MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 4 ottobre 2011
Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. (12A00588)





 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
Visto, in particolare, l'art. 4 - Controllo sul mercato - del suddetto decreto legislativo il quale prevede che l'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I al decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a tal fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico;
Vista la legge n. 689/81 recante modifiche al sistema penale, ed in particolare il capo I - Le sanzioni amministrative;
Considerato il decreto del Commissario Straordinario di APAT -Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici - n. 33 del 13 dicembre 2007 recante disciplina delle funzioni ispettive dell'APAT;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" come modificato ed integrato dalla legge di conversione e, in particolare, quanto previsto dall'art. 28 che ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che, tra l'altro, svolge le funzioni della soppressa Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
Ravvisata la necessità di definire i criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui al citato art. 4 del decreto legislativo n. 262/2002;

Decreta:

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l'espletamento degli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato delle macchine ed attrezzature definite all'allegato I -Parte A del decreto legislativo n. 262/2002, di seguito chiamate macchine.



Art. 2
Controllo sul mercato


1. Il controllo sul mercato consiste nel verificare che l'azienda responsabile dell'immissione in commercio delle macchine, sia essa produttrice, mandataria, o semplice rivenditrice, abbia ottemperato alle prescrizioni del d. lgs. n. 262/2002.
2. Il controllo sul mercato si effettua su macchine complete per l'uso previsto, immesse o meno sul mercato comunitario, in ogni caso prima del primo utilizzo.
3. Il controllo sul mercato è svolto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in ottemperanza all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo, n. 262/2002.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare designa il responsabile del controllo sul mercato che predispone entro il 31 marzo un report su base annuale con i risultati dell'attività svolta e definisce gli obiettivi strategici per l'annualità successiva.
5. Gli ispettori ambientali, individuati da ISPRA su richiesta del responsabile del controllo sul mercato, si attengono alle disposizioni fissate nel decreto n. 33 del 13 dicembre 2007 del Commissario Straordinario di APAT, nonchè a tutti gli atti successivamente emanati da ISPRA per la regolamentazione delle ispezioni ambientali, fatte salve le prescrizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento ai contenuti dell'allegato II.



Art. 3
Procedura di controllo sul mercato

1. Al fine di raccogliere gli elementi per il parere di conformità delle macchine alle disposizioni del decreto legislativo n. 262/2002, gli ispettori di ISPRA accertano che:
- le macchine siano state identificate nel rispetto delle definizioni di cui all'allegato I - Parte A del decreto legislativo n. 262/2002;
- le macchine siano accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'allegato II -Dichiarazione CE di conformità - del decreto legislativo n. 262/2002, così come disposto all'art. 8, comma 1;
- la copia di dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica delle macchine siano conservate per dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare a cui esse si riferiscono, così come disposto all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n.
262/2002;
- su ogni macchina sia apposta una marcatura che contenga entrambi gli elementi di cui all'allegato IV - Modelli della marcatura CE di conformità e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito - del decreto legislativo n. 262/2002, così come disposto all'art. 9, comma 1;
- altri marchi o iscrizioni apposti sulle macchine non traggano in inganno circa il significato della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito, e non ne pregiudichino la visibilità e la leggibilità, così come disposto all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 262/2002;
- il livello di potenza sonora garantito, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, non superi il valore limite di emissione acustica fissato, così come disposto all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 262/2002;
- attraverso l'analisi della documentazione tecnica, le macchine siano state sottoposte ad una appropriata procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati del decreto legislativo n. 262/2002 di seguito elencati: all. V - Controllo interno di fabbricazione - punto 3,
all. VI - Controllo interno della produzione con valutazione
della documentazione tecnica e controlli periodici - punto 3, all. VII - Verifica dell'esemplare unico - punto 2, all. VIII - Garanzia di qualità totale - punti 3.1 e 3.3,
così come disposto all'art. 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 262/2002.
2. Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica esaminata, gli ispettori conducono una campagna di misura volta a verificare che il livello di potenza sonora garantito sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati, e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, che sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora. A tali scopi, i livelli di potenza sonora misurati vanno valutati secondo il criterio di cui all'allegato I.
3. Gli ispettori acquisiscono ulteriori elementi utili per il parere di conformità, ad esempio estratti della documentazione tecnica e rilievi fotografici.
4. L'attività degli ispettori si conclude con la stesura del rapporto ispettivo da sottoporre al responsabile del controllo sul mercato.
5. Il responsabile del controllo sul mercato emette il parere di conformità tenendo conto del rapporto ispettivo ed inoltra l'intera documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il Ministero prende atto del rapporto ispettivo e del parere di conformità e trasmette il parere di conformità all'azienda interessata.
7. Nei casi di non conformità delle macchine, il Ministero avvia la procedura di cui all'art. 6 - Non conformità delle macchine ed attrezzature - del d. lgs. n. 262/2002. In particolare nei casi di non conformità che comportino sanzioni, il Ministero, inoltre, invia il rapporto ispettivo ed il parere di conformità alla Prefettura territorialmente competente per l'irrogazione delle sanzioni, quantificate all'art. 15 - Sanzioni - del decreto legislativo n. 262/2002, in accordo con la legge n. 689/81, capo I - Le sanzioni amministrative.
Le sanzioni comminate sono versate sul Capitolo di Entrata del Bilancio di previsione dello Stato n. 2310 ("Sanzioni correlate alle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 262/2002, di attuazione della direttiva 2000/14/CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto") - U.P.B. 2.1.5.1 - Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - Multe, ammende, sanzioni.



Art. 4
Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per i controlli di rito ed alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

 

Roma, 4 ottobre 2011
Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2011

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n.15, foglio n. 136




 


Allegato I







Allegato II


Disposizioni generali per l'attività ispettiva
I. La verifica ispettiva è improntata a principi di trasparenza e collaborazione.
II. La verifica ispettiva ha inizio con una riunione tra gli ispettori ed i rappresentanti indicati dalla direzione aziendale allo scopo di presentare gli obiettivi del sopralluogo e le modalità con cui esso viene condotto.
III. Durante l'ispezione è assicurato lo scambio di informazioni tra gli ispettori ed i rappresentanti dell'azienda.
IV. Nel caso in cui gli ispettori ritengano opportune alcune prove di misura, è auspicabile che queste si svolgano sul posto, preferibilmente con la strumentazione e gli operatori dell'azienda.
V. La verifica ispettiva viene conclusa da una riunione in cui gli ispettori illustrano ai rappresentanti dell'azienda i risultati del sopralluogo.
VI. Gli ispettori redigono, infine, il rapporto ispettivo in cui riportano anche le osservazioni dei rappresentanti dell'azienda relativamente alla condotta ed ai risultati della verifica, e ne rilasciano copia ai rappresentanti dell'azienda.
VII. ISPRA rende disponibili i dati del controllo sul mercato in una pagina all'interno del proprio sito web al fine di diffondere l'informazione in materia ambientale.