Tipologia: CCNL
Data firma: 29 settembre 1962
Validità: 01.09.1962 - 30.11.1964
Parti: Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari e Federazione italiana autotranvieri ed internavigatori, Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico, Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico
Settori: Trasporti, Pompe funebri

Sommario:

Operai
Art. 1. - Assunzione, documenti, visita medica.
Art. 2. - Classificazione categorie operai - Notifica delle qualifiche e del trattamento economico.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio di mansioni e di categoria.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Indennità di trasferta.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Ricorrenze festive.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Assenze.
Art. 13. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 14. - Recuperi.
Art. 15. - Servizio militare.
Art. 16. - Congedo matrimoniale.
Art. 17. - Trattamento di malattia o di infortunio.
Art. 18. - Preavviso.
Art. 19. - Indennità di licenziamento.
Art. 20. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 21. - Indennità in caso di morte.
Art. 22. - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 23. - Trattamento economico.
Art. 24. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Premi di anzianità.
Art. 27. - Indennità varie.
• Indennità di bicicletta e di motocicletta.
• Indennità zona malarica.
• Indennità di alta montagna.
• Indennità di lontananza da centri abitati.
• Indennità per maneggio denaro.
Art. 28. - Alloggio al personale.
Art. 29. Indumenti di lavoro.
Art. 30. - Rimborso spese.
Art. 31. - Trasferimento.
Art. 32. - Ritiro patente.
Art. 33. - Trattamento personale femminile e gestanti.
Art. 34. - Norme disciplinari.
Art. 35. - Condizioni di miglior favore.
Art. 36. - Disposizioni generali.
• Restituzione dei documenti di lavoro.
• Commissioni Interne.
Art. 37. - Norma generale.
Art. 38. - Decorrenza e durata.
Raccomandazione a verbale relativa all’art. 21.
Precisazione a verbale.
Retribuzione per le operaie e per gli operai di età inferiore a 20 anni.
Tabella paghe orarie per il personale operaio addetto ad attività di pompe e trasporti funebri
Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Categorie impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento e cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Indennità di contingenza.
Art. 14. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Trasferimenti.
Art. 18. - Alloggio.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Tutela della maternità.
Art. 21. - Trattamento di malattia e d’infortunio.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 25. - Indennità di licenziamento.
Art. 26. - Previdenza.
Art. 27. - Indennità in caso di morte.
Art. 28. - Dimissioni.
Art. 29. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 30. - Certificato di lavoro.
Art. 31. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 32. - Sostituzione degli usi.
Art. 33. - Controversie.
Art. 34. - Norme speciali.
Art. 35. - Norma generale.
Art. 36. - Durata del contratto.
Tabella impiegati - Stipendi mensili
Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri

Addì 29 settembre 1962, tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari [...] e la Federazione italiana autotranvieri ed internavigatori [...], la Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico [...], la Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico [...] si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale operaio ed impiegatizio dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri.

Operai
Art. 1. - Assunzione, documenti, visita medica.

[...]
All’atto dell’assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 203.
Al personale assunto a contratto a termine compete lo stesso trattamento economico e normativo, in quanto applicabile, previsto dal presente contratto.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la durata normale di lavoro è di:
- 60 ore settimanali con un massimo di 10 giornaliere per il personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani, considerati quelli che comportano l’uscita dell’automezzo fuori della cinta daziaria ed in quanto il personale stesso goda di tutta o parte della indennità di trasferta, custodi e custodi di magazzino, portieri, guardiani, stallieri;
- 54 ore settimanali con un massimo di 9 ore giornaliere per il rimanente personale.
[...]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’azienda nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’Azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
È considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 5.
[...]
Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di 10 ore giornaliere di guida effettiva, senz’altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché le media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
Fermo restando quanto sopra, all’autista in servizio extra urbano dovranno essere assicurate, nelle 24 ore di servizio, 12 ore di riposo, compreso il tempo dei pasti; ove l’autista venisse comandato a prestare la sua opera nelle 12 ore di riposo, avrà diritto a percepire tante quote orarie di paga e contingenza per quante sono le ore di maggior lavoro prestate.
Per il personale che compie servizi extra urbani di durata inferiore a 6 ore si procederà, ai fini di raggiungere il diritto di trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo che al lavoratore sia concessa un’ora di riposo per consumare il pasto e sempre che tale sosta sia contenuta per il pasto meridiano dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 7 per cento della paga li base di una giornata lavorativa.
È ammesso il cumulo dei riposi nel caso di viaggi extraurbani di durata superiore ai 6 giorni. Il lavoratore dovrà usufruire delle giornate di riposo, maturate durante il viaggio, al rientro in sede.

Art. 10. - Ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per la sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.

Art. 14. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e in caso di giornata libera non festiva trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 27. - Indennità varie.
Indennità zona malarica.

L’operaio in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto ad una indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Indennità di alta montagna.
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le Associazioni Sindacali territoriali competenti.

Art. 28. - Alloggio al personale.
Al personale cui, per esigenze di servizio, la ditta chieda di restare continuativamente a disposizione nei locali dell’azienda, la concessione dell’alloggio sarà gratuita.

Art. 29. Indumenti di lavoro.
Le Aziende forniranno gratuitamente ogni anno a tutto il personale una tuta o un camiciotto e un Pantalone a un indumento equivalente.
Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i primi 3 mesi dell’assegnazione dell’indumento, l’indumento stesso resterà di proprietà del lavoratore previo rimborso del 50 per cento del prezzo di acquisto.
L’Azienda terrà, in dotazione, impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati.
[...]

Art. 33. - Trattamento personale femminile e gestanti.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro e a parità di capacità e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, salvo i trattamenti più favorevoli in atto.

Art. 34. - Norme disciplinari.

Il lavoratore deve dichiarare all’azienda la propria dimora e segnalarne gli eventuali cambiamenti.
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra. La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all’interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari e morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa, fino a un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e tutto ciò che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
[...]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
[...]
3) La sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[...]
b) per negligenza in servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento immediato senza alcuna indennità che può essere inflitto al dipendente che:
а) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci dell’azienda;
[...]
e) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
f) affidi la guida delle macchine a persona non autorizzata a guidare dall’azienda;
g) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o della macchina per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o che trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal codice della strada;
h) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

Art. 36. - Disposizioni generali.
Commissioni Interne.

Per le Commissioni Interne, si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali e a quelle che potranno essere definite fra le competenti Confederazioni in materia.

Art. 37. - Norma generale.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alle legge 18 aprile 1962, n. 230.
[...]

Art. 5. - Mutamento e cumulo di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 45 ore settimanali, Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sarà compensato con la normale retribuzione oraria senza maggiorazione di straordinario (stipendio e contingenza diviso per 180).
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dal- l’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed a sensi dell’art,. 3 n. 2 del R. D. 10 settembre 1923, n. 955 (regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro: «quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi»; personale quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 7.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per gli impiegati tecnici che seguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l’orario notturno è quello coincidente con l’orario del terzo turno.
[...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge. [...]
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[...]

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilito, un accordo integrativo, da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente, proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le competenti autorità sanitarie locali.

Art. 20. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
а) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi di cui due prima del parto e 6 dopo;
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi 4 mesi della sua assenza ed il 50 per cento di essa nei due mesi successivi fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l’azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 23. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dal collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende:
[...]
4) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti e quanto altro a lui affidato.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda delle loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 33. - Controversie.
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni sindacali ferma restando, in caso di disaccordo la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 34. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 35. - Norma generale.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]