Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2011, n. 48616 - Non ottemperanza all'obbligo di dotare i lavoratori di cinture di sicurezza assicurate a parte stabili e di opere fisse o provvisionali e omissione di opere idonee a scongiurare il rischio di cadute dall'alto


 

 

 

Responsabilità del direttore di uno stabilimento e del responsabile del servizio di manutenzione per la morte del dipendente V. D.L.N.: il dipendente, salito sul tetto (del quale non era stata misurata la resistenza) senza essere legato da cintura di sicurezza a fune di trattenuta, a causa della rottura di una lastra di eternit, cadeva a terra da un'altezza di circa mt. 10 e riportava gravi traumi con rottura dell'aorta toracica.

Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Rigetto.

La Corte afferma che le censure si appalesano aspecifiche avendo riproposto pedissequamente le medesime doglianze rappresentate al giudice d'appello la cui motivazione non merita le censure in questione laddove ha stigmatizzato l'omissione macroscopica dell'adempimento dei doveri incombenti a ciascuno degl'imputati per non aver garantito la sicurezza nel luogo di lavoro (in particolare venendo meno all'obbligo di dotare i lavoratori di cinture di sicurezza assicurate a parte stabili e di opere fisse o provvisionali e di apprestare opere idonee a scongiurare il rischio di cadute dall'alto, quali impalcature, ponteggi, etc) ed ampiamente e correttamente controdedotto (pagg. 12-13 sent.) alla prospettazione dell'esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza




sul ricorso proposto da:

1) G.L. N. IL (Omissis);

2) I.L. N. IL (Omissis):

avverso la sentenza n. 753/2003 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 04/02/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salvi Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito l'avv. Antonino Macera del Foro di Atri, difensore di fiducia di I.L., il quale insiste sull'accoglimento del ricorso;

udito l'avv. Lucio Missignani del foro di Pescara, difensore di fiducia di G.L. il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.


Fatto




Con sentenza in data 4.2.2010 la Corte di Appello de L'Aquila confermava, nei confronti degli appellanti G.L. e I.L. quella emessa in data 9.7.2002 dal Tribunale di Teramo-Sez. distaccata di Atri che, tra l'altro, aveva condannato i predetti, con circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di mesi dieci di reclusione con l'ulteriore beneficio della non menzione per lo I., oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, avendoli riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 589 c.p. perchè con condotte indipendenti, nelle qualità, il G. di direttore di stabilimento e lo I. di responsabile del servizio di manutenzione, cagionavano la morte del dipendente V. D.L.N., per colpa consistita nella violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La dinamica del sinistro: il dipendente, salito sul tetto (del quale non era stata misurata la resistenza) senza essere legato da cintura di sicurezza a fune di trattenuta, a causa della rottura di una lastra di eternit, cadeva a terra da un'altezza di circa mt. 10 e riportava gravi traumi con rottura dell'aorta toracica. (fatto del (OMISSIS)).


Avverso tale sentenza della Corte distrettuale ricorrono per cassazione lo I. e il difensore di fiducia del G..

Il primo deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge per la non corretta interpretazione degli elementi a disposizione della Corte poichè dalle dichiarazioni di due testi, indicati, si evinceva che non era stato lo I. ispiratore e referente delle attività lavorative. Riversa, inoltre, ogni responsabilità sul datore di lavoro e sul direttore dello stabilimento come da giurisprudenza della Suprema Corte.

Il secondo rappresenta:

- la violazione di legge con riferimento ai vizi da cui era affetta la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata, che effettata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., si presentava incompleta, mancando l'esito della notificazione nella residenza dell'imputato e l'indicazione delle ragioni del ricorso a tale tipo di notificazione ed ogni annotazione circa la possibilità di rintracciare l'imputato;

- la violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p. quale novellato dalla L. n. 251 del 2005, assumendo il decorso del termine prescrizionale alla data di celebrazione del giudizio di secondo grado;

- il vizio motivazionale circa l'applicazione dell'art. 69 c.p. essendo stata negata la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (ai fini della prescrizione del reato);

- il vizio motivazionale circa l'omessa valutazione della concorrente responsabilità dell'appaltatore (soggetto mai imputato) con i conseguenti riflessi sulla posizione dello G..




Diritto





I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

Partendo dal ricorso presentato nell'interesse del G., quanto alla contestata ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata, è palese l'irrilevanza della mancata annotazione dell'esito della notifica a mezzo posta alla residenza dell'imputato che ha preceduto quella ex art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore, essendo implicita l'impossibilità della notifica ai sensi del comma 1 della citata norma e dal momento che, comunque, l'eventuale nullità sarebbe stata sanata dalla rituale presentazione del ricorso (artt. 183-184 c.p.p.): del resto, è palese la carenza d'interesse del ricorrente sul punto.

In secondo luogo, non è decorso, nemmeno ad oggi, il termine prescrizionale del reato contestato: essendo stata pronunciata la sentenza di 1^ grado il 9.7.2002 e quindi prima dell'entrata in vigore delle L. n. 251 del 2005, si applica il termine prescrizionale di anni quindici (compresa l'interruzione e salvo sospensioni) scadente il 9.7.2015. Del resto, la novella di cui alla Legge citata del 2005 prevede per il delitto in questione (art. 589 c.p., aggravato dalla violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro) il raddoppio dei termini di cui al novellato art. 157 c.p. comma 1 che quindi, con l'interruzione di cui all'art. 161 c.p., u.c., è pari, ancora, a 15 anni.

Per quel che concerne il vizio motivazionale dedotto da entrambi i ricorrenti in relazione alla ritenuta loro responsabilità, le argomentazioni svolte al riguardo dall'impugnata sentenza sono del tutto congrue e corrette nonchè esenti da vizi logici o giuridici (pagg. 12-17 sent.)

Al riguardo, le censure si appalesano anche aspecifiche avendo riproposto pedissequamente le medesime doglianze rappresentate al giudice d'appello la cui motivazione non merita le censure in questione laddove ha stigmatizzato l'omissione macroscopica dell'adempimento dei doveri incombenti a ciascuno degl'imputati per non aver garantito la sicurezza nel luogo di lavoro (in particolare venendo meno all'obbligo di dotare i lavoratori di cinture di sicurezza assicurate a parte stabili e di opere fisse o provvisionali e di apprestare opere idonee a scongiurare il rischio di cadute dall'alto, quali impalcature, ponteggi, etc) ed ampiamente e correttamente controdedotto (pagg. 12-13 sent.) alla prospettazione dell'esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice.

Del pari congrua e corretta è la motivazione in ordine al giudizio di mera equivalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto all'aggravante, che si è fondato sull'adesione a quella del giudice di primo grado il quale ha tenuto conto della tardività con cui era intervenuto il risarcimento del danno.

Peraltro, non va trascurato che il nuovo testo dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione (Cass. pen. Sez. 5^, n. 39048 del 25.9.2007, Rv. 238215). Nè risulta rispettato il principio di cd. autosufficienza del ricorso, costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, ma che trova applicazione anche nell'ambito penale, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi o allegazione di copia integrale di essi in modo da rendere possibile il completo apprezzamento del vizio dedotto (cfr. Cass. pen. Sez. 4^, 26.6.2008 n. 37982 Rv. 241023; Sez. 1^, 22.1.2009, n. 6112, Rv. 24322).

Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme, come nel caso di specie, il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., sez. 2^, 15.1.2008, n. 5994; Sez. 1^, 15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. 4^, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636).

Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.




P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.