Tipologia: Accordo
Data firma: 3 marzo 1961
Validità: 01.03.1961 - 31.12.1962
Parti: Confederazione del traffico e dei trasporti e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Trasporti

Sommario:

Art. 1. Costituzione delle Commissioni interne e nomina dei delegati aziendali.
Art. 2. Compiti delle Commissioni interne e dei delegati aziendali.
Art. 3. Composizione delle Commissioni interne.
Art. 4. Numero dei componenti.
Art. 5. Elezioni.
Art. 6. Sostituzione dei membri delle Commissioni interne.
Art. 7. Attività delle Commissioni interne e del delegato aziendale.
Art. 8. Affissioni (Albo).
Art. 9. Tutela dei componenti delle Commissioni interne e dei delegati aziendali.
Art. 10. Decorrenza e durata.
Regolamento per le elezioni
Liste dei candidati.
Art. 1
Comitato elettorale.
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Numero dei candidati.
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Elenco degli elettori.
Art. 10
Sistema di votazione.
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Contestazioni.
Art. 22
Elezione del delegato d’impresa.
Art. 23
Elezione della Commissione interna.
Art. 24
Art. 25

Accordo per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne, 3 marzo 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 3 del mese di marzo, in Roma, nella sede della Confederazione del traffico e dei trasporti, tra la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti [...] con l’intervento: della Federazione Nazionale Spedizionieri [...], della Federazione Nazionale Autotrasportatori [...], della Federazione Italiana Magazzini Generali [...], della Associazione Nazionale fra i Magazzini Generali Silos e Depositi Franchi Portuali Marittimi e Costieri [...] e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], con la partecipazione della Federazione Italiana Autoferrotramvieri ed Internavigatori (Fiai) [...], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], con la partecipazione della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico (Filtat) [...], la Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], con la partecipazione della Unione Italiana Trasporti ed Ausiliari del Traffico (Uiltat) [...] si è stipulato il presente Accordo per disciplinare la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne.

Art. 1. Costituzione delle Commissioni interne e nomina dei delegati aziendali.
Le Commissioni interne vengono istituite nelle aziende (sedi, filiali, magazzini, uffici, etc.) che abbiano più di quaranta dipendenti. Nelle aziende in cui il numero dei dipendenti non sia superiore a quaranta, ma raggiunga le undici unità, è nominato un delegato aziendale.
Le Commissioni interne ed il delegato aziendale non sono organi sindacali.

Art. 2. Compiti delle Commissioni interne e dei delegati aziendali.
Le parti contraenti riconoscono le Commissioni interne quali organismi aventi il compito, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell’attività aziendale, di intervenire, in via conciliativa, anche preventivamente, presso l’azienda per la tutela dei lavoratori nell’ambito delle leggi e delle norme regolamentari sul lavoro, dei contratti e degli accordi collettivi.
Ai delegati aziendali sono attribuiti gli stessi compiti delle Commissioni interne.

Art. 3. Composizione delle Commissioni interne.
La Commissione interna è unica per tutto il personale, ma deve essere composta da impiegati e da operai eletti separatamente in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie, in relazione alla entità numerica dei due gruppi, tenendo conto, nei limiti del possibile, anche delle varie categorie. Il rappresentante di un gruppo non può essere scelto tra gli appartenenti all’altro ed in ogni caso, almeno un posto, gli deve essere riservato quando il numero degli appartenenti al gruppo, nell’unità aziendale, sia superiore a cinque.

Art. 4. Numero dei componenti.
Le Commissioni interne saranno formate:
a) per la sede centrale da tre elementi nelle aziende da 41 a 152 dipendenti e da cinque elementi nelle aziende con oltre 125 dipendenti;
b) per tutte le altre località in cui trovansi filiali, magazzini, uffici, etc., da tre elementi nelle aziende che abbiano più di 40 dipendenti.

Art. 5. Elezioni.
Per le elezioni delle Commissioni interne e dei delegati aziendali valgono le norme concordate nel Regolamento allegato.

Art. 6. Sostituzione dei membri delle Commissioni interne.
I membri decaduti per morte, dimissioni dalla carica o dalla azienda, per trasferimento o licenziamento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9, saranno sostituiti con i nominativi immediatamente seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti.
La norma si applica nei limiti di 1 componente, nel caso della Commissione interna composta di 5 membri.
Superando i limiti predetti dovrà procedersi alla totale rielezione della Commissione interna.

