisa che essa resta di competenza delle singole Casse Mutue di Malattia. Le Aziende che non abbiano in atto tali istituzioni presteranno la stessa assistenza antimalarica.
[...]
Esalazioni venefiche.
Le parti si richiamano in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche.
Le Aziende terranno conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti all’evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione deve essere effettuata in tutto manualmente.

Art. 24. - Alloggio, vestiario, energia elettrica.
b) Vestiario.

L’azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgano la loro normale attività all’aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia. La dotazione sarà personale per gli impiegati tecnici che svolgano il lavoro in analoghe condizioni.
Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
L’Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi o camici) a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
L’Azienda fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgano la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca invernale.
Quando ne prescriva l’uso, l’Azienda fornirà: l’uniforme ai portieri, agli uscieri, ai fattorini e agli autisti di vettura; il grembiule al personale femminile ed il berretto agli operai.

Dichiarazioni a verbale.
Vestiario - Dotazione impermeabili.

Quelle Aziende che non hanno attualmente in dotazione un numero di impermeabili pari a quello dei lavoratori che si presumono costretti a svolgere la loro normale attività all’aperto anche sotto la pioggia, provvederanno ad integrare tale dotazione in modo che, raggiunta la parità di numero fra impermeabili e lavoratori, questi possano usare sempre lo stesso impermeabile.
Vestiario - Situazione di fatto.
In merito all’ultimo comma del punto b) dell’art. 24 del presente Contratto i rappresentanti delle Aziende, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, dichiarano che le Aziende non hanno intenzione di mutare le usanze in atto.
[...]

Art. 26. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’Azienda stessa;
[...]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[...]
Il lavoratore, a richiesta dell’Azienda deve sottoporsi a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’Azienda stessa.
[...]

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di stipendio;
d) sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 30 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con preavviso e con indennità;
g) licenziamento senza preavviso e con indennità;
h) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposti delle lettere a), b), e).
Il licenziamento di cui alla lettera f) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel ì corso di cinque anni, per la stessa mancanza, o per mancanze analoghe, in sospensioni dal servizio e dallo stipendio per un totale di venti giorni, o nello stesso periodo di tempo, abbiano subito sospensioni per trentacinque giorni complessivamente anche se conseguenti . ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 26.
Il licenziamento di cui alla lettera g) si può applicare nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano j di tale entità da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di cui alla lettera h) si può applicare per mancanze più gravi di quelle previste dalla lettera g). [...]
Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 30. - Norme aziendali.
Oltre che alle norme del presente Contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 34. - Commissione interna.
I compiti delle Commissioni Interne sono quelli fissati nell’Accordo Interconfederale 7 agosto 1947.

Art. 35. - Commissione paritetica interpretativa.
Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione e applicazione del presente Contratto saranno definite da una Commissione Paritetica di diciotto membri, nove dei quali nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Elettriche Municipalizzate e gli altri nove dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto.
Detta Commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un Presidente. In caso di disaccordo su tale scelta, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma.
La Commissione verrà convocata dalla Fnaem ad iniziativa propria o su richiesta di una delle Federazioni dei lavoratori stipulanti il presente Contratto entro quarantacinque giorni dalla richiesta medesima.
La Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente.
Dichiarazione a verbale.
Composizione della Commissione Paritetica Interpretativa - Validità delle sue deliberazioni.
Le Parti stipulanti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla Commissione Paritetica Interpretativa di cui all’art. 35 del presente Contratto.
I Membri di detta Commissione dovranno essere preferibilmente scelti fra coloro che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del presente Contratto e qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno dei componenti di detta Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di assolvere il compito assegnatogli, la Parte che lo ha designato provvederà alla sostituzione entro 15 giorni dalla dichiarata impossibilità.
La Commissione, che deciderà con la presenza minima di otto Membri oltre il Presidente ove questi sia nominato, stabilirà essa stessa le norme del suo funzionamento.

Dichiarazioni aggiuntive
Istruzione professionale.

La Fnaem assicura che le Aziende - come sempre hanno fatto - cureranno l’elevamento culturale professionale dei propri lavoratori, istituendo appositi corsi o concorrendo al funzionamento di esistenti scuole.
Le Aziende sanno di poter contare, per il raggiungimento di questo alto scopo sociale, sulla preziosa collaborazione dei propri dirigenti ed impiegati ed apprezzeranno gli orientamenti che, al riguardo, le Organizzazioni regionali di categoria saranno concordemente per suggerire.

Regolamento delle vertenze individuali
1) Ogni vertenza individuale deve essere proposta dal lavoratore, tramite la Commissione Interna, all’Amministrazione aziendale, a mezzo di domanda motivata e sottoscritta dall’interessato.
2) L’Amministrazione aziendale dovrà discutere la vertenza con la Commissione Interna entro venti giorni dalla richiesta.
In caso di disaccordo dovrà essere redatto contestualmente dalle due Parti verbale in triplice esemplare corredato da scheda contenente tutti i dati di fatto utili per l’esame della vertenza ponendo in evidenza quelli sui quali le partì non si dichiarano d’accordo.
3) Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere rimessi entro dieci giorni al Sindacato provinciale ed alla Fnaem.
4) A richiesta della parte più diligente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione del verbale di disaccordo di cui sopra, la Fnaem provvederà alla convocazione presso l’Azienda interessata dei Sindacati provinciali dei lavoratori, assistiti dai Delegati dei Sindacati regionali (o in mancanza da quelli delle Federazioni nazionali) e dei propri rappresentanti.
Essi avranno il compito di sentire le Parti e di tentare la loro conciliazione; in caso di disaccordo di rimettere la vertenza con gli atti e l’istruttoria relativa alla Commissione Paritetica Interpretativa, completando, se del caso, l’istruttoria.
5) I delegati della Fnaem e delle organizzazioni dei lavoratori che hanno svolto la loro opera conciliativa nella fase di cui all’articolo precedente non possono far parte della Commissione Paritetica per decidere la stessa vertenza.