Tipologia: CCNL
Data firma: 1° febbraio 1961
Validità: 01.02.1961 - 31.01.1964
Parti: Ausitra-Confidustria e Associazione nazionale cooperative portabagagli F.S. e secondarie e Sindacato ferrovieri italiani - Cgil, Filtat
Settori: Trasporti, Servizi in appalto F.S.

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Categoria degli impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Retribuzioni.
Art. 13. - Indennità di scala mobile.
Art. 14. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Trasferimenti.
Art. 18. - Alloggio.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Tutela della maternità.
Art. 21. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 25. - Indennità di licenziamento.
Art. 26. - Previdenza.
Art. 27. - Indennità in caso di morte.
Art. 28. - Decadimento del limite della retribuzione.
Art. 29. - Dimissioni.
Art. 30. - Cessione o trasformazione di Impresa.
Art. 31. - Certificato di lavoro.
Art. 32. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 33. - Sostituzione degli usi.
Art. 34. - Controversie.
Art. 35. - Norme speciali.
Art. 36. - Norme generali.

Art. 37. - Decorrenza e durata.
Tabella A - Impiegati Uomini - Stipendio minimo mensile
Tabella B - Impiegati Donne (sup. 21 anni) - Stipendio minimo mensile
Tabella C - Stipendi mensili per gli instradatori e gli scritturali dei centri di riordino misti
Tabella D - Stipendio mensile per i capisquadra
Tabella A - Impiegati - Stipendio minimo mensile
Tabella C - Stipendi mensili per gli instradatori e gli scritturali dei centri di riordino misti
Tabella B - Stipendio mensile per i capisquadra
Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati
Obbligo di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro - Provvedimenti a carico imprese inadempienti, 10 ottobre 1950
Cottimi officine F.S., 20 maggio 1953
Dichiarazione a verbale.
Trattamento festività lavoratori officine F.S.. comprese officine deposito e squadre rialzo, 18 febbraio 1958
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella - Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza
Accordo interconfederale per la parità retributiva al personale impiegatizio, 22 marzo 1962


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati addetti a servizi in appalto dalla azienda autonoma delle ferrovie dello stato e per conto della gestione viveri «La provvida»

Addì 1° febbraio 1961,tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (Ausitra) [...], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], l’Associazione nazionale cooperative portabagagli F.S. e secondarie [...] e le Organizzazioni dei lavoratori:
Sindacato ferrovieri italiani [...], assistito dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], Federazione italiana lavoratori trasporti c ausiliari traffico (Filtat) [...] si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per il personale impiegatizio (escluso quello addetto ai servizi di manovre nei porti di Genova, Napoli, Savona - soggetto alle norme di altro contratto collettivo di lavoro - ed altri eventuali per i quali, in mancanza di specifica regolamentazione, sarà; provveduto a parte) addetto ai servizi in appalto dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e per conto della gestione viveri «La Provvida».
Si chiarisce che con il termine «Impresa» le parti hanno inteso riferirsi sia alle Aziende che alle Cooperative esercenti servizi in appalto per conto dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato,

Art. 1. - Assunzione.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato in relazione alle esigenze aziendali può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali per gli instradatori e per gli scritturali dei centri di riordino misti e di 45 ore settimanali per gli altri impiegati. Per gli impiegati per i quali l’orario normale è di 45 ore, il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
Agli impiegati ai quali sia consentita, in deroga od eccezione delle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sarà compensato con la normale retribuzione oraria senza maggiorazione di straordinario (stipendio e scala mobile divisi per 180).
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’articolo 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’articolo 3, n. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerarsi personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - «quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di 1ª categoria.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’articolo 7.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l’orario notturno è quello coincidente con l’orario del terzo turno.
[...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge. [...]
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[...]

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malariche vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.
Fermo restando quanto innanzi sino alla cessazione di validità degli appalti in corso, per gli appalti di nuova aggiudicazione, con svolgimento di gare a decorrere dal 1° aprile 1956, agli impiegati in servizio nelle località riconosciute di zona malarica dall’Azienda autonoma delle F.S. nel trattamento economico degli agenti da essa dipendenti che prestano servizio nelle stesse località, sarà corrisposta una indennità di zona malarica nella misura di lire 24 per ogni giornata di presenza al lavoro.

Art. 20. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’impresa deve, in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo;
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi 4 mesi della sua assenza ed il 50 per cento di essa nei 2 mesi successivi, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza cui l’impresa è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 23. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalle leggi e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore o dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua I conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario o strumenti e quanto altro a lui affidato.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 34. - Controversie.
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nelle svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione de presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’impresa tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli Industriali e dei lavoratori fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 35. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’impresa, sempre che non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale dovranno essere affisse in luogo visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 36. - Norme generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]