Art. 7. Attività delle Commissioni interne e del delegato aziendale.
L’attività delle Commissioni interne e del delegato aziendale dovrà svolgersi fuori dell’orario di lavoro.
In casi eccezionali l’azienda concederà i necessari permessi.
Le imprese, laddove è possibile, metteranno a disposizione delle Commissioni interne, nelle ore da convenirsi con la Direzione, un locale perché le Commissioni interne possano riunirsi e ricevere comunicazioni e reclami da parte dei lavoratori.

Art. 8. Affissioni (Albo).
La Direzione metterà presso l’ingresso un Albo a disposizione della Commissione interna o del delegato aziendale perché vi possano essere affissi, previa comunicazione alla Direzione, soltanto i comunicati inerenti ai loro compiti e a quelli di carattere sindacale.

Art. 9. Tutela dei componenti delle Commissioni interne e dei delegati aziendali.
I membri delle Commissioni interne e il delegato aziendale in carica non possono essere licenziati, né trasferiti per motivi inerenti l’esplicazione della loro fan/ione di rappresentanza dei lavoratori nell'azienda. Analogo trattamento sarà riservato per un periodo di sei mesi ai membri delle Commissioni interne ed al delegato aziendale uscenti, che siano rimasti in carica almeno un anno.

Art. 10. Decorrenza e durata.
Il presente Accordo ed il Regolamento allegato hanno decorrenza a partire dal 1° marzo 1961 ed avranno durata fino al 31 dicembre 1962, intendendosi tacitamente rinnovati di anno in anno, qualora non siano disdetti da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata R.R., almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Regolamento per le elezioni
Liste dei candidati.

Art. 1. Per la nomina della C.I. o del Delegato di impresa la C.I. o il Delegato, a partire dall’inizio del 12° mese di permanenza in carica, provvederà ad indire le elezioni; inoltre a partire dalla seconda quindicina dello stesso mese la stessa iniziativa può essere assunta dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti o da Associazioni o Gruppi di lavoratori, non iscritti alle Organizzazioni stesse, quando questi ultimi (Associazioni e Gruppi) abbiano avuto già membri eletti nella C.I. uscente.
Qualora superato il 12° mese non siano state indette le elezioni della C.I. o del Delegato d’impresa, l’iniziativa può essere assunta anche da Associazioni o Gruppi, sia pur non rappresentati nella C.I. uscente purché dichiarino preventivamente di presentare liste di candidati.
L’anzidetta iniziativa si concreta in una comunicazione dell’intendimento di procedere alle nuove elezioni, comunicazione che deve essere in ogni caso affissa nell’Albo, esistente presso l’Azienda, di cui all’art. 8 dell’Accordo.
Il termine per la presentazione delle liste è di giorni 7 dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra.

Comitato elettorale.
Art. 2. Il Comitato elettorale viene inizialmente composto da non più di due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, purché rispettivamente presentino proprie liste di candidati, e si intenderà definitivamente costituto e funzionante ai fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso il termine utile per la presentazione delle liste.
Esso si integrerà, all’atto della presentazione di proprie liste da parte di Gruppi di lavoratori non iscritti alle Organizzazioni predette, con un rappresentante per ciascuna lista.
I componenti del Comitato elettorale devono in ogni caso essere dipendenti dall’Azienda e non candidati.
Il Comitato elettorale avrà cura di fissare d’intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni, sovraintendendo alle operazioni relative.
Il Comitato elettorale, nella fase iniziale ha il compito di ricevere le liste, rimettendo al presente regolamento, immediatamente dopo la sua completa integrazione, ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse, ai requisiti previsti dall’Accordo.

Art. 3. Ogni gruppo di lavoratori dell’azienda può presentare una lista di candidati. Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista.
Le liste che rispondono ai requisiti richiesti dal presente Regolamento devono avere regolare corso ed essere affisse ai sensi del comma 3 dell’art. 9.

Art. 4. Sono eleggibili i lavoratori di età superiore ai 21 anni.
Per la eleggibilità è richiesto il requisito di almeno 18 mesi di anzianità presso l’Azienda, ad eccezione delle Aziende di più recente costituzione.
Delle liste dei candidati impiegati non possono far parte candidati operai e viceversa.

Art. 5. Gli elementi necessari per determinare il numero complessivo dei membri della C.I. risultante dall’art. 4 dell’Accordo, nonché per la ripartizione dei posti rispettivamente spettanti agli operai e agli impiegati, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo stesso saranno forniti dalla Direzione aziendale.
La ripartizione dei posti tra gli operai e gli impiegati viene effettuata nel modo seguente:
1) si divide il numero complessivo dei lavoratori per il numero delle unità di cui dovrà essere composta la Commissione;
2) il numero degli operai e quello degli impiegati si dividono per il quoziente ottenuto ai sensi del punto precedente; i risultati quozienti interi indicheranno il numero dei seggi da riservarsi rispettivamente agli operai e agli impiegati;
3) nel caso di esistenza di resti, il seggio residuo sarà assegnato alla categoria operaia o alla categoria impiegatizia a seconda che l’una o l’altra abbia riportato il resto migliore, anche se non sia stato raggiunto il quoziente di cui al punto 1).
Nella Commissione interna sarà in ogni caso attribuito un posto agli impiegati o agli operai quando il numero di essi nella unità aziendale sia superiore alle 5 unità.

Numero dei candidati.
Art. 6. Il numero dei candidati per ciascuna lista di oberai e impiegati non può superare quello indicato nella presente tabella in correlazione al numero dei membri rispettivamente da eleggere:

n. di membri: 1 candidati: 3
" 2 " 4
" 3 " 5
" 4 " 6
" 5 " 8


Art. 7. La partecipazione di ogni lista deve essere accompagnata dalla designazione di uno scrutatore per ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori ma non candidati.

Art. 8. Sono elettori tutti i lavoratori non in prova dell’azienda iscritti o meno alle Organizzazioni sindacali, che abbiano superato i 18 anni di età.

Art. 9. Il Comitato elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione aziendale ai fini degli artt. 2 e 15 del presente regolamento.
Ove, nonostante il divieto di cui all’art. 3 del presente regolamento, un candidato risulti compreso in più di una lista, il Comitato elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse, ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura del Comitato elettorale, mediante affissione negli albi esistenti presso le aziende almeno otto giorni prima della data fissata per l’inizio delle elezioni.
Eventuali modifiche delle liste conseguenti ad opzione di cui ai comma 2), nonché a contestazioni e reclami definiti dal Comitato elettorale sono ammessi entro i primi tre giorni dall’affissione; delle rettifiche sarà data notizia nell’Albo e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale di cui al comma 5) dell’art. 21.

Elenco degli elettori.
Art. 10. La direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale e dei dipendenti un elenco aggiornato degli elettori divisi per operai ed impiegati.

Sistema di votazione.
Art. 11. Nelle elezioni delle Commissioni interne si applica il sistemai proporzionale previsto dalle norme di cui all’art. 21.
Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma degli articoli precedenti.
La Rotazione degli operai avverrà sulla lista dei candidati operai; la votazione degli impiegati avverrà sulla lista separata dei candidati impiegati.

Art. 12. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera o per interposta persona.

Art. 13. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, rispettivamente per impiegati ed operai, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio. La loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull’intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 14. L’elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.
L’indicazione di una o più preferenze date alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

Art. 15. Il luogo, il giorno e l’orario della votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
Qualora l’ubicazione degli impianti o il numero dei votanti lo dovessero richiedere potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando fra l’altro eccessivi frazionamenti, anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Luogo, giorno ed orario di votazione, dovranno essere portati a conoscenza di tutti 1 lavoratori, mediate comunicazione negli albi esistenti presso le Aziende, almeno otto giorni prima del giorno/fissato per le votazioni.

Art. 16. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 del presente Regolamento e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale, appartenente alla unità aziendale di cui all’art. 1 dell’Accordo, per la quale si svolgono le elezioni.

Art. 17. A cura del Comitato elettorale ogni seggio sana munito di una cassetta idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto di voto presso di esso.

Art. 18. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale.
In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 19. Il Presidente segnerà nell’elenco di cui all’art. 17, a fianco del nome dell’elettore, l’indicazione che lo stesso ha votato, scrivendone il nominativo.

Art. 20. Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.
Al termine dello scrutinio a cura del Presidente del saggio il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della Commissione interna sarà conservato secondo accordi tra Comitato elettorale e direzione aziendale in modo da garantire la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un Delegato del Comitato elettorale e di un Delegato della Direzione.

Art. 21. Ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti da essa riportati.
Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i dati validi ed il numero dei posti riservati agli operai o agli impiegati ai sensi dell’art. 5.
I posti rimasti vacanti per insufficienza di quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste anche se non abbiano raggiunto il quozienti che avranno riportati i maggiori resti.
Nella Commissioni interne di 3 membri, dei quali uno sia riservato agli impiegati e gli altri 2 siano risultati attribuiti ad operai appartenenti a liste diverse, al rappresentante della lista operaia che abbia conseguito la maggioranza verrà attribuito un voto doppio sempre che concorrano le seguenti circostanze:
1) il rappresentante degli impiegati appartenga ad organizzazione o gruppo diverso da quello operaio di maggioranza;
2) il totale dei voti ottenuti dall’organizzazione o gruppo che ha conseguito la maggioranza nella votazione per i membri operai sommato con quello dei voti conseguiti dalla stessa organizzazione o gruppo nella votazione per il membro della categoria degli impiegati rappresentanti almeno il 50 % più uno del numero di tutti i dipendenti dell’azienda.
Le norme di cui sopra valgono anche nel caso che sia una lista di impiegati a raggiungere la maggioranza assoluta.
Esaurite le preferenze, verranno considerati eletti i candidati secondo la successione dei nominativi delle liste.
Il Comitato, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei posti e alla redazione del verbale sulle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti i componenti.
Il comitato elettorale darà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione.
Trascorsi i 3 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati reclami da parte dei dipendenti, si intende confermata la assegnazione dei posti di cui al quinto comma ed il Comitato ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, il Comitato deve provvedere al loro esame entro 24 ore inserendo nel verbale suddetto le conclusioni alle quali è pervenuto.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni e gruppi di cui all’art. 2 del presente regolamento entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata altresì, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine stesso, sempre a cura del Comitato elettorale, all’Azienda e, ove esista, alla Organizzazione territoriale dei datori di lavoro.

Contestazioni.
Art. 22. Le eventuali contestazioni dei destinatari delle notifiche di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente devono essere avanzate, da parte degli stessi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data della chiusura del verbali conclusivo del Comitato elettorale.
Le contestazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a tutte le Organizzazioni e ai rappresentanti dei gruppi di lavoratori, nonché alla Organizzazione dei datori di lavoro, la quale provvederà ad effettuare le relative comunicazioni all’azienda.
Parimenti per le contestazioni dell’Azienda la Organizzazione dei datori di lavoro provvederà a fare le comunicazioni di cui lai comma precedente alle Organizzazioni e ai rappresentanti dei grippi di lavoratori.
I risultati delle elezioni si intenderanno definitivi trascorsi i termini di cui al primo comma senza che siano state avanzate contestazioni.
In caso di contestazioni le Organizzazioni predette e i rappresentanti dei gruppi ad esso interessati si incontreranno per l’esame delle contestazioni stesse entro 20 giorni dalla data di chiusura del verbale conclusivo del Comitato elettorale.

Elezione del delegato d’impresa.
Art. 23. Per la elezione del Delegato d’impresa le norme del presente regolamento, per quanto attiene all’intero svolgimento delle elezioni, non trovano applicazione, salvo in ogni caso quanto disposto al 1° e al 2° comma dell’art. 1: apposite intese saranno stabilite di volta in volta tra l’azienda e i lavoratori dipendenti in modo che siano comunque osservati i concetti informatori del presente regolamento relativi alla libertà elettorale e alla segretezza del voto.

Elezione della Commissione interna.
Art. 24. Per la elezione della Commissione interna presso le minori aziende opportune intese possono intervenire ai fini di consentire il maggior possibile snellimento delle operazioni relative, naturalmente senza pregiudizio delle garanzie perseguite dal presente Regolamento per la regolarità delle operazioni stesse e per la segretezza del voto.

Art. 25. Nel presente regolamento il termine «azienda» si intende riferito anche alla unità aziendale di cui all’art. 1 dell’Accordo.